Ritenuta d’acconto – Guida aggiornata 2026
La ritenuta d’acconto è un meccanismo fiscale tramite il quale un soggetto (il sostituto d’imposta) trattiene, al momento del pagamento di compensi o provvigioni, una quota a titolo di imposta anticipata sul reddito del beneficiario. Tale trattenuta costituisce un anticipo sulle imposte dovute dal percettore, che provvederà a conguagliarle nella propria dichiarazione dei redditi.
Una corretta gestione delle ritenute è fondamentale per chi eroga compensi professionali, provvigioni, canoni di locazione o altri redditi soggetti a tassazione.
Questa guida ha finalità informativa e non sostituisce il parere di un professionista; per casi specifici, contatta un commercialista o un consulente fiscale.
Quadro normativo (aggiornato 2026)
La ritenuta d’acconto è disciplinata dal DPR 600/1973 (art. 25 e 25‑bis) e ha trovato aggiornamenti nella Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) con modifiche rilevanti sia per alcune categorie di provvigioni sia per l’introduzione di una nuova ritenuta tra imprese in ambito B2B.
Il sostituto d’imposta ha l’obbligo di trattenere la percentuale prevista e di versarla all’Erario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
Estensione delle ritenute su provvigioni
A decorrere dal 1° marzo 2026, la Legge di Bilancio 2026 sopprime l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto su alcune categorie di provvigioni precedentemente escluse dall’art. 25‑bis del DPR 600/1973.
In particolare, decade l’esonero per le provvigioni percepite da:
- agenzie di viaggio e turismo;
- agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per prestazioni rese direttamente a tali imprese.
La ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento della provvigione, con aliquota del 23% calcolata sulla base imponibile prevista dalla normativa vigente.
Nuova ritenuta d’acconto nei rapporti tra imprese (B2B)
A decorrere dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), viene introdotta una ritenuta d’acconto sui corrispettivi derivanti da fatture emesse tra soggetti titolari di partita IVA (rapporti B2B), da operare sull’importo imponibile al netto dell’IVA. La misura costituisce un anticipo delle imposte sul reddito del percettore del corrispettivo.
Le decorrenze e aliquote applicabili sono le seguenti:
- dal 1° gennaio 2028: aliquota pari a 0,5%;
- dal 1° gennaio 2029: aliquota pari a 1%.
La ritenuta è operata dal soggetto che effettua il pagamento (sostituto d’imposta) al momento dell’erogazione del corrispettivo. La base imponibile di calcolo corrisponde al valore del corrispettivo al netto dell’IVA e di eventuali rimborsi documentati a carico del committente che non costituiscono reddito imponibile.
Sono espressamente escluse dall’applicazione della ritenuta le seguenti categorie di soggetti:
- contribuenti aderenti al regime forfettario;
- soggetti che hanno sottoscritto un concordato preventivo biennale;
- soggetti che hanno aderito all’adempimento collaborativo.
La norma si applica alle operazioni intercorse tra soggetti titolari di partita IVA, salvo diverse disposizioni che saranno eventualmente definite con provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Applicazione
La ritenuta d’acconto è operata dal sostituto d’imposta all’atto del pagamento di compensi o altri redditi soggetti a tassazione, con l’obiettivo di anticipare l’imposta dovuta dal percettore e versarla all’Erario.
I principali compensi soggetti a ritenuta d’acconto includono:
- lavoro autonomo e prestazioni professionali: consulenze, professionisti iscritti a ordini o albi, prestazioni occasionali; aliquota ordinaria 20% sul compenso imponibile;
- provvigioni: agenti, rappresentanti e mediatori. La base imponibile per il calcolo della ritenuta è generalmente il 50% della provvigione lorda, con aliquota 23%. Dal 1° marzo 2026, le categorie precedentemente esenti, agenzie di viaggio, mediatori marittimi e aerei, agenti/commissionari di imprese petrolifere, sono soggette all’obbligo di ritenuta;
- affitti e locazioni: canoni percepiti da persone fisiche non titolari di partita IVA o soggetti specificamente individuati dalla normativa vigente;
- diritti d’autore e royalties: compensi derivanti da opere creative, artistiche o editoriali, generalmente soggetti a ritenuta del 20%;
- altri compensi vari: premi, indennità o compensi accessori soggetti a tassazione.
