Auto Aziendale – Guida aggiornata 2025
Dal 2025 è in vigore un nuovo sistema di tassazione dell’uso promiscuo delle auto aziendali sempre in linea con la riforma green del parco auto nazionale parte anche dalle auto aziendali concesse (uso strumentale, non strumentale o promiscuo) a professionisti (reddito da lavoro autonomo) e imprese (reddito di impresa) influendo sulla determinazione delle imposte indirette (art. 164 del d.P.R. n. 917/86).
Fino al 2025 rimane fissa al 40% la detrazione IVA per l’acquisto di un’auto aziendale.
Superata la classificazione del Codice della Strada (art. 47 del d.lgs. n. 285 del 30/04/1992) si è, successivamente, passati ad adottare adottare la classificazione basata sulle specifiche fiscali del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi):
- deducibilità integrale (art. 164, comma 1, lettera a): veicoli esclusivamente strumentali nell’attività propria dell’impresa e veicoli adibiti ad uso pubblico (100%);
- deducibilità limitata (art. 164, comma 1, lettera b): veicoli aziendali (20%), i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (80%) e veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (70%).
Fino ad integrare i limiti della detrazione, basati sull’attuale classificazione del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), diversificandoli in base al tipo di veicolo acquistato e al soggetto che utilizza l’auto.
La deducibilità per gli autoveicoli non disciplinati (d.P.R. n. 917/86) è regolata secondo il principio generale dell’inerenza (le spese e i vari componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, si possono dedurre solo qualora riguardanti l’attività e il suo sviluppo alla crescita) come previsto dall’articolo 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/86.
La scelta del TUIR (art. 164, comma 1, lettera a e b del d.P.R. n. 917/86) è per agevolare il calcolo fiscale, questa non sostituisce la classificazione tecnica che viene sancita dal Codice Stradale (art. 47 del d.lgs. n. 285 del 30/04/1992).
Cosa prevede la norma
La normativa (art. 19-bis1 del DPR 633/72), che disciplina la detraibilità dell’IVA, prevede una detrazione dell’IVA del 40% sull’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore e dei relativi componenti e ricambi a condizione che i veicoli non siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.
Se i veicoli sono utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa oltre che per gli agenti e rappresentanti di commercio; la detrazione può anche arrivare al 100%.
Il limite del 40% è previsto in quanto la legge presume che l’auto aziendale sarà utilizzata anche in modo promiscuo oltre che per lo svolgimento dell’attività lavorativa e quindi anche per fini personali.
La detrazione al 40% è prevista per i veicoli:
- adibito al trasporto stradale di persone o beni diversi dai trattori agricoli o forestali;
- con una massa massima inferiore a 3.500 kg;
- con un numero di posti a sedere inferiore a 8, escluso quello del conducente.
Oltre all’acquisto è possibile portare in detrazione l’IVA relativa ad altre spese connesse al veicolo. In questo caso la detrazione è pari al:
- 100%: per le spese legate ai veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose fondamentali per lo svolgimento dell’attività (e quindi considerati strumentali);
- 40%: per le spese legate ai veicoli stradali a motore anche a uso promiscuo.
Vi sono, poi, altri casi specifici per cui è prevista la detrazione del 100%, come nel caso dei piccoli autocarri dal peso inferiore a 3.500 kg, purché il proprietario provi che l’utilizzo del veicolo è esclusivamente legato all’attività aziendale.
Vi è la totale indetraibilità dell’IVA per le moto oltre i 350 cc, al contrario è prevista la totale detraibilità se le moto costituiscono l’oggetto dell’attività.
Questa guida ha finalità informativa. Per applicazioni fiscali specifiche e approfondite, si consiglia di consultare un commercialista o esperto di diritto del lavoro.
Qui di seguito riportiamo uno schema generale riepilogativo degli importi e dei limiti.
| Soggetto | Deducibilità veicolo | Detrazione IVA |
| Imprese | 100% strumentali | 100% elettrici |
| --- | 70% assegnati | 40% non assegnati |
| --- | 20% non assegnati | --- |
| Professionista | 20% | 40% |
| Agente | 80% | 100% |
Per quanto riguarda gli importi di spesa possiamo prendere a riferimento la seguente tabella.
