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La partita IVA

Ricordo ancora la mia prima fattura...

...avevo aperto da poco la partita IVA e all’epoca (stiamo parlando di qualche era informatica fa) ero un libero professionista, o meglio uno dei tanti finti liberi professionisti che, pur avendo aperto una partita IVA, di fatto emettevano solo 12 fatture l’anno.

Lascio a te immaginare perché le fatture fossero esattamente 12 l’anno, non una di più e non una di meno.

Comunque per farla breve la mia prima fattura fu molto semplice da realizzare.

Avevo acquistato da poco un portatile in una nota catena di elettronica di consumo ed essendoci preinstallato un altrettanto noto software di office automation, non feci altro che creare un documento che somigliasse a una fattura per poi salvarlo in formato PDF e inviarlo al mio cliente e al mio consulente fiscale (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile o Ragioniere).

Semplice, no? Già.

Ogni tanto poteva capitare che ci fosse un errore e non dovevo far altro che correggerlo e dire al mio cliente di buttare la vecchia fattura e prendere per buona l’ultima che gli avevo mandato.

Tutto questo ti suona familiare, vero?

Quante volte ti sarà capitato di correggere una fattura e chiedere al tuo cliente di ignorare (o letteralmente cestinare) la precedente versione.

Probabilmente non saranno serviti più di 5 minuti per fare tutto.

Ebbene, tutto questo è storia: la fattura elettronica, una volta inviata, non potrà più essere cestinata e rifatta!!!

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Ad oggi, con il processo della fatturazione elettronica, se hai inviato l’XML allo SdI (Sistema di Interscambio), l’unico modo di annullare la fattura è quello di emettere una nota di credito elettronica con i dati della fattura da annullare e, successivamente, procedere al nuovo invio.

È possibile, sempre con la nota di credito elettronica, procedere a comunicare una variazione della fattura.

Cosa diversa è per le fatture di cortesia e le autofature e/o integrazoni per acquisti esteri; nel primo caso si segue ancora il vecchio iter ma non sono fiscalmente valide per lo SdI e nel secondo caso si emette un nuovo documento con la voce in negativo e su questo punto ti consiglio di confrontarti con il tuo consulente fiscale (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile o Ragioniere).

Scelta del giusto regime

Una delle cose più difficili per chi incomincia la propria carriera da libero professionista o da imprenditore è quella del giusto regime fiscale.

Ebbene si, non avendo la sfera di cristallo vai a naso consigliato dal tuo consulente fiscale.

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Il regime fiscale è paragonabile alla dieta alimentare, nel senso che per raggiungere l’obbiettivo si sceglie l’insieme delle regole e procedure da seguire per definire il proprio reddito, poter scaricare le spese, calcolare i tributi e corrispondere il quanto, nonch* giusto, dovuto all’erario; pagare le tasse.

In funzione delle tue esigenze puoi aprire partita IVA come:

  1. libero professionista:
    • dati fiscali;
    • casella PEC;
    • residenza;
    • sede dell’attività (che può essere la stessa della residenza);
    • codice ATECO;
    • regime fiscale da adottare (chiedi al consulente fiscale la miglior soluzione);
    • il DURC;
  2. Impresa (individuale, società o startup):
    • apertura partita IVA da richiedere all’Agenzia delle Entrate;
    • casella PEC;
    • iscrizione al Registro delle Imprese e/o all’Albo delle Imprese Artigiane;
    • adempimenti INPS (previdenza);
    • adempimenti INAIL (assicurazione);
    • la SCIA per la SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

Nel nostro paese la fiscalità è stata, nel tempo, plasmata per permetterci di scegliere fra:

  1. il regime ordinario;
  2. il regime semplificato;
  3. il regime forfettario.

Sulla base del regime fiscale cambia il calcolo delle tasse e quali adempimenti contabili e fiscali devono essere rispettati.

Regime ordinario

È un regime obbligatorio per chi non ha accesso al regime forfettario, quindi, è l’unica scelta consentita per:

  • le società di capitali;
  • le società di persone e le ditte individuali che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi superiori a:
    • 400.000,00 €: per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
    • 700.000,00 €: per imprese che esercitano altre attività.

