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Deducibilità Auto

La riforma green del parco auto nazionale parte anche dalle auto aziendali concesse (uso strumentale, non strumentale o promiscuo) a professionisti (reddito da lavoro autonomo) e imprese (reddito di impresa) influendo sulla determinazione delle imposte indirette (art. 164 del d.P.R. n. 917/86).

È stata superata la classificazione del Codice della Strada (art. 47 del d.lgs. n. 285 del 30/04/1992) adottando la classificazione secondo le specifiche fiscali presenti nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi):

  • deducibilità integrale (art. 164, comma 1, lettera a): veicoli esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa e veicoli adibiti ad uso pubblico (100%);
  • deducibilità limitata (art. 164, comma 1, lettera b): veicoli aziendali (20%), i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (80%) e veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (70%).
info

La deducibilità per gli autoveicoli non disciplinati (d.P.R. n. 917/86) è regolata secondo il principio generale dell’inerenza (le spese e i vari componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, si possono dedurre solo qualora riguardanti l’attività e il suo sviluppo alla crescita) come previsto dall’articolo 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/86.

La scelta del TUIR (art. 164, comma 1, lettera a e b del d.P.R. n. 917/86) è per agevolare il calcolo fiscale, questa non sostituisce la classificazione tecnica che viene sancita dal Codice Stradale (art. 47 del d.lgs. n. 285 del 30/04/1992).

Deducibilità integrale

Come indicato nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli sono integralmente deducibili (100%) se sono veicoli:

  • usati esclusivamente come beni strumentali: indispensabili per lo svolgimento dell’attività, senza i quali la stessa non sarebbe configurabile;
  • adibiti ad uso pubblico: destinati ad uso pubblico tramite un atto (licenza) scritto dalla pubblica amministrazione;
  • strumentali per natura: integralmente deducibili, le spese e gli altri componenti negativi a condizione che siano inerenti all’attività di impresa.
Autocarri

Sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse e secondo la risoluzione n. 244/E/2002 sono integralmente deducibili se vengono utilizzati all’attività di impresa.

Ci sono delle eccezioni secondo il provvedimento n. 184192/2006 dell’Agenzia delle Entrate che gli autocarri possono anche essere assoggettati ad una deducibilità limitata perché, sostanzialmente, possono essere assimilati come autovetture se hanno:

  • una immatricolazione N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate);
  • un codice carrozzeria F0 (furgone con cabina integrata nella carrozzeria);
  • un numero posti a sedere maggiore o uguale a 4;
  • una potenza motore data dal rapporto Kw/portata (tonnellate) maggiore o uguale a 180.

Deducibilità limitata

Come indicato dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli non sono integralmente deducibili:

  • se aziendali (20%);
  • se utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (80%);
  • se concessi in uso promiscuo ai dipendenti (70%).

Casistiche

Qui di seguito analizziamo i tre scenari con i quali un professionista, un lavoratore autonomo e un’impresa possono acquisire l’autoveicolo e come questo possa essere portato sia in detrazione che in deducibilità IVA nei casi di:

  • Acquisto;
  • Leasing;
  • Noleggio.
Numero di auto

L’imprenditore individuale, il libero professionista e il lavoratore autonomo possono dedurre dal loro reddito il costo di acquisto e le altre spese sostenute solo per un veicolo, quello di loro proprietà.

Per la società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice è deducibile soltanto un veicolo per ogni socio o associato.

Le società di capitali non sono soggette al limite di deducibilità relativo al numero di autoveicoli di loro proprietà.

Acquisto

Nel caso di acquisto i limiti sono i seguenti:

  • un limite di deducibilità (20% in generale, 80% per agenti e rappresentanti);
  • un limite al valore fiscalmente riconosciuto per:
    • autovetture e autocaravan: 18.075,99 € (elevato a 25.822,84 € per i veicoli di agenti e rappresentanti);
    • motocicli: 4.131,66 €;
    • ciclomotori: 2.065,82 €.
Deducibilità e Ammortamento

Per ripartire il costo di acquisto, in base ad un piano di ammortamento, si deve ripartire il costo sostenuto per gli anni di validità del piano di ammortamento considerando le aliquote ministeriali stabilite ai fini dell’ammortamento del cespite, questa ripartizione concorrerà alla formazione del reddito.