- pagamenti tra imprese (B2B): aliquota 0,5% dal 1° gennaio 2028 e 1% dal 1° gennaio 2029, calcolata sull’imponibile al netto dell’IVA e dei rimborsi documentati non imponibili. Sono previste esclusioni per soggetti in regime forfettario, per chi aderisce al concordato preventivo biennale e per gli aderenti all’adempimento collaborativo.
I soggetti in regime forfettario non sono soggetti alla ritenuta d’acconto; devono tuttavia comunicarlo al sostituto d’imposta per evitare trattenute errate.
Calcolo
L’aliquota ordinaria per i compensi da lavoro autonomo è generalmente pari al 20%. La ritenuta si calcola sulla base imponibile, che corrisponde di norma all’intero compenso, salvo esclusioni specifiche previste dalla normativa vigente (ad esempio rivalsa contributiva). La ritenuta viene trattenuta dal sostituto d’imposta e sottratta dall’importo effettivamente corrisposto al percettore:
Ritenuta d”acconto = Compenso lordo imponibile × Aliquota
Esempio pratico
Se il compenso imponibile è 1.000,00 € e l’aliquota è 20%, la ritenuta sarà 200,00 €, e il beneficiario riceverà 800,00 € (prima dell’IVA, se applicabile, secondo il regime fiscale del professionista).
Al percipienti deve essere rilasciata la Certificazione Unica, indicante compenso lordo e ritenuta versata, da utilizzare per il conguaglio fiscale.
| Descrizione | Importo (€) |
| Compenso imponibile | 1.000,00 |
| Ritenuta 20% | -200,00 |
| Compenso netto percepito dal professionista | 800,00 |
Dal 1° marzo 2026, alcune categorie di provvigioni precedentemente esenti (agenzie di viaggio, mediatori marittimi e aerei, agenti/commissionari di imprese petrolifere) sono soggette alla ritenuta del 23%, calcolata sulla base imponibile prevista dall’art. 25‑bis DPR 600/1973.
Dal 1° gennaio 2028 (aliquota 0,5%) e dal 1° gennaio 2029 (aliquota 1%) è prevista una nuova ritenuta sui pagamenti tra imprese (B2B), calcolata sull’imponibile al netto dell’IVA e dei rimborsi documentati non imponibili.
Sono escluse dall’obbligo alcune categorie, tra cui i soggetti in regime forfettario, chi aderisce al concordato preventivo biennale e gli aderenti all’adempimento collaborativo.
Versamento e scadenze della ritenuta d’acconto
Il sostituto d’imposta è tenuto a versare le ritenute operate tramite modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso, secondo le regole ordinarie previste per le ritenute d’acconto (DPR 600/1973, art. 25 e successive modifiche).
Se l’importo complessivo trattenuto nel mese è inferiore a 100,00 €, il versamento può essere posticipato, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Il sostituto d’imposta deve inoltre rilasciare al percettore del compenso la Certificazione Unica, contenente l’indicazione del compenso lordo e della ritenuta trattenuta, da utilizzare ai fini del conguaglio fiscale.
Applicazione alle nuove categorie:
- provvigioni soggette a ritenuta dal 1° marzo 2026: le modalità di versamento rimangono identiche a quelle ordinarie;
- nuova ritenuta B2B (dal 1° gennaio 2028 e dal 1° gennaio 2029): il versamento deve avvenire tramite F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura, come previsto per le altre ritenute d’acconto. Le esclusioni normative (regime forfettario, concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo) rimangono confermate.
