Come creare un Documento di Trasporto (DDT)?
Il DDT (Documento di Trasporto) viene utilizzato per giustificare il trasferimento della merce da parte delle società che operano nel commercio di merci, semilavorati e materie prime.
Questo documento avente validità fiscale è stato introdotto (d.P.R. 472/96) in sostituzione della precedente bolla accompagnatoria.
Poiché il documento di trasporto ha il compito di giustificare il trasferimento delle merci tra due soggetti (cedente e cessionario), questo deve essere emesso (in duplice copia) rigorosamente prima dell’invio della merce, a prescindere da quale soggetto effettui il trasporto.
Tale documento può accompagnare la merce o essere inviato al cliente non oltre il giorno della spedizione.
Il trasporto può essere effettuato:
- dal mittente (o cedente);
- dal destinatario (o cessionario);
- dal vettore (o trasportatore);
Gli elementi obbligatori del documento di trasporto sono:
- Numero progressivo;
- Data emissione;
- Riferimento del cedente (partita IVA, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede);
- Riferimento del cessionario (partita IVA, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede);
- Riferimento dell’eventuale vettore (partita IVA, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede);
- Data effettiva di consegna, o trasporto, che può coincidere, o meno, con la data di emissione;
- Dettagli sulla merce. Sono necessari tutti i dettagli che consentano di individuare correttamente i beni trasportati (numero di colli e il loro peso, non è necessario il prezzo).
Con il modello predefinito per creare i DDT in Fattura24, è possibile inserire:
- i dettagli della banca di appoggio;
- i prezzi unitari;
- l’importo totale;
- la motivazione per il trasporto della merce (vendita, conto visione, conto lavorazione, omaggio e così via).

Ci sono casi, ad esempio il trasporto merci per riparazione, in conto lavorazione, in comodato d’uso, e così via, in cui è necessario trasportare delle merci senza che sia stata effettuata una vendita (trasporto merci non destinate alla vendita) ma è necessaria l’emissione del DDT dove risulta obbligatorio specificare la causale a differenza della vendita dove invece è facoltativa.
La motivazione di questa obbligatorietà risiede nel fatto che ad un’eventuale contestazione amministrativa è necessario dimostrare che non si tratti di una vendita simulata, ma di una movimentazione di merci legata ad altri fattori (ad esempio la riparazione).
In caso contrario (art. 53 del d.P.R. 633/72) può essere applicata da parte dell’amministrazione finanziaria, la presunzione di cessione e si può quindi ipotizzare che si tratti di una cessione di beni senza emissione di fattura fiscale.
A queste informazioni obbligatorie è possibile aggiungere dei dettagli facoltativi che posso fungere da promemoria e allo stesso tempo aiutare alla successiva compilazione della fattura differita.
In sintesi il documento di trasporto:
- ha valenza fiscale e deve accompagnare i beni durante il trasporto o essere consegnato al destinatario (via posta, fax, email) entro il giorno stesso in cui ha inizio il trasporto;
- deve contenere le informazioni fiscali del cedente, cessionario ed eventuale vettore e tutte le informazioni necessarie a identificare le merci trasportate;
- consente di avvalersi di fatturazione differita;
- è necessario al fine di non incorrere in sanzioni per cessione di beni senza l’emissione di fattura fiscale (art. 53 del d.P.R. 633/72);
- costituisce una tutela per cedente e cessionario e rappresenta una garanzia di avvenuta consegna delle merci in esso indicate e di una corretta gestione amministrativa;
- con modalità di fatturazione differita devono essere conservati fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.
In questa guida vediamo:
- Come creare un DDT di vendita.
- Come creare un DDT di reso;
- Come trasformare un DDT in una fattura elettronica.