Leasing

Nel caso di leasing (operativo o finanziario), i limiti sono i seguenti per:

  • autovetture e autocaravan: 3.615,20 € (elevato a 5.164,57 € per i veicoli di agenti e rappresentanti);
  • motocicli: 774,69 €;
  • ciclomotori: 413,17 €.
info

Il contratto di leasing deve avere una durata condizionata a quella del periodo di ammortamento degli autoveicoli ed è di 48 mesi (4 anni come stabilito dalle aliquote di ammortamento); per i dipendenti è prevista una durata minima del contratto di 24 mesi.

Il leasing operativo è molto simile al noleggio, viene sottoscritto con il produttore dell’autoveicolo che non è interessato alla vendita del veicolo perché di solito questa tipologia contrattuale è di breve durata quindi, il produttore, cerca di aumentare la rata contrattuale facendo sottoscrivere altre clausole contrattuali che prevedono altri costi (ad esempio costi di assistenza e manutenzione).

Il leasing finanziario viene stipulato con la società di leasing che prevede l’opzione per il riscatto finale del bene (prezzo residuo decurtato dei canoni di leasing già pagati).

Noleggio a lungo termine

Per il noleggio dobbiamo distinguere se:

  • Uso esclusivamente strumentale: detrazioni IVA 100% e deducibilità pari anche al 100%.
  • Uso non esclusivamente strumentale: dedurre il 20% del canone annuo del veicolo, in questo caso è previsto un ragguaglio che non supera 3.615,20 € per ogni singolo veicolo mentre la detrazione IVA è del 40%.

Nel caso di noleggio a lungo termine (operativo o finanziario), i limiti sono i seguenti per:

  • autovetture e autocaravan: 3.615,20 € (elevato a 5.164,57 € per i veicoli di agenti e rappresentanti);
  • motocicli: 775,69 €;
  • ciclomotori: 413,17 €.
Esempio

Ipotizziamo canone mensile pari a 450,00 € per un veicolo aziendale, il costo annuo sarà uguale a 5.400,00 € che è superiore al massimo deducibile (3.615,20 €).

Quindi bisogna applicare l’aliquota prevista dalla normativa (20%), quindi risparmieremo 723,04 € (3.615,20 € x 20%).

Esempi

Professionisti

Possono beneficiare di una detrazione IVA del 40% e di una deducibilità del 20%, relativa alla quota finanziaria (canone di noleggio) e alla quota servizi (manutenzione, assicurazione e servizi aggiuntivi).

Il limite massimo deducibile è fissato a 3.615,20 €/anno, per un valore della deducibilità fino a 723,04 €, applicato per il canone di noleggio puro.

Non sono presenti limiti per i servizi inerenti alla gestione del mezzo di lavoro (assicurazione, bollo auto, manutenzione, rifornimento o ricarica).

Studi associati

Valgono le stesse agevolazioni fiscali previste per i professionisti, con detrazione IVA al 40% e deducibilità del 20% sulla quota di noleggio puro fino a 3.615,20 €, senza limiti per la quota servizi. Queste misure sono applicate ad ogni socio o professionista associato.

Lavoratori autonomi

Possono beneficiare di una detrazione IVA del 40% e di una deducibilità del 20%, relativa alla quota finanziaria (canone di noleggio) e alla quota dei servizi (manutenzione, assicurazione e servizi aggiuntivi).

Il limite massimo deducibile è fissato a 3.615,20 €/anno, per un valore della deducibilità fino a 723,04 €, applicato per il canone di noleggio puro.

Non sono presenti limiti per i servizi inerenti alla gestione del mezzo di lavoro (assicurazione, bollo auto, manutenzione, rifornimento o ricarica).

Agenti e rappresentati di commercio

Viene applicata una deducibilità dell’80% sulle imposte dirette, con un massimale aumentato a 5.164,57 €/anno per quanto riguarda la quota di noleggio puro.

Per servizi accessori la normativa prevede una deducibilità dei costi pari all’80% dell’importo, senza nessuna limitazione per quanto concerne la soglia massima. Inoltre, per agenti e rappresentanti di commercio è disponibile anche la detrazione IVA fino al 100%.

