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Fringe benefit

I fringe benefit rappresentano una parte sempre più strategica della retribuzione aziendale. Si tratta di vantaggi non monetari che le aziende offrono ai propri dipendenti, con l’obiettivo di migliorare il loro benessere, aumentare la soddisfazione sul lavoro e ottimizzare la gestione fiscale.

Negli ultimi anni, il concetto di fringe benefit si è evoluto: non si tratta più solo di auto aziendali o buoni pasto, ma di veri e propri strumenti di welfare aziendale, che possono includere servizi, voucher, formazione e molto altro.

Cosa sono i fringe benefit

Un fringe benefit è un beneficio aggiuntivo al salario, offerto dal datore di lavoro al dipendente, che non consiste in denaro contante.

Esempi comuni di fringe benefit:

  • Benefit legati alla mobilità:
    • Auto aziendale per uso professionale e/o privato (benzina, diesel, elettrica, ibrida);
    • Moto o scooter aziendale;
    • Rimborso spese trasporto pubblico (abbonamenti a treni, bus, metro);
    • Rimborso carburante per veicolo privato usato per lavoro;
    • Parcheggio aziendale gratuito;
  • Benefit legati all’alimentazione:
    • Buoni pasto (cartacei o elettronici);
    • Buoni spesa generici (per supermercati o negozi convenzionati);
    • Mensa aziendale gratuita o convenzionata;
    • Contributi per ristoranti o catering;
  • Benefit legati al welfare e al tempo libero:
    • Abbonamenti a palestre, piscine o centri sportivi;
    • Voucher per attività culturali (cinema, teatri, concerti);
    • Buoni per viaggi o soggiorni (vacanze, hotel, agriturismi);
    • Assistenza per asili nido o baby-sitting;
    • Attività ricreative o di team building aziendale;
    • Servizi di counselling o supporto psicologico;
  • Benefit legati alla formazione e allo sviluppo professionale:
    • Corsi di formazione professionale o linguistica;
    • Contributi per master universitari o corsi post-laurea;
    • Partecipazione a conferenze o workshop esterni;
    • Abbonamenti a riviste professionali o piattaforme di e-learning;
    • Coaching o mentoring aziendale;
  • Benefit assicurativi e previdenziali:
    • Assicurazioni sanitarie integrative (medicina specialistica, dentale, visite);
    • Assicurazioni sulla vita o contro infortuni;
    • Polizze per invalidità o malattia grave;
    • Piani di previdenza complementare (fondi pensione aziendali);
  • Benefit tecnologici:
    • Laptop, tablet, smartphone per uso lavorativo e privato;
    • Software o licenze professionali;
    • Connessione internet o strumenti per smart working;
    • Accessori tecnologici (monitor, cuffie, stampanti, stampanti 3D aziendali);
  • Benefit legati alla casa e all’abitazione:
    • Contributo per affitto o mutuo (anche se meno comune in Italia);
    • Bonus per arredamento o attrezzature domestiche legate al lavoro da remoto;
    • Rimborso spese per smart working (scrivanie, sedie ergonomiche, lampade);
  • Benefit economici indiretti:
    • Premi di risultato o di produzione sotto forma di benefit esentasse;
    • Gift card o regali aziendali (Natale, compleanno, anniversario aziendale);
    • Azioni o stock option;
    • Rimborsi spese straordinarie o bonus per particolari eventi;
  • Altri benefit particolari:
    • Abbonamenti a servizi digitali (Spotify, Netflix, Kindle Unlimited);
    • Servizi di concierge aziendale (prenotazioni, supporto logistico);
    • Servizi di mobilità sostenibile (car sharing, scooter sharing);
    • Piani di sostenibilità aziendale con incentivi (bike to work, energie rinnovabili).

Questi benefici sono parte della retribuzione indiretta, cioè non influenzano direttamente lo stipendio in busta paga, ma hanno valore reale per il dipendente.

Normativa e limiti fiscali

La normativa è complessa, variabile, e dipende da molti fattori (ad esempio tipologia di benefit, utilizzo, veicolo, anno di erogazione ed eventuali figli a carico).

Posso però fornirti una panoramica approfondita delle principali categorie di fringe benefit con i limiti applicabili in Italia (2024‑2027) e alcuni esempi di modalità di calcolo.

In Italia, i fringe benefit sono regolati dall’articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che stabilisce quando i fringe benefit sono esenti da tassazione, i limiti massimi di esenzione per tipologia di benefit e le modalità di calcolo del valore imponibile quando l’esenzione non si applica.

Data la complessità riportiamo alcuni fringe benefit indicando la normativa di riferimento, la modalità di calcolo del valore imponibile (se definita), e le note pratiche da tenere presenti nella seguente tabella.

