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Autonomia tributaria

Potestà tributaria

Rappresenta la facoltà attribuita alle Regioni e agli Enti locali di poter stabilire e riscuotere tributi di loro competenza nel rispetto della Costituzione, e del sistema tributario:

  • Enti locali (province e comuni): diritto di imporre autonomi tributi per attività o prestazioni rese e per l’uso del territorio (tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche; imposta sulla pubblicità; contributo di urbanizzazione), per gli oneri di tutela ambientale (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) oppure per ragioni comunque perequative (tassa sui cani, imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni);
  • Regioni: diritto di imporre tributi propri (imposta sulle concessioni statali sui beni demaniali, tassa sulle concessioni regionali, tassa di circolazione, tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed altri tributi autonomi previsti nei singoli Statuti per le Regioni a Statuto speciale) mediante norme secondarie che si affianca alla possibilità di beneficiare di quote di tributi o erariali (imposte di fabbricazione, imposta di consumo dei tabacchi) oppure acquisisti al bilancio dello stato (imposta locale sui redditi; reddito dominicale ed agrario dei terreni e reddito dei fabbricati) mediante la costituzione di un fondo comune ripartito fra le diverse regioni secondo parametri legislativi.