Azienda

Uso strumentale

In caso flotte aziendali ad uso esclusivamente interno all’azienda è possibile usufruire di una detrazione IVA del 40% e deducibilità dei costi del noleggio del 100% anche quando la vettura è adibita ad uso pubblico.

Uso non strumentale

In caso flotte aziendali ad uso non strumentale vengono applicate le medesime condizioni previste per i professionisti; una deducibilità del 20% sulla quota noleggio, con tetto massimo di 3.615,20 €, mentre sulla quota servizi non esistono restrizioni di deducibilità e rimane la detrazione IVA del 40%.

Uso promiscuo

In caso flotte aziendali ad uso promiscuo (il veicolo viene affidato al dipendente), quindi viene riconosciuta una deducibilità del 70% dei canoni di noleggio ed è possibile usufruire di una detrazione IVA dal 40% (modalità senza riaddebito) al 100% (riaddebito e imponibile in fattura almeno pari al valore normale).

Per avere ulteriori dettagli vai alla sezione dedicata a questa tipologia di fringe benefit.

Auto elettriche

Le auto aziendali elettriche (zero emissioni) presentano una deducibilità fiscale, a differenza degli autoveicoli con motore a combustione (altamente inquinanti), maggiore perché le spese di ricarica sostenute sono detraibili come costi di esercizio.

L’entità di questo sgravo fiscale può variare in base alla destinazione d’uso (promiscuo o personale) che viene assegnata all’auto in questione.

Oltre a questo l’autoveicolo elettrico è esente dalla tassazione del fringe benefit, che si lega in maniera stretta alle emissioni nocive di anidride carbonica nell’atmosfera, così come l’ecotassa (si paga solo una volta al momento dell’acquisto o da chi richiede l’immatricolazione ed è a carico dell’acquirente) applicata sui veicoli che causano un inquinamento superiore a una certa soglia di valori.

Deducibilità della ricarica

Fino al 31/12/2023 era previsto un bonus all’80% della spesa, sotto forma di contributo erogato dal ministero dello Sviluppo economico. Le modalità di erogazione sono ancora da fissare. Infatti, nonostante l’agevolazione fosse stata istituita con un Dpcm nell’agosto 2022 non è mai realmente entrata in vigore.

L’agevolazione consisteva nel riconoscere un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici, nel limite massimo di 1.500,00 €.

Nel caso di posa nelle parti comuni di edifici condominiali il limite di spesa ammonta a 8.000,00 €.

In attesa di aggiornamento ad oggi è possibile portare in detrazione i costi sostenuti per l’energia elettrica al 50% a prescindere dai metri quadrati effettivi utilizzati ma solo per l’immobile utilizzato ad uso promiscuo mentre per l’uso esclusivo la deducibilità è al 100% oppure in proporzione ai metri quadrati per le aziende (1/4 del totale). L’uso esclusivo prevede la deducibilità al 100%.

La deducibilità si applica solo al regime fiscale ordinario, mentre sono esclusi i regimi agevolati.

Fringe Benefit

Le auto concesse dall’azienda ai dipendenti come beneficio addizionale (fringe benefit) possono usufruire delle agevolazioni fiscali, sia da parte delle imprese che dei professionisti e artigiani titolari di partita IVA.

È prevista una detrazione IVA del 40% se il beneficio viene addebitato in busta paga al dipendente; in caso di fattura la detrazione sale al 100%.

Si possono detrarre i costi dell’auto al 70% (acquisto o noleggio a lungo termine); il limite è di 258,23 €, fino a questo valore non vengono applicate le imposte sul reddito da lavoro.

L’eccedente viene tassato, tenendo conto del livello di emissioni inquinanti prodotte dall’automobile:

  • 25% (emissioni di CO2 inferiori a 60 g/Km);
  • 30% (emissioni di CO2 da 60 a 160 g/Km);
  • 50% (emissioni di CO2 da 160 a 190 g/Km);
  • 60% (emissioni di CO2 superiori a 190 g/Km).

Qui di seguito analizziamo delle casistiche di fringe benefit al dipendente.