Per le imprese individuali e le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e gli enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via prevalente, possano tenere la contabilità semplificata (primo comma dell’articolo 18 del d.P.R. n. 600/1973):

“(…) qualora i ricavi di cui all’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (..). Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi”.

Per ricavi si intendono i componenti positivi incassati nell’anno precedente (per effetto del nuovo regime per cassa introdotto).

info

Il principio di progressività è un criterio generale a cui (art. 53, co. 2, della Costituzione) si ispira il sistema tributario ed è una particolare accezione del criterio di eguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2, della Costituzione) perché contribuisce a eliminare tutti gli ostacoli allo sviluppo della persona umana perché predilige l’applicazione delle imposte progressive, l’aliquota aumenta con il crescere della base imponibile.

Il legislatore non è obbligato ad avvalersi solo di questo principio può usare sistemi proporzionali e regressivi questo per evitare di compromettere l’attuale sistema tributario. Un sistema tributario basato solo sul principio di prpgressività ridurrebbe il divario economico redistribuendo la ricchezza.

Chi opta per questo regime è obbligato all’applicazione dell’IVA, la fattura elettronica e alcuni adempimenti fiscali e contabili.

L’aliquota IVA deve essere inserita in fattura ed incide sul prezzo del prodotto o del servizio venduto ed è pari al 4%, 5%, 10% o del 22% in base alla tipologia di prodotti e/o servizio venduto.

Al momento della vendita bisogna inviare la fattura elettronica allo SdI.

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali e contabili si deve fare:

  • la dichiarazione IVA (comunicazione telematica annuale);
  • il versamento dell’IVA (mensile o trimestrale)
  • la comunicazione trimestrale sulle fatture estere (esterometro);
  • la compilazione di un modello ISA (verifica dei ricavi e dei compensi);
  • l’eventuale applicazione della ritenuta d’acconto in fattura (pagamento delle tasse);
  • la conservazione dei registri e libri contabili (contabilità semplificata oppure ordinaria).

Contabilità semplificata

Le persone fisiche e le imprese minori, come le ditte individuali, se hannno ricavi inferiori a 700.000,00 € annui possono tenere una contabilità semplificata.

È possibile tenere una contabilità semplificata, per le società che vendono servizi, hanno ricavi non superiori di 400.000,00 € annui.

Il vantaggio è una riduzione della burocrazia perché c’è l’obbligo di conservare solo alcune scritture contabili come:

  • i registri IVA;
  • il registro degli incassi e dei pagamenti;
  • il registro dei beni ammortizzabili;
  • l’eventuale documento sui propri dipendenti (libro unico del lavoro).

Contabilità ordinaria

La contabilità ordinaria è tenuta sia dalle grandi imprese e le società di capitali a prescindere dai ricavi sia dalle persone fisiche a patto che non superino il limite dei ricavi per accedere alla contabilità semplificata.

Oltre alla scritture contabili previste per la semplificata devono essere conservati anche:

  • il libro giornale;
  • il libro inventario;
  • le eventuali documentazioni di magazzino;
  • i libri sociali;
  • il bilancio di esercizio.

Calcolo delle imposte

Il vantaggio di questo regime è la possibilità di scaricare, in diversa misura, le spese sostenute dal fatturato lordo per la determinazione del reddito imponibile.

Il calcolo delle imposte viene fatto secondo il principio di progressività, vale a dire con le aliquote IRPEF, IRES o IRAP che crescono in proporzione al reddito, secondo i seguenti scaglioni:

  • IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche):
    • fino a 15.000,00 € (23%);
    • tra i 15.000,00 € e i 28.000,00 € (27%);
    • tra i 28.001,00 € e i 55.000,00 € (38%);
    • tra i 55.001,00 € e i 75.000,00 € (41%);
    • superiori a 75.001,00 € (43%);
  • IRES (Imposta sul RRddito delle Società):
    • aliquota fissa al 24%;
  • IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive): varia tra regione e province autonome, per la consultazione vsai alla pagina sulla ricerca aliquote applicabili.