| Soggetto | Acquisto | Leasing |
| Auto e van | 18.075,99 € | 3.615,20 €/anno |
| 25.822,84 € (agenti) | 5.164,57 €/anno (agenti) | |
| Motocicli | 4.131,66 € | --- |
| Ciclomotori | 2.065,83 € | --- |
| Autocarri (camion, furgoni N1/N2/N3) | Illimitato (deducibilità 100%) | Illimitato (deducibilità 100%) |
| Mezzi pesanti (veicoli industriali) | Illimitato (deducibilità 100%) | Illimitato (deducibilità 100%) |
Nel caso di fringe benefit destinabile ad un dipendente, oltre alle regole precedenti, si deve far riferimento alla CO2 emessa dal veicolo:
- inferiori a 60g/km: 25% dell’importo delle Tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
- superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km: 30% dell’importo delle Tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
- superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km: 50% dell’importo delle Tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
- superiore a 190 g/km: 60% dell’importo delle Tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.
Qui di seguito riportiamo sia la norma per il 2025 che le relative tabelle ACI (2025, 2024, 2023, 2022, 2021):
Deducibilità integrale
Come indicato nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli sono integralmente deducibili (100%) se sono veicoli:
- usati esclusivamente come beni strumentali: sono veicoli indispensabili per lo svolgimento dell’attività, senza i quali l’attività stessa non sarebbe configurabile (ad esempio il camion per trasporto merci e l’escavatore per attività edilizia);
- adibiti ad uso pubblico: sono veicoli destinati ad uso pubblico tramite licenza o atto scritto della Pubblica Amministrazione (ad esempio i taxi e imezzi per servizio pubblico di trasporto);
- strumentali per natura: sono veicoli integralmente deducibili se le spese sono inerenti all’attività di impresa (ad esempio gli autocarri, mezzi pesanti, macchine operatrici e i furgoni strumentali).
Autocarri e furgoni (veicoli N1/N2/N3)
Sono veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle stesse e secondo la Risoluzione n. 244/E/2002, sono integralmente deducibili se utilizzati per l’attività d’impresa:
- acquisto o leasing;
- carburante e manutenzione;
- assicurazioni e pedaggi;
- accessori e spese correlate all’uso aziendale.
Ci sono delle eccezioni secondo il provvedimento n. 184192/2006 dell’Agenzia delle Entrate che gli autocarri possono anche essere assoggettati ad una deducibilità limitata perché, sostanzialmente, possono essere assimilati come autovetture se hanno:
- veicoli immatricolati N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate);
- codice carrozzeria F0 (furgone con cabina integrata nella carrozzeria);
- numero posti a sedere ≥ 4;
- potenza motore data dal rapporto kW/portata (tonnellate) ≥ 180 kW/tonnellata.
In questi casi, se l’uso è promiscuo (personale e lavoro), la deducibilità è limitata al 40% e solo la parte proporzionale alle spese aziendali resta integralmente deducibile.
| Veicolo | Uso | Deducibilità |
| Camion 7,5 t | Trasporto merci aziendale | 100% |
| Furgone N1 (cabina integrata, 5 posti) | Uso promiscuo | 40% |
| Auto aziendale per rappresentanza | Uso promiscuo | 40% |
Per veicoli elettrici o ibridi strumentali, la normativa fiscale prevede incentivi aggiuntivi e percentuali di deducibilità potenzialmente maggiori. La deducibilità piena si applica solo se il veicolo è realmente strumentale all’attività d’impresa.
Per garantire la deducibilità in caso di controlli fiscali, è consigliato:
- tenere registri di utilizzo dei veicoli;
- documentare contratti di assegnazione a dipendenti;
- conservare bolle di trasporto e altri documenti comprovanti l’uso strumentale.
Deducibilità limitata
Secondo il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli non sempre sono integralmente deducibili. La percentuale di deducibilità varia in base alla tipologia di veicolo e al suo utilizzo.
| Tipo di veicolo / utilizzo | Percentuale deducibile | Note |
| Auto aziendali generiche | 20% | Per veicoli acquistati o in leasing ad uso esclusivo aziendale, ma non strumentali per natura. |
| Agenti e rappresentanti di commercio | 80% | Applicabile solo ai veicoli utilizzati dagli agenti nell’esercizio dell’attività di rappresentanza. |
| Uso promiscuo da parte dei dipendenti | 70% | Veicoli assegnati ai dipendenti per uso sia aziendale che personale |
Volendo approfondire:
- Auto aziendali generiche (20%): sono veicoli usati nell’impresa, ma non considerati beni strumentali secondo il TUIR. La deducibilità ridotta riflette l’uso parzialmente non strumentale.