Auto ibrida a benzina

Facciamo un esempio prendendo in considerazione, dalla banca dati dell’ACI (effettuato il 21/04/2023), un autoveicolo ibrido marca FIAT alimentata a benzina ed elettrico (500 1.0 70 CV - Hybrid) con i seguenti costi annuali:

  • costo totale di 2.381,57 € non proporzionali ai Km:
    • quota interessi: 885,25 €;
    • tassa automobilistica: 131,588 €;
    • premio assicurazione RCA: 1.364,75 €;
  • costo totale di 0,2374 € proporzionali ai Km:
    • quota capitale: 0,0883 €;
    • carburante: 0,0917 €;
    • pneumatici: 0,0126 €;
    • manutenzione e riparazione: 0,0448 €.

Considerando la seguente tabella ACI per i costi complessi da sostenere sulle percorrenze annue:

DistanzaCosto al KmDistanzaCosto al Km
5.000 Km0,7137 €10.000 Km0,4756 €
15.000 Km0,3962 €20.000 Km0,3565 €
25.000 Km0,3327 €30.000 Km0,3168 €
35.000 Km0,3054 €40.000 Km0,2969 €
45.000 Km0,2903 €50.000 Km0,2850 €

L’autoveicolo preso in considerazione viene dato come fringe benefit al dipendente e secondo il TUIR (art. 51, comma 4 del 22/12/1986 n. 917) per gli autoveicoli indicati dal Codice della strada (art. 54, comma 1, lettere a, c e m de d.lgs. n. 285/1992), per i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, sopra riportate, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per il costo di un autoveicolo (60 g/km a 160 g/km con un costo al chilometro pari a 0,4837 € con una percorrenza media/annua di 15.000 Km) pari a 1.782,90 € (30% x 0,3962 € x 15.000 Km).

Se nel corso dell’anno al dipendente vengono trattenuti 100,00 €/mese (1.200,00 €/anno) dalla busta paga il valore imponibile del benefit è 582,90 €.

info

I dati sono stati presi il 21/04/2023 dal portale del ACI considerando che nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi di legge in vigore.

Per ottenere il costo d’esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente sostituire al premio assicurativo R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato dall’utente e sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta.

Tale risultato (€/km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo di esercizio per la stessa percorrenza annuale.

Sono stati presi autoveicoli in produzione facendo un confronto il più possibile equo tranne per l’alimentazione a benzina e metano in quanto gli autoveicoli presi per l’ibrido, elettrico e GPL non vengono più prodotti con alimentazione a benzina e gasolio.

Auto a benzina e GPL

Facciamo un esempio prendendo in considerazione, dalla banca dati dell’ACI (effettuato il 21/04/2023), un autoveicolo ibrido marca FIAT alimentata a gasolio (500 1.2 69 CV - Benz + GPL) con i seguenti costi annuali:

  • costo totale di 2.506,97 € non proporzionali ai Km:
    • quota interessi: 944,08 €;
    • tassa automobilistica: 131,58 €;
    • premio assicurazione RCA: 1.431,31 €;
  • costo totale di 0,2179 € proporzionali ai Km:
    • quota capitale: 0,0942 €;
    • carburante: 0,0672 €;
    • pneumatici: 0,0126 €;
    • manutenzione e riparazione: 0,0439 €.

Considerando la seguente tabella ACI per i costi complessi da sostenere sulle percorrenze annue:

DistanzaCosto al KmDistanzaCosto al Km
5.000 Km0,7193 €10.000 Km0,4686 €
15.000 Km0,3850 €20.000 Km0,3432 €
25.000 Km0,3182 €30.000 Km0,3015 €
35.000 Km0,2895 €40.000 Km0,2806 €
45.000 Km0,2736 €50.000 Km0,2680 €

L’autoveicolo preso in considerazione viene dato come fringe benefit al dipendente e secondo il TUIR (art. 51, comma 4 del 22/12/1986 n. 917) per gli autoveicoli indicati dal Codice della strada (art. 54, comma 1, lettere a, c e m de d.lgs. n. 285/1992), per i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI sopra riportate con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per il costo di un autoveicolo (60 g/km a 160 g/km con un costo al chilometro pari a 0,4837 € con una percorrenza media/annua di 15.000 Km) pari a 1.732,50 € (30% x 0,3850 € x 15.000 Km).

