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Determinazione del Reddito nel Regime Forfettario – Guida Aggiornata 2026

Per la determinazione del reddito imponibile nel regime forfettario, viene eseguito il calcolo tenendo conto dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta in questione, al reddito è applicato un coefficiente di redditività (percentuale che identifica la parte di reddito su cui saranno pagate le tasse e i contributi) in base al codice ATECO e detratti i contributi obbligatori per legge versati nel periodo di imposta.

Nella seguente tabella riportiamo i coefficienti di redditività (dati verificati al 07/01/2025 ricordiamo che dal 1° gennaio 2025 entra in vigore ‟ATECO 2025”, la nuova classificazione delle attività economiche e sarà adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025).

I coefficiente di redditività sono stati stabiliti dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. da 54 a 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014). In aggiunta, la legge prevede che i coefficienti di redditività siano riportati nell’allagato 4 come indicato (art. 1, c. 64).

La soglia massima di ricavi/compensi per poter applicare il regime nel 2026 è 85.000,00 €.

attenzione

Non possono accedere o rimanere nel regime contribuenti che nell’anno precedente (2025) abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000,00 €, salvo casi specifici previsti dalla legge.

Se si supera la soglia di 85.000,00 € ma non si supera i 100.000,00 €, il contribuente mantiene il regime forfettario per l’anno in corso ma lo perde dall’anno successivo.

Se si supera la soglia di 100.000,00 € in corso d’anno, si esce immediatamente dal regime nel corso dello stesso anno e si applicano gli obblighi del regime ordinario (ad esempio addebito dell’IVA).

Coefficienti di redditività

Il coefficiente di redditività è la percentuale che, nel regime forfettario, viene applicata agli incassi conseguiti per ottenere il reddito imponibile sul quale verrà calcolata l’imposta sostitutiva e i contributi da pagare.

Il reddito imponibile, nel regime forfettario, si ricava applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi del coefficiente di redditività. Il coefficiente di reddività non è uguale per tutte i tipi di attività, ma varia in base al codice ATECO di riferimento.

Tab. 1.1 - Coefficiente di redditività per il regime forfettario.
Fonte Allegato 4 alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiornato con le circolari dell’Agenzia delle Entrate. e codice ATECO.

Gruppo di settore Codici attività
(ATECO 2007)
Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10-11)40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio(45); (da 46.2 a 46.9); (da 47.1 a 47.7); (47.9)40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande(47.81)40%
Commercio ambulante di altri prodotti(47.82–47.89)54%
Costruzioni e attività immobiliarie(da 41 a 43); (68)86%
Intermediari del commercio(46.1)62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione(55-56)40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi(da 64 a 66); (da 69 a 75); (85); (da 86 a 88)78%
Altre attività economiche(da 01 a 03); (da 05 a 09); (da 12 a 33); ( da 36 a 39); ( da 49 a 53); (da 58 a 63); (da 77 a 82); (da 90 a 93); (da 94 a 96); (97 e 98); (99); (35); (84)67%

Esempio pratico

Se hai fatturato 30.000,00 € e il tuo coefficiente è 78%, il reddito imponibile sarà: 30.000,00 € × 78% = 23.400,00 €.

Su questa base si calcolano l’imposta sostitutiva (15% o 5% per i primi 5 anni, se rispettati i requisiti) e i contributi previdenziali.

Avvertenze

Verifica sempre il codice ATECO esatto della tua partita IVA prima di applicare il coefficiente.

Se la partita IVA esercita più attività con codici ATECO diversi, i ricavi devono essere distinti e il coefficiente applicato separatamente.

Il regime può essere applicato solo se si rispettano i limiti di ricavi/compensi (85.000 €) e redditi da lavoro dipendente/pensione (≤ 35.000,00 €) previsti per il 2026.

attenzione

Questa guida è stata aggiornata il 13 gennaio 2026: i valori numerici precisi (aliquote, minimi, massimali) devono sempre essere verificati sul sito INPS o nelle circolari aggiornate per l’anno 2026.