Patent box – Guida aggiornata 2025
Il regime di Patent Box è basato sul principio del Nexus Approach dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e permette di ottenere agevolazioni fiscali sui costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali qualificati, incrementandoli fino al 110%, escludendo dai beni agevolabili gli investimenti in marchi e nel know-how.
Il Nexus Approach collega i benefici fiscali all’effettivo apporto di costi di ricerca e sviluppo sostenuti dal contribuente per la creazione, il mantenimento o l’incremento del valore dei beni immateriali. L’obiettivo è garantire che le agevolazioni siano proporzionate all’attività reale di R&D (Research and Development), ossia “Ricerca e Sviluppo”, svolta.
Il regime prevede che i beni immateriali siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
L’art. 6 del DM del 30/07/2015 definisce quali beni immateriali consentano l’accesso al regime di Patent Box:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche protette come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
Questa guida ha finalità informativa. Per applicazioni fiscali specifiche e approfondite, si consiglia di consultare un commercialista o esperto di diritto del lavoro.
Beni immateriali ammissibili
Secondo il nuovo regime introdotto dal DL 146/2021 e successive modifiche, i beni immateriali agevolabili includono:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione, comprese le invenzioni biotecnologiche, certificati complementari di protezione, brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelabili.
Non sono più agevolabili i marchi e il know-how.
Requisito di accesso
Possono accedere all’agevolazione i titolari di reddito d’impresa, italiani o stranieri, che svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzata al mantenimento, accrescimento o sviluppo di proprietà intellettuali.
Per i contribuenti stranieri è richiesta inoltre:
- la generazione di reddito d’impresa in Italia tramite stabile organizzazione;
- la residenza in uno Stato con cui esista un accordo per evitare la doppia imposizione e uno scambio effettivo di informazioni fiscali.
Vantaggi
Le principali caratteristiche dell’agevolazione sono:
- opzionale;
- quinquennale, con durata massima di 5 anni;
- irrevocabile e rinnovabile;
- compatibile con altri regimi agevolativi in Italia, incluso il credito d’imposta per R&S, Innovazione e Design (PNRR e Transizione 4.0);
- autoliquidazione come alternativa al ruling (dal 2021);
- ruling opzionale, obbligatorio solo per alcune tipologie di reddito;
- necessità di tracking contabile tra attività di R&D, beni immateriali e reddito agevolabile.
Applicare l’agevolazione
È possibile applicare il regime alle seguenti tipologie di reddito:
- royalties infragruppo;
- royalties ricevute da terzi per lo sfruttamento di beni immateriali;
- quota parte di reddito derivante dall’uso dei beni immateriali nella produzione di beni o servizi;
- plusvalenze dalla cessione di proprietà intellettuali, con esclusione totale se almeno il 90% del corrispettivo è reinvestito in beni assimilabili.
Calcolare la quota di reddito agevolabile
Per determinare la quota è necessario mettere in rapporto le spese ammissibili e i costi complessivi necessari per lo sviluppo dei beni materiali.
Il patent box è cumulabile con il credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design (PNRR e Transazione 4.0).
Coefficiente Reddito agevolabile = (A+B) / C
Dove il fattore:
dove:
- A: spese di ricerca e sviluppo sostenute direttamente o commissionate a terzi, necessarie per lo sviluppo, il mantenimento o l’accrescimento del bene immateriale. Escluse le spese intercompany;
- B: costi di acquisizione del bene e costi intercompany per sviluppo, mantenimento e accrescimento, ammissibili fino al 30% di A;
- C: costi complessivi sostenuti per sviluppare il bene immateriale.
I costi sostenuti da società del gruppo per l’acquisizione di proprietà intellettuali e/o attività di R&D (Research and Development), ossia “Ricerca e Sviluppo”, rientrano entro il limite del 30% dei costi complessivi.
Se due o più beni immateriali sono funzionalmente collegati, essi vanno considerati come un unicum ai fini dell’applicazione del Patent Box.
Tax ruling
La procedura di ruling è un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per definire in contraddittorio il metodo di calcolo del reddito agevolabile:
- obbligatorio solo in alcuni casi;
- facoltativo per le royalties infragruppo;
- consente maggiore certezza sulla quota di reddito escluso;
- la documentazione può essere integrata entro 150 giorni dalla presentazione; l’ufficio può rigettare la richiesta entro 30 giorni se incompleta;
- il beneficio è fruibile a partire dall’esercizio in cui la richiesta è inviata. Fino alla conclusione, si applicano le regole ordinarie.
Monitoraggio e tracciamento
Il decreto prevede l’implementazione di un sistema di tracking contabile per:
- collegare attività di “R&D” (Research and Development) e beni immateriali;
- vVerificare la connessione tra reddito agevolato e beni immateriali;
- questo garantisce la correttezza dei calcoli e la spettanza del beneficio.
Fruizione dell’opzione
L’opzione per il Patent Box si indica in dichiarazione dei redditi, scegliendo tra:
- applicazione nella dichiarazione del periodo d’imposta di sottoscrizione;
- rRichiesta a rimborso del beneficio.