Se nel corso dell’anno al dipendente vengono trattenuti 100,00 €/mese (1.200,00 €/anno) dalla busta paga il valore imponibile del benefit è 532,50 €.

info

I dati sono stati presi il 21/04/2023 dal portale del ACI considerando che i nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi di legge in vigore.

Per ottenere il costo d’esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente sostituire al premio assicurativo R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato dall’utente e sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta.

Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo di esercizio per la stessa percorrenza annuale.

Sono stati presi autoveicoli in produzione facendo un confronto il più possibile equo tranne per l’alimentazione a benzina e metano in quanto gli autoveicoli presi per l’ibrido, elettrico e GPL non vengono più prodotti con alimentazione a benzina e gasolio.

Auto elettrica

Facciamo un esempio prendendo in considerazione, dalla banca dati del ACI (effettuato il 21/04/2023), un autoveicolo ibrido marca FIAT alimentata a gasolio (500 berlina 42 Kw - elettrica) con i seguenti costi annuali:

  • costo totale di 2.473,28 € non proporzionali ai Km:
    • quota interessi: 1.740,97 €;
    • tassa automobilistica: 0,00 €;
    • premio assicurazione RCA: 732,31 €;
  • costo totale di 0,2243 € proporzionali ai Km:
    • quota capitale: 0,1303 €;
    • carburante: 0,0454 €;
    • pneumatici: 0,0167 €;
    • manutenzione e riparazione: 0,0320 €.

Considerando la seguente tabella ACI per i costi complessi da sostenere sulle percorrenze annue:

DistanzaCosto al KmDistanzaCosto al Km
5.000 Km0,7190 €10.000 Km0,4716 €
15.000 Km0,3892 €20.000 Km0,3480 €
25.000 Km0,3232 €30.000 Km0,3068 €
35.000 Km0,2950 €40.000 Km0,2861 €
45.000 Km0,2793 €50.000 Km0,2738 €

L’autoveicolo preso in considerazione viene dato come fringe benefit al dipendente e secondo il TUIR (art. 51, comma 4 del 22/12/1986 n. 917) per gli autoveicoli indicati dal Codice della strada (art. 54, comma 1, lettere a, c e m de d.lgs. n. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI sopra riportate con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per il costo di un autoveicolo (60 g/km a 160 g/km con un costo al chilometro pari a 0,4837 € con una percorrenza media/annua di 15.000 Km) pari a 1.751,40 € (30% x 0,3892 x 15.000).

Se nel corso dell’anno al dipendente vengono trattenuti 100,00 € al mese (1.200,00 € annui) dalla busta paga il valore imponibile del benefit è 551,40 €.

info

I dati sono stati presi il 21/04/2023 dal portale del ACI considerando che i nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi di legge in vigore.

Per ottenere il costo d’esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente sostituire al premio assicurativo R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato dall’utente e sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta.

Tale risultato (€/km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo di esercizio per la stessa percorrenza annuale.

Sono stati presi autoveicoli in produzione facendo un confronto il più possibile equo tranne per l’alimentazione a benzina e metano in quanto gli autoveicoli presi per l’ibrido, elettrico e GPL non vengono più prodotti con alimentazione a benzina e gasolio.

Auto a benzina verde

Facciamo un esempio prendendo in considerazione, dalla banca dati del ACI (effettuato il 21/04/2023), un autoveicolo ibrido marca FIAT alimentata a benzina verde (Tipo 1.0 100CV - 5 porte) con i seguenti costi annuali:

  • costo totale di 2.646,40 € non proporzionali ai Km:
    • quota interessi: 1.090,73 €;
    • tassa automobilistica: 190,92 €;
    • premio assicurazione RCA: 1.364,75 €;
  • costo totale di 0,3073 € proporzionali ai Km:
    • quota capitale: 0,1166 €;
    • carburante: 0,1267 €;
    • pneumatici: 0,0156 €;
    • manutenzione e riparazione: 0,0483 €.