Aliquote
- bonifici parlanti (bonus edilizi): aliquota dell’11% dal 1° marzo 2024, per pagamenti agevolati con detrazione edilizia;
- agenti e rappresentanti: ritenuta del 23% su parte della provvigione, a seconda della base imponibile comunicata. Dal 1° marzo 2026, alcune categorie precedentemente esenti (agenzie di viaggio e turismo, mediatori marittimi e aerei, agenti/commissionari di imprese petrolifere) sono soggette alla ritenuta con la stessa aliquota del 23%;
- Pagamenti tra imprese (B2B): introdotta dal 1° gennaio 2028 con aliquota dello 0,5% sull’imponibile al netto dell’IVA, e dal 1° gennaio 2029 aliquota 1%. Esclusi i soggetti in regime forfettario, chi aderisce al concordato preventivo biennale e gli aderenti all’adempimento collaborativo;
- soggetti non residenti (su questo punto verificare la normativa specifica): la ritenuta può avere aliquote diverse, in base a convenzioni fiscali internazionali (dipende dagli accordi fiscali / convenzioni);
- sanzioni: in caso di omessa applicazione o mancato versamento della ritenuta, sono previste sanzioni amministrative secondo la normativa vigente.
Il bonifico parlante è un bonifico bancario che contiene informazioni dettagliate necessarie per richiedere agevolazioni fiscali, come ristrutturazioni edilizie o interventi di riqualificazione energetica. Viene definito “parlante” perché la causale è più completa rispetto a un bonifico ordinario e deve includere dati essenziali quali:
- riferimento normativo della spesa;
- codice fiscale del beneficiario (soggetto che riceve il bonus);
- codice fiscale del committente (chi effettua il pagamento);
- dati della fattura relativa all’intervento.
Rimane uno strumento obbligatorio per accedere a bonus fiscali come il bonus ristrutturazioni (50%), il bonus efficienza energetica (ecobonus) e altre agevolazioni edilizie introdotte e confermate dalla Legge di Bilancio 2026.
Aggiornamento 2026: la disciplina dei bonifici parlanti resta invariata, ma è confermato l’obbligo di utilizzo anche per i pagamenti che rientrano nelle nuove categorie di spese agevolabili e per l’accesso alla ritenuta d’acconto sulle provvigioni collegate a lavori o servizi agevolati.
| Tipo di compenso | Aliquota (%) | Note |
| Lavoro autonomo (professionisti) | 20 | Applicabile ai compensi da prestazioni professionali generiche. |
| Provvigioni agenti e rappresentanti | 23 | Calcolata sulla base imponibile convenuta (ad esempio es. 50% provvigione). Dal 1° marzo 2026 alcune categorie precedentemente esenti (agenzie di viaggio, mediatori marittimi e aerei, agenti/commissionari di imprese petrolifere) sono soggette alla ritenuta. |
| Bonifici “parlanti” (bonus edilizi) | 11 | Dal 1° marzo 2024, per pagamenti agevolati con detrazione edilizia. Obbligatorio anche per alcune spese 2026 legate a lavori agevolati. |
| Diritti d’autore e royalties | 20 | Applicabile su compensi lordi derivanti da opere creative o editoriali. |
| Affitti e canoni di locazione | 20 | Persone fisiche non titolari di partita IVA. |
| Altri compensi vari o prestazioni occasionali | 20 | Premi, compensi accessori o occasionali. |
| Pagamenti tra imprese (B2B) | 0,5 / 1 | Nuova ritenuta introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: 0,5% dal 1° gennaio 2028, 1% dal 1° gennaio 2029, calcolata sull’imponibile al netto dell’IVA. Esclusioni: soggetti in regime forfettario, aderenti a concordato preventivo biennale o adempimento collaborativo. |
Per i soggetti in regime forfettario, la ritenuta d’acconto non si applica. Lo stesso vale per la nuova ritenuta introdotta sui pagamenti tra imprese (B2B) dal 2028/2029.
Aliquote diverse possono essere previste per soggetti non residenti o casi particolari secondo convenzioni fiscali internazionali.
Dal 1° marzo 2026, alcune categorie di provvigioni precedentemente esenti (ad esempio agenzie di viaggio, mediatori marittimi e aerei, agenti/commissionari di imprese petrolifere) sono ora soggette alla ritenuta d’acconto.
Implicazioni per Professionisti e Clienti
- per il committente / sostituto d’imposta: è importante calcolare correttamente la ritenuta e versarla nei termini, per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate;
- per il professionista / percipiente: la ritenuta anticipata incide sul flusso di cassa, ma potrà essere conguagliata nella dichiarazione dei redditi;
- regime forfettario: se il professionista è in forfettario, non ha ritenuta, ma deve dichiararlo al cliente per evitare trattenute errate.