- Agenti e rappresentanti (80%): sono veicoli necessari per lo svolgimento dell’attività di vendita e rappresentanza. Il limite dell’80% è previsto dall’art. 164, comma 1, del TUIR;
- Uso promiscuo dai dipendenti (70%): sono veicoli assegnati ai dipendenti per motivi lavorativi e personali. Include l’uso per trasferte, spostamenti casa-lavoro e brevi spostamenti personali. La percentuale di 70% rappresenta la quota deducibile come costo per l’azienda; la parte residua costituisce fringe benefit tassabile per il dipendente.
| Veicolo | Utente | Percentuale deducibile | Commento |
| Auto aziendale compatta | Impresa | 20% | Uso prevalentemente aziendale, non strumentale |
| Station wagon | Agente di commercio | 80% | Uso principale per visite clienti |
| SUV aziendale | Dipendente assegnato in uso promiscuo | 70% | Uso sia personale che lavorativo, parte tassabile come fringe benefit |
Le percentuali si riferiscono agli articoli 164 e 95 del TUIR, aggiornati con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Per veicoli elettrici o ibridi, la percentuale di deducibilità può essere diversa, in base agli incentivi fiscali vigenti.
Per dimostrare la corretta deducibilità:
- contratti di assegnazione veicolo;
- registri chilometrici (uso aziendale vs uso personale);
- fatture di acquisto, manutenzione e assicurazione.
Casistiche di deducibilità e detrazione dei veicoli
Questa sezione analizza i principali scenari con cui un professionista, un lavoratore autonomo o un’impresa possono acquisire un autoveicolo e come questo possa essere portato in deducibilità fiscale e detrazione IVA.
Le modalità principali di acquisizione sono:
L’imprenditore individuale, il libero professionista e il lavoratore autonomo possono dedurre dal loro reddito il costo di acquisto e le altre spese sostenute solo per un veicolo, quello di loro proprietà.
Per la Ss (Società semplice), Snc (Società in nome collettivo) e per le Sas (Società in accomandita semplice) è deducibile soltanto un veicolo per ogni socio o associato.
Le società di capitali non sono soggette al limite di deducibilità relativo al numero di autoveicoli di loro proprietà.
Acquisto
Nel caso di acquisto i limiti sono i seguenti:
- un limite di deducibilità (20% per auto aziendali generiche, 80% per auto degli agenti e rappresentanti);
- un limite al valore fiscalmente riconosciuto per:
- autovetture e autocaravan: 18.075,99 € (elevato a 25.822,84 € per i veicoli di agenti e rappresentanti);
- motocicli: 4.131,66 €;
- ciclomotori: 2.065,82 €.
Per ripartire il costo di acquisto, in base ad un piano di ammortamento, si deve ripartire il costo sostenuto per gli anni di validità del piano di ammortamento considerando le aliquote ministeriali stabilite ai fini dell’ammortamento del cespite, questa ripartizione concorrerà alla formazione del reddito in proporzione agli anni di ammortamento.
| Veicolo | Limite massimo acquisto | Note |
| Autovetture e autocaravan | 18.075,99 € | 25.822,84 € agenti/rappresentanti |
| Motocicli | 4.131,66 € | --- |
| Ciclomotori | 2.065,82 € | --- |
Leasing
Nel caso di leasing (operativo o finanziario), i limiti sono i seguenti per:
- autovetture e autocaravan: 3.615,20 € (elevato a 5.164,57 € per i veicoli di agenti e rappresentanti);
- motocicli: 774,69 €;
- ciclomotori: 413,17 €.
Il contratto di leasing deve avere una durata condizionata a quella del periodo di ammortamento degli autoveicoli ed è di 48 mesi (4 anni come stabilito dalle aliquote di ammortamento); per i dipendenti (vwicoli aziendali) è prevista una durata minima del contratto di 24 mesi.
Il leasing operativo è molto simile al noleggio, viene sottoscritto con il produttore dell’autoveicolo che non è interessato alla vendita del veicolo perché di solito questa tipologia contrattuale è di breve durata quindi, il produttore, cerca di aumentare la rata contrattuale facendo sottoscrivere altre clausole contrattuali che prevedono altri costi (ad esempio costi di assistenza e manutenzione).