Considerando la seguente tabella ACI per i costi complessi da sostenere sulle percorrenze annue:

DistanzaCosto al KmDistanzaCosto al Km
5.000 Km0,8365 €10.000 Km0,5719 €
15.000 Km0,4837 €20.000 Km0,4396 €
25.000 Km0,4131 €30.000 Km0,3955 €
35.000 Km0,3829 €40.000 Km0,3734 €
45.000 Km0,3661 €50.000 Km0,3602 €

L’autoveicolo preso in considerazione viene dato come fringe benefit al dipendente e secondo il TUIR (art. 51, comma 4 del 22/12/1986 n. 917) per gli autoveicoli indicati dal Codice della strada (art. 54, comma 1, lettere a, c e m de d.lgs. n. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI sopra riportate con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per il costo di un autoveicolo (60 g/km a 160 g/km con un costo al chilometro pari a 0,4837 € con una percorrenza media/annua di 15.000 Km) pari a 2.176,65 € (30% x 0,4837 € x 15.000 Km).

Se nel corso dell’anno al dipendente vengono trattenuti 100,00 € al mese (1.200,00 €/anno) dalla busta paga il valore imponibile del benefit è 976,65 €.

info

I dati sono stati presi il 21/04/2023 dal portale del ACI considerando che i nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi di legge in vigore.

Per ottenere il costo d’esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente sostituire al premio assicurativo R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato dall’utente e sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta.

Tale risultato (€/km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo di esercizio per la stessa percorrenza annuale.

Sono stati presi autoveicoli in produzione facendo un confronto il più possibile equo tranne per l’alimentazione a benzina e metano in quanto gli autoveicoli presi per l’ibrido, elettrico e GPL non vengono più prodotti con alimentazione a benzina e gasolio.

Auto a gasolio

Facciamo un esempio prendendo in considerazione, dalla banca dati del ACI (effettuato il 21/04/2023), un autoveicolo ibrido marca FIAT alimentata a gasolio (Tipo 1.6 MTJ 130CV - 5 porte) con i seguenti costi annuali:

  • costo totale di 3.322,99 € non proporzionali ai Km:
    • quota interessi: 1.277,85 €;
    • tassa automobilistica: 247,68 €;
    • premio assicurazione RCA: 1.797,46 €;
  • costo totale di 0,2187 € proporzionali ai Km:
    • quota capitale: 0,0637 €;
    • carburante: 0,0927 €;
    • pneumatici: 0,0156 €;
    • manutenzione e riparazione: 0,0466 €.

Considerando la seguente tabella ACI per i costi complessi da sostenere sulle percorrenze annue:

DistanzaCosto al KmDistanzaCosto al Km
5.000 Km0,5510 €10.000 Km0,3848 €
15.000 Km0,3294 €20.000 Km0,3018 €
25.000 Km0,2851 €30.000 Km0,2741 €
35.000 Km0,2662 €40.000 Km0,2602 €
45.000 Km0,2556 €50.000 Km0,2519 €

L’autoveicolo preso in considerazione viene dato come fringe benefit al dipendente e secondo il TUIR (art. 51, comma 4 del 22/12/1986 n. 917) per gli autoveicoli indicati dal Codice della strada (art. 54, comma 1, lettere a, c e m de d.lgs. n. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI sopra riportate con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per il costo di un autoveicolo (60 g/km a 160 g/km con un costo al chilometro pari a 0,4837 € con una percorrenza media/annua di 15.000 Km) pari a 1.482,30 € (30% x 0,3294 € x 15.000 Km).

Se nel corso dell’anno al dipendente vengono trattenuti 100,00 €/mese (1.200,00 €/anno) dalla busta paga il valore imponibile del benefit è 282,30 €.

info

I dati sono stati presi il 21/04/2023 dal portale del ACI considerando che i nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi di legge in vigore.

Per ottenere il costo d’esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà sufficiente sostituire al premio assicurativo R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato dall’utente e sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va diviso per la percorrenza annua richiesta.

Tale risultato (€/km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo costo complessivo di esercizio per la stessa percorrenza annuale.

Sono stati presi autoveicoli in produzione facendo un confronto il più possibile equo tranne per l’alimentazione a benzina e metano in quanto gli autoveicoli presi per l’ibrido, elettrico e GPL non vengono più prodotti con alimentazione a benzina e gasolio.