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Caparra

È una somma di denaro, o una quantità d'altre cose fungibili, versato a titolo di reciproca e mutuale garanzia (caparra confirmatoria) del compimento di una futura operazione oppure come corrispettivo per il caso di recesso o inadempienza contrattuale (caparra penitenziale) dal contratto ed è materia di diritto civile.

Il versamento della caparra viene effettuato dal tradens (termine utilizzato in materia di diritto civile) come impegno a non recedere il contratto stipulato con l'accipiens (termine utilizzato in materia di diritto civile) quindi, il concetto di caparra, molte volte costituisce una garanzia generica all'inadempimento oppure una sorta di indennizzo.

La caparra può essere:

  • Caparra confirmatoria (art. 1385 del codice civile): in caso di adempimento del contratto, ove al momento della sua conclusione sia stata erogata una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili a titolo di caparra, la parte che l’ha ricevuta deve restituirla oppure imputarla a riduzione della prestazione dovuta:
    • inadempimento di chi ha erogato la caparra, l’altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra stessa a titolo di risarcimento del danno derivante dall’inadempimento;
    • inadempimento di ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra a titolo di risarcimento del danno derivante dall’inadempimento;
  • Caparra penitenziale (art. 1386 del codice civile): risarcimento del danno derivante dall’esercizio del diritto di recesso, quando questo sia previsto per una o per entrambe le parti nel contratto:
    • perde la caparra data, se si tratta dell’acquirente/committente che esercita il diritto di recesso;
    • deve restituire il doppio della caparra ricevuta se si tratta del venditore/prestatore che esercita il diritto di recesso.

Per quanto riguarda il diritto di recesso la caparra è normata dal Codice del consumo (art. 67 n. 206/2005 del d.lgs).

La caparra versata a titolo di garanzia contro l'inadempimento non è soggetta all'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto); sarà assoggettata all'imposizione fiscale quando diverrà a tutti gli effetti parte del pagamento, quindi al buon fine del negozio.

La caparra può mutare la sua natura giuridica con la stipula di un contratto, fermo restando che l'erogazione (confirmatoria o penitenziale) non è da confondersi con l’acconto perché, di norma, assolve a una mera funzione risarcitoria pertanto non rientra nel campo di applicazione dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) per mancanza del requisito oggettivo (ex articoli 2 e 3 del d.p.r. 633/1792).

L'unico caso in cui la caparra confirmatoria (non contemporaneità tra la conclusione del contratto e la completa esecuzione del medesimo) può assumere rilevanza ai fini IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) è per l'adempimento contrattuale perché la caparra viene imputata in conto prezzo (mediante imputazione al prezzo a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo) perché, di fatto, è un corrispettivo a decurtazione del totale pattuito della cessione/prestazione con obbligo di fatturazione.

In questo caso (caparra confirmatoria in conto prezzo) il cedente/prestatore potrà emettere un documento fiscale per l’intero importo pattuito, indicando il totale lordo della cessione/prestazione.

Se le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) considerano la somma anticipata (caparra confirmatoria) anche come un anticipo del corrispettivo allora il cedente/prestatore è tenuto a emettere fattura nell momento della riscossione.

Per la registrazione nello stato patrimoniale (in D.6) esistono le seguenti casistiche a fronte dell’incasso:

  • per il cedente/prestatore (fornitore) è un debito nei confronti del cessionario/committente (cliente):
    • C.IV.1 (Banca c/c);
    • D.6 (Acconti);
  • per il cessionario/committente (cliente) è un credito nei confronti del cedente/prestatore (fornitore) e la registrazione avviene a seconda della sua natura:
    • B.I.6 (immobilizzazioni immateriali in corso e acconti);
    • B.II.5 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti);
    • B.III.2.d (immobilizzazione finanziaria);
    • C.I.5 (rimanenze);
    • C.II.5 (prestazioni di servizi);
    • C.IV.1 (Banca c/c): nell'attivo circolante: caparra netta (caparra senza IVA);
  • in caso di inadempimento all'obbligazioni contrattuali da parte del soggetto cessionario/committente:
    • il cedente/prestatore acquisisce la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria a titolo definitivo, pertanto, rileverà un ricavo da iscrivere nel conto economico (A.5 Sopravvenienza attiva) a scomputo del debito precedentemente registrato:
      • B.14 (Acconti);
      • A.5 (Sopravvenienza attiva);
    • il cessionario/committente rileva la perdita della caparra iscrivendone il relativo importo nel conto economico (B.14 Sopravvenienza passiva) a scomputo del credito precedentemente registrato:
      • B.14 (Sopravvenienza passiva);
      • B.II.5 (Acconti);
    • IL cedente/prestatore è inadempiente alle obbligazioni contrattuali quindi il cessionario/committente acquisisce il doppio della caparra a titolo definitivo e iscrive l’importo corrispondente nel conto economico (A.5 Sopravvenienza attiva):
      • C.IV.1 (Banca c/c): doppio della caparra;
      • B.II.5 (Acconti);
      • A.5 (Sopravvenienza attiva);
    • il cedente/prestatore rileva l’importo corrispondente al doppio della caparra confirmatoria ricevuta tra gli oneri diversi di gestione nel conto economico (B.14 Sopravvenienza passiva) per la parte imputabile e per la rimanente a riduzione del debito precedentemente rilevato:
      • D.6 (Acconti);
      • B.14 (Sopravvenienza passiva);
      • C.IV.1 (Banca c/c).

Nel caso di adempimento del contratto da entrambe le parti. queste possono aver convenuto la restituzione della somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria ovverosia la sua compensazione nell’ambito della liquidazione del corrispettivo pattuito e per questo la registrazione può avvenire nei seguenti modi:

  • registrazione del ricavo derivante dalla vendita dell’impianto per XXX euro + IVA (22%) e del credito per l’intero importo fatturato:
    • C.II.1 (Crediti verso clienti): importo lordo;
    • A.1 (Ricavi delle vendite): importo netto;
    • D.12 (Iva a debito): valore dell'IVA;
  • l'eliminazione del credito in contropartita al movimento di banca per l'importo totale lordo meno l'ammontare dell’acconto ricevuto:
    • C.IV.1 (Banca c/c): importo lordo meno la caparra;
    • D.6(Acconti): caparra;
    • C.II.1 (Crediti verso clienti): totale lordo pattuito.

Per il cessionario/committente, invece, le rilevazioni contabili sono:

  • registrazione dell’acquisto dell’impianto per valore lordo (pattuito più IVA):
    • B.II.1 (impianto): totale netto;
    • C.II.4 (bis Iva a credito): valore dell'IVA sul valore netto;
    • D.7 (Debiti v/fornitori): valore lordo del pattuito;
  • l'elisione del debito v/fornitori a fronte dell’incasso (caparra confirmatoria) trasformata in anticipo sul prezzo di vendita e per il totale lordo meno la caparra al perfezionamento dell’operazione:
    • D.7 (Debiti v/fornitori): totale lordo;
    • C.IV.1 (Banca c/c): totale lordo meno la caparra;
    • B.II.5 (Acconti): caparra.

Esistono alcune casistiche per le quali conviene rivolgersi al proprio consulente fiscale (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile o Ragioniere).