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Casi di esclusione dal regime forfettario

Sono cause che portano al cambio del regime fiscale a partire dall’anno successivo a quello in cui una o più delle seguenti si sono verificate.

I casi di esclusione dal regime secondo l’articolo 1, comma 57 della Legge n. 190/14, come modificato dalla Legge n. 208/15, e dalla Legge n. 145/18 e secondo la Circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate che è intervenuta poi a fornire i chiarimenti necessari connessi al verificarsi delle cause di esclusione in commento.

In particolare, l’esclusione dal regime forfettario è prevista per i soggetti che si trovino nelle situazioni di seguito indicate:

  • la partecipazione in società con il medesimo oggetto sociale;
  • i soggetti non residenti entro i Paesi dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • i soggetti che hanno per oggetto cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (ex art. 10, commi 1 e 8, d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi ex l’art. 53, comma 1, d.l. 331/1993);
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, a meno che il fatturato nei confronti dell’ex datore di lavoro non superi il 50% del fatturato nei suoi confronti e diventi pertanto un mero cliente;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Con la circolare n. 10/E del 2016 (paragrafo 2.3) vengono indicate le attività economiche non compatibili al regime forfettario in quanto adottano regimi speciali IVA e imposte sui redditi:

  • agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis del d.P.R. n. 633/1972);
  • vendita sali e tabacchi (articolo 74, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • commercio dei fiammiferi (articolo 74, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • editoria (articolo 74, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972);
  • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972);
  • intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 (articolo 74, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972);
  • agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del d.P.R. n. 633/1972);
  • agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991);
  • vendite a domicilio (articolo 25-bis, sesto comma, del d.P.R. n. 600/1973);
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del d.l. n. 41 del 1995);
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del d.l. n. 41 del 1995).