Ritenuta d’acconto – Guida aggiornata 2025
La ritenuta d’acconto è un meccanismo fiscale in cui un soggetto (il sostituto d’imposta) trattiene, al momento del pagamento di compensi, una quota sotto forma di imposta anticipata sul reddito del beneficiario. Questa trattenuta rappresenta un anticipo sulle imposte dovute dal percipiente, che dovrà poi conguagliare la propria posizione fiscale (ad esempio in dichiarazione). Gestire correttamente la ritenuta è fondamentale per chi eroga compensi professionali, provvigioni, affitti o altri redditi soggetti a tassazione.
Questa guida ha finalità informativa. Per applicazioni fiscali specifiche e approfondite, si consiglia di consultare un commercialista o esperto di diritto del lavoro.
Quadro Normativo
Base normativa
La ritenuta d’acconto è disciplinata principalmente dal DPR 600/1973, in particolare l’articolo 25 per i redditi da lavoro autonomo.
Il sostituto d’imposta ha l’obbligo di trattenere la percentuale prevista e versarla all’Erario nei termini stabiliti.
Novità 2025
Dal 1° marzo 2024, l’aliquota della ritenuta d’acconto prevista sui bonifici “parlanti” (usati per i bonus edilizi) è aumentata dall’8% all’11%.
Dal 2025, con la Legge di Bilancio, è stata modificata la regola relativa ai “compensi a cavallo d’anno”: i compensi sono imputati all’anno in cui si realizza l’obbligo sostitutivo della ritenuta, migliorando la coerenza tra deduzione costo e imposta.
Applicazione
La ritenuta d’acconto si applica quando un soggetto (sostituto d’imposta) eroga compensi o altri redditi soggetti a tassazione. L’obiettivo è trattenere una quota delle imposte dovute dal percipienti, da versare direttamente all’Erario.
I principali compensi soggetti a ritenuta d’acconto includono:
- lavoro autonomo e prestazioni professionali: consulenze, professionisti iscritti a ordini o albi, prestazioni occasionali;
- provvigioni: agenti, rappresentanti, mediatori. Per le provvigioni, la base imponibile è spesso il 50% della provvigione lorda e l’aliquota standard è 23%;
- affitti e locazioni: canoni percepiti da persone fisiche non titolari di partita IVA, oppure soggetti specifici secondo normativa;
- diritti d’autore e royalties: compensi derivanti da opere creative, artistiche o editoriali;
- altri compensi vari: premi, indennità o compensi accessori soggetti a tassazione.
Se il percipiente è in regime forfettario, in genere non si applica la ritenuta d’acconto, ma deve dichiararlo al committente / sostituto d’imposta per evitare trattenute errate.
Calcolo
L’aliquota più comune per i compensi da lavoro autonomo è il 20% per molti professionisti.
La ritenuta si calcola sulla base imponibile (spesso l’intero compenso, ma dipende se ci sono voci escluse) e va sottratta al netto che il percipiente riceve:
Ritenuta = Compenso lordo imponibile × Aliquota
Esempio: se il compenso imponibile è 1.000,00 € e l’aliquota è 20%, la ritenuta sarà 200,00 €, e il beneficiario riceverà 800,00 € (prima dell’IVA, se applicabile, a seconda del regime).
Al percipienti deve essere rilasciata la Certificazione Unica, indicando compenso lordo e ritenuta versata, da utilizzare per il conguaglio fiscale.
Versamento e Scadenze
Il sostituto d’imposta deve versare la ritenuta tramite F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso.
In alcuni casi, se la somma trattenuta in un mese è inferiore a € 100, è possibile posticipare il versamento (dipende da regole specifiche).
Il soggetto che ha operato la trattenuta deve poi certificare l’importo del compenso e la ritenuta trattenuta al percipiente (ad esempio tramite la Certificazione Unica), che servirà al percipiente per il conguaglio fiscale.
Aliquote
- bonifici parlanti (bonus edilizi): aliquota dell’11% dal 1° marzo 2024;
- agenti e rappresentanti: ritenuta del 23% su parte della provvigione, a seconda della base imponibile comunicata;
- soggetti non residenti (su questo punto verificare la normativa specifica): la ritenuta può avere aliquote diverse (dipende dagli accordi fiscali / convenzioni);
- sanzioni: in caso di omessa applicazione o mancato versamento, possono essere previste sanzioni amministrative.
Il bonifico parlante è un bonifico bancario che include informazioni dettagliate necessarie per richiedere agevolazioni fiscali, come ristrutturazioni o riqualificazione energetica. Viene definito “parlante” perché la causale è più completa rispetto a un bonifico ordinario e deve contenere dati essenziali come il riferimento normativo della spesa, il codice fiscale del beneficiario (il soggetto che riceve il bonus) e del committente (chi paga), oltre ai dati della fattura.