Il leasing finanziario viene stipulato con la società di leasing che prevede l’opzione per il riscatto finale del bene (prezzo residuo decurtato dei canoni di leasing già pagati).
| Veicolo | Limite massimo acquisto | Note |
| Autovetture e autocaravan | 3.615,20 €/anno | 5.164,57 €/anno agenti/rappresentanti |
| Motocicli | 774,69 €/anno | --- |
| Ciclomotori | 413,17 €/anno | --- |
Noleggio a lungo termine
Per il noleggio dobbiamo distinguere se:
- Uso esclusivamente strumentale: detrazioni IVA 100% e deducibilità pari anche al 100%.
- Uso non esclusivamente strumentale: dedurre il 20% del canone annuo del veicolo, in questo caso è previsto un ragguaglio che non supera 3.615,20 € per ogni singolo veicolo (5.164,57 € per agenti e rappresentanti) mentre la detrazione IVA è del 40%.
Nel caso di noleggio a lungo termine (operativo o finanziario), i limiti sono i seguenti per:
- autovetture e autocaravan: 3.615,20 € (elevato a 5.164,57 € per i veicoli di agenti e rappresentanti);
- motocicli: 775,69 €;
- ciclomotori: 413,17 €.
Ipotizziamo canone mensile pari a 450,00 € per un veicolo aziendale, il costo annuo sarà uguale a 5.400,00 € che è superiore al massimo deducibile (3.615,20 €).
Quindi bisogna applicare l’aliquota prevista dalla normativa (20%), quindi risparmieremo 723,04 € (3.615,20 € x 20%).
Tutte le spese correlate (ad esempio carburante, manutenzione, assicurazioni e i pedaggi) concorrono alla deducibilità nei limiti previsti.
È consigliata la documentazione dettagliata per dimostrare l’uso strumentale del veicolo (ad esempio registri chilometrici, contratti di assegnazione e le bolle di trasporto).
Veicoli elettrici e ibridi possono godere di incentivi fiscali aggiuntivi.
Deduzione dei costi e detrazione IVA per veicoli aziendali
In ambito fiscale, le imprese e i professionisti possono beneficiare di regole specifiche per la gestione dei veicoli aziendali. La normativa prevede che una parte significativa dei costi legati all’uso dell’auto, come canoni di noleggio o leasing, ammortamento, manutenzione, assicurazione e carburante, sia deducibile dal reddito d’impresa o professionale. Contemporaneamente, l’IVA addebitata su tali spese può essere in parte detratta, in misura forfettaria, quando i veicoli non sono adibiti esclusivamente a uso strumentale.
Queste agevolazioni variano a seconda dell’utilizzo del veicolo (promiscuo, esclusivamente aziendale, o assegnato a dipendenti), del tipo di soggetto (impresa, agente, autonomo) e dell’alimentazione del mezzo (elettrico, ibrido, tradizionale).
Deducibilità dei costi
| Tipo di soggetto | Uso auto | Deducibilità dei costi | Note |
| Professionisti, lavoratori autonomi | Promiscuo (personale/lavoro) | 20% | Limite massimo 18.075,99 € per auto |
| Aziende e imprese | Promiscuo | 70% | Auto strumentali per lavoro: 100% |
| Agenti e rappresentanti | Promiscuo | 80% | Limite massimo 25.822,84 € |
Nota: Il calcolo include ammortamento, assicurazione, bollo, manutenzione, carburante (secondo TUIR art. 164 e Codice della Strada).
Detrazione IVA
| Tipo di veicolo | Uso auto | Detrazione IVA | Limiti / Note |
| Auto a benzina / diesel | Promiscuo | 40% | IVA proporzionale ai costi di esercizio |
| Auto elettriche | Promiscuo | 100% | Solo se fatturata come veicolo elettrico |
| Auto ibride | Promiscuo | 40% | Analogamente ai motori tradizionali |
| Agenti / rappresentanti | Promiscuo | 100% | Solo se uso per l’attività professionale |
Fringe benefit
Il fringe benefit è il valore dell’auto concessa in uso promiscuo al dipendente.
Valore imponibile = 30% del costo auto (per auto benzina/ibride fino a 60.000,00 €)
| Tipo auto | Costo veicolo | Fringe benefit annuale | Note |
| Benzina / Diesel | 30.000,00 € | 9.000,00 € | 30% del costo |
| Elettrica | 30.000,00 € | 6.000,00 € | 30% sconto del 40% (benefici fiscali auto elettriche) |
| Ibrida | 30.000,00 € | 9.000,00 € | Come auto tradizionale, se superiore ai limiti previsti |