Errori Comuni e Best Practice
- errore di aliquota: usare un’aliquota errata per il tipo di compenso (ad esempio applicare il 20% quando dovrebbe essere un’altra percentuale) può portare a contestazioni;
- ritardo nel versamento: non versare entro i termini (il 16 del mese successivo) può comportare sanzioni;
- mancata certificazione: non fornire la Certificazione Unica al percipiente può impedire l’uso corretto della ritenuta da parte sua in dichiarazione;
- uso di software: adottare un gestionale contabile con funzioni per ritenute d’acconto riduce gli errori e automatizza gli adempimenti.
Esempi generico
Ad esempio avremo che:
| Operazione | Tipologia | Valore (€) |
| A | Compenso lordo | 1.000,00 |
| B | Rivalsa INPS 4% (A) | 40,00 |
| C | Imponibile ai fini della ritenuta | 1.040,00 |
| D | Ritenuta d’acconto 20% (C) | -208,00 |
| E | Totale netto al professionista (senza IVA) | 832,00 € |
| F | IVA 22% sul totale fattura | 228,80 € |
| G | Totale documento (da pagare dal cliente) | 1.060,80 |
Esempi specifici
Previsti dalla legge
Quando previsti dalla legge, i contributi previdenziali e/o assistenziali a carico del soggetto che li corrisponde;
| Operazione | Tipologia | Valore (€) |
| A | Compenso lordo | 1.000,00 |
| B | Rivalsa INPS 5% (A) | 50,00 |
| C | Imponibile ritenuta (A + B) | 1.050,00 |
| D | Ritenuta d’acconto 20% (C) | -210,00 |
| E | IVA 22% sul totale fattura (A + B) | 231,00 |
| F | Spese di bollo esenti IVA (art. 15, D.P.R. n. 633/1972) | 2,00 |
| G | Totale fattura (da pagare dal cliente) | 1.073,00 |
| H | Totale netto percepito dal professionista (A + B – Ritenuta) | 840,00 € |
| I | Totale documento | 1.083,00 € |
Rivalsa del contributo
L’addebito per rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale se presente:
| Operazione | Tipologia | Valore (€) |
| A | Compenso lordo | 1.000,00 |
| B | Rivalsa cassa nazionale 4% | 40,00 |
| C | Imponibile ritenuta (A + B) | 1.040,00 |
| D | Ritenuta d’acconto 20% (C) | -208,00 |
| E | IVA 22% sul totale fattura (A + B) | 228,80 |
| F | Totale fattura (da pagare dal cliente) | 1.060,80 |
| G | Totale netto percepito dal professionista | 832,00 |
Per conto del committente
I rimborsi per le spese anticipate per conto del committente purché siano documentate in modo chiaro e non siano relative alla produzione del reddito di lavoro autonomo:
| Operazione | Tipologia | Valore (€) |
| A | Compenso lordo | 1.000,00 |
| B | Imponibile ai fini della ritenuta | 1.000,00 € |
| C | Rivalsa INPS 4% (B) | 40,00 |
| D | Subtotale compenso + rivalsa | 1.040,00 |
| E | IVA 22% sul subtotale | 228,80 |
| F | Rimborso spese documentate (ex art. 15 d.P.R. 633/72) | 300,00 € |
| G | Totale fattura da pagare dal cliente | 1.568,80 |
| H | Ritenuta d’acconto 20% (B) | -200,00 € |
| I | Totale netto percepito dal professionista | 1.368,80 |
Modello F24
Le ritenute operate dal sostituto d’imposta devono essere versate entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento, utilizzando il modello F24 telematico:
- per i compensi di lavoro autonomo, il codice tributo è 1040.
- per altre tipologie di compenso soggette a ritenuta (ad esempio provvigioni e diritti d’autore) occorre utilizzare i codici tributo specifici previsti dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio 1041, 1042 e 1043).
Il versamento va indicato nella sezione: “Imposte dirette – Ritenute alla fonte – Altri tributi ed interessi”.