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Esonero dalla Scrittura Contabile nel Regime Forfettario – Guida Aggiornata 2026

I contribuenti aderenti al regime forfettario beneficiano di un ampio esonero dagli adempimenti contabili e fiscali ordinari previsti per le partite IVA in regime ordinario.

Esoneri principali

Non è richiesta la scrittura contabile ossia la tenuta di libri contabili, libri giornale, registri IVA o altri documenti contabili obbligatori nel regime ordinario.

Non ci sono adempimenti IVA ossia non devono essere presentate la dichiarazione IVA annuale e le liquidazioni periodiche IVA, non è previsto il versamento dell’IVA tramite modello F24 e le fatture emesse sono esenti IVA, pertanto l’imposta non viene addebitata ai clienti e l’IVA sugli acquisti non è detraibile

attenzione

Le fatture devono riportare la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 – Regime forfettario esente IVA”.

Per quanto riguarda le certificazioni fiscali non è necessaria la presentazione del CU (Certificazione Unica) e il modello 770 (dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta) poiché il contribuente non agisce come sostituto d’imposta.

informazioni

Se il contribuente ha collaboratori o dipendenti, l’obbligo del modulo 770 deve essere valutato caso per caso.

Obblighi ancora vigenti

Le fatture e documenti di supporto (ad esempio fatture di acquisto, bollette doganali, certificati e corrispettivi) devono essere numerati e conservati per 10 anni-

Per la dichiarazione dei redditi è obbligatorio presentarla nei termini di legge, in cui si calcola il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività sui ricavi o compensi percepiti.

suggerimento

L’operatore in regime forfettario opera in totale esenzione IVA: non detrae l’IVA sugli acquisti e non applica l’IVA sulle vendite.

Pur non essendo soggetto agli adempimenti ordinari, è consigliabile conservare con cura la documentazione a fini probatori in caso di controlli fiscali.

attenzione

Questa guida è stata aggiornata il 13 gennaio 2026: i valori numerici precisi (aliquote, minimi, massimali) devono sempre essere verificati sul sito INPS o nelle circolari aggiornate per l’anno 2026.