Regime semplificato

Il regime semplificato prevede una minore quantità di adempimenti rispetto al regime ordinario.

Possono accedere al regime fiscale semplificato le società di persone e le ditte individuali con ricavi inferiori a:

  • 400.000,00 € per le prestazioni di servizi;
  • 700.000,00 € per tutte le altre attività.

Per i liberi professionisti non è presente alcun limite di ricavi.

Contabilità

Chi adotta il regime semplificato deve rispettare specifici obblighi contabili e fiscali come:

  • il registro IVA: registrazione di tutte le fatture di acquisto e cessione, oneri deducibili ai fini d’imposta sui redditi e fuori campo IVA;
  • il registro degli incassi e pagamenti: entro 60 giorni dall’incasso realizzato e dei pagamenti eseguiti;
  • il registro dei beni ammportizzabili;
  • il libro unico del lavoro: nel caso ci fossero dei dipendenti.

Calcolo delle imposte

Per la tassazione, le partite IVA che adottano il regime semplificato hano le stesse imposte e gli stessi scaglioni del regime ordinario.

Regime forfettario

È un regime destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni perché prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente la determinazione forfetaria del reddito in un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Il regime viene adottato dalle persone fisiche in possesso dei requisiti e che non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.

Il forfettario non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica perché la sua adozione è subordinata al verificarsi di determinate condizioni e requisiti.

Contabilità e fiscalità

Coloro che applicano il regime forfettario non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non possono portare in detrazione l’IVA sugli acquisti.

Non liquidano l’imposta, non la versano e non presentano la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA.

Non devono comunicare lo spesometro né quelle effettuate di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.

I contribuenti hanno l’obbligo di:

  • numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta indicando l’aliquota e la relativa imposta.

Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.

Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

Requisiti di accesso

Possono accedere al regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente:

  • abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti, diversificati in base al codice ATECO (con più codici ATECO si prende il codice che ha prodotto più ricavi);
  • abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000,00 € lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
  • il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000,00 €;
  • i residenti Intra UE (Unione europea e/o Accordo sullo Spazio economico europeo) e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Requisiti di esclusione

Il regime cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una delle cause di esclusione per i soggetti che:

Sono esclusi da questo regime i soggetti:

  • si avvalgono dei regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • residenti Extra UE;
  • svolgono alcune attività immobiliari (cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi);
  • partecipano a società di persone, ad associazioni professionali (art. 5 del TUIR) o a s.r.l. che hanno optato per la trasparenza fiscale;
  • hanno percepito redditi (dipendente e/o assimilati) superiori a 30.000,00 €.

Calcolo delle imposte

Chi ha aderito a questo regime potrà determinare il reddito imponibile applicando alla somma dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato secondo il codice ATECO:

  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (40%);
  • Industrie alimentari e delle bevande (40%);
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio (40%);
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (40%);
  • Commercio ambulante di altri prodotti (54%);
  • Intermediari del commercio (62%);
  • Altre attività economiche (67%);
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (79%);
  • Costruzioni e attività immobiliari (86%);

Una volta determinato il reddito imponibile si applica l’imposta sostitiva del 15%, che sostitutiscequelle applicate ai regimi ordinari e semplificati.

Non sono determinanti le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze attive e passive.

Start Up

Ci sono dei vantaggi per le nuove iniziative economiche; l’imposta sostitutiva scende al 5% nei primi 5 anni di attività anche se si aderisce a questo regime in un secondo momento sempre rimanendo i nquesto arco di tempo.

Ci sono dei requisiti per poter richiedere questa agevolazione:

  • nei tre anni precedenti non si sia svolto nessun eserzio di impresa e/o libera professione;
  • l’attività non sia la prosecuzione di un’attività da lavoro dipendente o autonomo svolto com epraticantato;
  • l’attività svolta in precedenza abbia prodotto redditi superiore ai limiti consentiti per l’accesso.