È uno strumento obbligatorio per accedere a bonus come quelli per ristrutturazioni (50%) e per l’efficienza energetica (ecobonus).
| Tipo di compenso | Aliquota (%) | Note |
| Lavoro autonomo (professionisti) | 20 | Applicabile ai compensi da prestazioni professionali generiche. |
| Provvigioni agenti e rappresentanti | 23 | Calcolata sulla base imponibile convenuta (ad esempio 50% provvigione). |
| Bonifici “parlanti” (bonus edilizi) | 11 | Dal 1° marzo 2024, per pagamenti agevolati con detrazione edilizia. |
| Diritti d’autore e royalties | 20 | Applicabile su compensi lordi per opere creative o editoriali. |
| Affitti e canoni di locazione | 20 | Persone fisiche non titolari di partita IVA. |
| Altri compensi vari o prestazioni occasionali | 20 | Premi, compensi accessori o occasionali. |
Per soggetti in regime forfettario la ritenuta non si applica. Aliquote diverse possono essere previste per soggetti non residenti o casi particolari secondo convenzioni internazionali.
Implicazioni per Professionisti e Clienti
- per il committente / sostituto d’imposta: è importante calcolare correttamente la ritenuta e versarla nei termini, per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate;
- per il professionista / percipiente: la ritenuta anticipata incide sul flusso di cassa, ma potrà essere conguagliata nella dichiarazione dei redditi;
- regime forfettario: se il professionista è in forfettario, non ha ritenuta, ma deve dichiararlo al cliente per evitare trattenute errate.
Errori Comuni e Best Practice
- rrrore di aliquota: usare un’aliquota errata per il tipo di compenso (ad esempio applicare il 20% quando dovrebbe essere un’altra percentuale) può portare a contestazioni;
- ritardo nel versamento: non versare entro i termini (il 16 del mese successivo) può comportare sanzioni;
- mancata certificazione: non fornire la Certificazione Unica al percipiente può impedire l’uso corretto della ritenuta da parte sua in dichiarazione;
- uso di software: adottare un gestionale contabile con funzioni per ritenute d’acconto riduce gli errori e automatizza gli adempimenti.
Esempi
Ad esempio avremo che:
| Operazione | Tipologia | Valore (€) |
| A | Compensi | 1.000,00 |
| B | Rivalsa INPS 4% (A) | 40,00 |
| C | Imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto | 1.040,00 |
| D | IVA 22% (C) | 228,80 |
| E | Totale documento | 1.268,80 |
| F | Ritenuta d’acconto 20% (C) | -208,00 |
| G | Totale dovuto | 1.060,80 |
Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile.
A. Quando previsti dalla legge, i contributi previdenziali e/o assistenziali a carico del soggetto che li corrisponde;
| Operazione | Tipologia | Valore (€) |
| A | Compensi | 1.000,00 |
| B | Imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto | 1.000,00 |
| C | Rivalsa INPS 5% (B) | 50,00 |
| D | Imponibile Fattura | 1.050,00 |
| E | IVA 22% (D) | 231,00 |
| F | Spese di bollo esenti IVA (art. 15) | 2,00 |
| G | Totale documento | 1.283,00 |
| H | Ritenuta d’acconto 20% (B) | -200,00 |
| I | Totale documento | 1.083,00 |
B. L’addebito per rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale se presente:
| Operazione | Tipologia | Valore (€) |
| A | Compensi | 1.000,00 |
| B | Imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto | 1.000,00 |
| C | Rivalsa INPS 4% (B) | 40,00 |
| D | Imponibile Fattura | 1.040,00 |
| E | IVA 22% (D) | 228,80 |
| F | Totale documento | 1.268,80 |
| G | Ritenuta d’acconto 20% (B) | -200,00 |
| H | Totale documento | 1.068,80 |
C. I rimborsi per le spese anticipate per conto del committente purché siano documentate in modo chiaro e non siano relative alla produzione del reddito di lavoro autonomo:
| Operazione | Tipologia | Valore (€) |
| A | Compensi | 1.000,00 |
| B | Imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto | 1.000,00 |
| C | Rivalsa INPS 4% (B) | 40,00 |
| D | Imponibile Fattura | 1.040,00 |
| E | IVA 22% (D) | 228,80 |
| F | Rimborso spese escluse (ex art. 15 d.P.R. 633/72) | 300,00 |
| G | Totale documento | 1.568,80 |
| H | Ritenuta d’acconto 20% (B) | -200,00 |
| I | Totale documento | 1.368,80 |
Modello F24
Le ritenute effettuate devono essere versate dal sostituto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica con il codice tributo 1040 nella sezione Imposte dirette - IVA - Ritenute alla fonte - Altri tributi ed interessi.