  • Beni e servizi generici (art. 51, c. 3 del TUIR - D.P.R. n. 917/1986): il valore normale del bene o servizio (art. 9 TUIR) deve considerarsi nel suo valore totale dei benefit nel periodo d’imposta e questo non deve superare la soglia di non imponibilità;
  • Soglia di non imponibilità beni/servizi per triennio 2025‑2027 (Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024 e successive modifiche): i benefit non concorrono al reddito fino a 1.000 €/anno senza figli a carico e a 2.000 €/anno con almeno un figlio a carico (autodichiarazione figli richiesta). Il limite è complessivo per tutti i fringe benefit inclusi in questa categoria;
  • Auto aziendale in uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a del TUIR): per veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2025 (contratti e consegna dal 1° gennaio 2025)hanno valori forfettari (50% per veicoli tradizionali; 20% per ibridi plug‑in; 10% per elettrici battery‑only) mentre per veicoli con condizioni diverse si assume il regime transitorio o valore normale (art. 9 TUIR). Per questo è necessario verificare data immatricolazione, contratto, consegna. A volte si applica il “valore normale” anziché regime forfettario. Gli optional aggiuntivi non riducono l’imponibile;
  • Azioni / stock option assegnate ai dipendenti (art. 51, comma 3 - inclusione del valore normale - e disposizioni specifiche): il valore normale delle azioni / partecipazioni si calcola sulla parte eccedente gli importi eventualmente esclusi dalla normativa (ad esempio importo ≦ € 2.065,83 in certi casi) per questo bisogna verificare se le assegnazioni rientrano in piani speciali, se a generalità dei dipendenti o a modalità di attribuzione;
  • Prestiti concessi ai dipendenti dal datore di lavoro (art. 51, comma 4, lett. b del TUIR): il fringe benefit corrisponde alla differenza tra tasso di mercato e tasso effettivo praticato, oppure altro criterio specifico indicato dalla norma/interpello per questo occorre che il prestito rientri nella disciplina specifica; attenzione alle condizioni (percentuali, durata) e agli adempimenti di documentazione;
  • Alloggio aziendale / abitazione concessa al dipendente (art. 51, c. 4, lett. c o lett. d del TUIR a seconda della fattispecie): il vValore normale dell’uso dell’alloggio viene calcolato in base al canone di mercato o altro criterio stabilito dalla normativa/azienda per questo bisogna verificare il tipo di contratto (comodato, locazione), le condizioni di concessione, se il dipendente paga canone o no;
  • Rimborsi di utenze, affitto prima casa, interessi mutuo prima casa (Legge di Bilancio 2024 e successive – art. 1, c. 16 della L. n. 213/2023 + estensione al triennio 2025‑27 tramite Legge Bilancio 2025”): sono ‟benefit welfare” che non concorrono al reddito fino a 1.000 € o 2.000 € (*come la ‟Soglia di non imponibilità beni/servizi per triennio 2025‑2027) se rimborsi/spese svolte nei termini previsti per questo bisogna verificare che i rimborsi/benefit siano erogati sotto forma di beni/servizi o somme rimborsate conformemente alla norma;
  • Formazione, corsi, welfare aziendale (art. 51, c. 3 + eventuali disposizioni contrattuali/aziendali): rientrano le palestre e i servizi ricreativi dove il valore normale del servizio/benefit oppure valore forfettario se previsto (rientrano tra beni/servizi ceduti ai dipendenti) per questo bisogna capire che l’erogazione avvenga secondo policy aziendale, che la categoria di dipendenti sia definita, e che il benefit sia realmente fruito;
  • Dispositivi tecnologici concessi (art. 51, comma 3 del TUIR e prassi interpretative): il valore normale dell’uso privato che il dipendente può avere del dispositivo perché è parte imputabile all’uso non lavorativo. Spesso l’uso esclusivamente lavorativo può escludere tassazione, ma occorre che sia documentato/limitato l’uso privato.

Conoscere la normativa è fondamentale per evitare errori fiscali e sfruttare al meglio i benefici per i dipendenti.

Vantaggi per aziende e lavoratori

Per i lavoratori:

  • miglioramento del benessere personale e della qualità della vita;
  • accesso a servizi e vantaggi senza costi aggiuntivi;
  • maggiore soddisfazione e motivazione sul lavoro.

Per le aziende:

  • riduzione del cuneo fiscale grazie alle esenzioni;
  • strumento di fidelizzazione e retention dei talenti;
  • miglioramento dell’employer branding, rendendo l’azienda più attrattiva sul mercato del lavoro.

Offrire fringe benefit strategici significa creare un ambiente di lavoro più gratificante e competitivo.

Tipologie di fringe benefit

  • Auto aziendale:
    • auto per uso lavorativo e privato;
    • tassazione basata sull’utilizzo privato;
    • possibilità di scegliere veicoli elettrici o ibridi con vantaggi fiscali aggiuntivi;
  • Buoni pasto:
    • erogati giornalmente o mensilmente;
    • possono essere cartacei o elettronici;
    • esenti da tassazione entro i limiti stabiliti;
  • Welfare aziendale:
    • voucher spesa, rimborsi per palestre o corsi sportivi;
    • buoni cultura e formazione;
    • servizi di supporto per la famiglia o l’infanzia (asili, babysitter);
  • Dispositivi tecnologici:
    • smartphone, laptop, tablet per uso personale e lavorativo;
    • esenzione fiscale possibile se collegati all’attività lavorativa.

Come gestire i fringe benefit in azienda

Implementare un piano di fringe benefit richiede organizzazione e comunicazione chiara.

  • definire la policy interna: quali benefit offrire, a chi e con quali regole;
  • comunicare ai dipendenti: spiegare il valore reale dei benefit;
  • gestione amministrativa: registrare i benefit in busta paga, calcolare eventuali tassazioni;
  • monitorare e aggiornare: valutare periodicamente l’efficacia e aggiornare secondo normativa e preferenze dei dipendenti.

Un piano ben strutturato può aumentare notevolmente la soddisfazione dei lavoratori senza incidere eccessivamente sui costi aziendali.