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Fatturazione elettronica per Avvocati - Guida aggiornata 2026

La fatturazione elettronica per gli avvocati costituisce oggi un obbligo strutturale e generalizzato per tutti i professionisti titolari di partita IVA, indipendentemente dall’adozione del regime forfettario o del regime ordinario.

L’adempimento non si esaurisce nella corretta trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio (SdI), ma richiede una piena comprensione delle singole voci che compongono la fattura, ciascuna con un trattamento fiscale e previdenziale distinto: compensi professionali, rimborsi spese, anticipazioni documentate, IVA, ritenuta d’acconto e contributi previdenziali obbligatori dovuti alla Cassa Forense.

Questa guida aggiornata al 2025 fornisce un percorso operativo chiaro e strutturato per l’emissione di fatture elettroniche conformi alla normativa vigente, illustrando le principali differenze applicative tra:

  • regime forfettario, caratterizzato dall’assenza di IVA e ritenuta d’acconto, ma con specifiche regole sulla determinazione del reddito e della base contributiva;
  • regime ordinario, nel quale IVA, ritenuta d’acconto e contributi previdenziali incidono in modo rilevante sulla struttura della fattura e sui flussi finanziari tra avvocato e cliente.

Attraverso esempi pratici e richiami puntuali alle fonti normative, l’obiettivo è supportare gli avvocati nella gestione consapevole della fatturazione elettronica, riducendo il rischio di errori formali e sostanziali, migliorando il corretto calcolo dei contributi previdenziali e garantendo una contabilità coerente e trasparente.

La guida è rivolta sia ai professionisti alle prime esperienze, sia agli avvocati con una consolidata attività, ed è concepita anche in un’ottica prospettica: alla luce delle riforme previdenziali già in vigore e del progressivo rafforzamento dei sistemi di controllo incrociato basati sui dati della fatturazione elettronica, una corretta impostazione della fattura assume un ruolo centrale anche in vista degli adempimenti fiscali e contributivi del 2026.

informazioni

La presente guida ha finalità esclusivamente informative e divulgative. Per l’applicazione delle regole fiscali e previdenziali a casi concreti e per valutazioni personalizzate, si raccomanda di consultare un commercialista o un professionista abilitato in materia tributaria e previdenziale.

Cassa Forense

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Cassa Forense) è l’ente previdenziale obbligatorio per gli avvocati iscritti all’Albo in Italia.

Si tratta di un ente di diritto privato a base associativa, istituito per legge, dotato di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.

La Cassa Forense ha il compito di garantire agli avvocati iscritti:

  • le prestazioni pensionistiche;
  • le prestazioni assistenziali e di welfare;
  • ulteriori forme di tutela previste dalla normativa e dai regolamenti interni.
Albo degli Avvocati

L’Albo degli Avvocati è un registro ufficiale tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente. Esso ha la funzione di certificare l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Solo chi risulta regolarmente iscritto all’Albo può esercitare legittimamente la professione di avvocato in Italia. L’iscrizione comporta:

  • il rispetto degli obblighi deontologici;
  • l’assoggettamento alla disciplina ordinistica;
  • l’adempimento degli obblighi professionali, fiscali e previdenziali previsti dall’ordinamento.

L’iscrizione all’Albo costituisce, pertanto, il presupposto essenziale sia per l’esercizio dell’attività professionale sia per l’accesso al sistema previdenziale obbligatorio gestito dalla Cassa Forense.

Tipologie dei Contributi

I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense sono comunemente indicati, nel linguaggio professionale, con la sigla CPA (Contributo Previdenziale Avvocati).

È opportuno distinguere chiaramente il profilo previdenziale, che riguarda gli obblighi dell’avvocato verso la Cassa Forense, dal profilo fiscale, che riguarda la ritenuta d’acconto operata dal cliente.

Quando il cliente è titolare di partita IVA e agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, assume la qualifica di sostituto d’imposta ed è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi professionali indicati in fattura.

La ritenuta si applica sull’imponibile costituito dai compensi e dagli eventuali rimborsi spese non qualificabili come anticipazioni ex art. 15 del DPR 633/1972, con esclusione del contributo previdenziale integrativo (CPA).

La somma trattenuta deve essere versata dal cliente all’Erario entro il 15 del mese successivo al pagamento del compenso e successivamente certificata all’avvocato, che potrà scomputarla dalle proprie imposte in sede di dichiarazione dei redditi.

Il Contributo Previdenziale Obbligatorio (CPA) è l’importo che ogni avvocato titolare di partita IVA è tenuto a versare alla Cassa Forense a titolo di previdenza e assistenza professionale.

La disciplina del CPA è contenuta nella Legge n. 247/2012 (Legge professionale forense), nel Regolamento Unico della Previdenza Forense e nelle circolari annuali della Cassa Forense, che definiscono aliquote, minimi contributivi e modalità di versamento.

Novità 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, il sistema contributivo della Cassa Forense subirà le modifiche previste dalla riforma introdotta nel 2025, con aggiornamenti operativi:

  • il calcolo contributivo pro rata rimane in vigore, garantendo una correlazione tra contributi versati e prestazioni future;
  • i contributi minimi obbligatori sono aggiornati secondo le delibere della Cassa Forense per il 2026:
    • contributo minimo soggettivo: 2.750,00 € (invariato rispetto al 2025);
    • contributo minimo integrativo: 350,00 € (invariato rispetto al 2025);
  • le aliquote contributive soggettive subiscono l’aumento previsto:
    • 17% per il 2026, rispetto al 16% del 2025;
    • è confermato l’aumento progressivo al 18% a decorrere dal 2027;
  • il tetto reddituale per l’applicazione dell’aliquota soggettiva piena è confermato a 130.000,00 €, oltre tale soglia si applica un’aliquota addizionale del 3% sul reddito eccedente.

Contributo minimo soggettivo

La contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense per l’anno 2026 è stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nelle seguenti misure:

  • contributo minimo soggettivo intero: 2.750,00 €;
  • contributo minimo soggettivo ridotto: 1.375,00 €.

Riduzioni per giovani iscritti

Se la prima iscrizione alla Cassa avviene prima del compimento del 35° anno di età, il contributo minimo soggettivo è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione.

La percentuale del contributo eventualmente dovuto in autoliquidazione sul reddito rimane invariata.

Il contributo soggettivo versato nella misura ridotta conferisce il riconoscimento dell’intero anno ai fini previdenziali.

Nei casi di riduzione alla metà, l’iscritto ha la facoltà di integrare entro 12 anni dalla prima iscrizione il versamento dell’ulteriore 50% per ciascun anno, ai fini dell’incremento del montante individuale.

Esenzione in caso di pensionamento

Il contributo minimo soggettivo non è dovuto a partire dall’anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione.

Contributo minimo integrativo

La contribuzione minima integrativa obbligatoria dovuta dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense per l’anno 2026 è stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella seguente misura:

  • contributo minimo integrativo intero: 350,00 €;
  • contributo minimo integrativo ridotto: 175,00 €.
Note storiche

Dal 2018 al 2022 il contributo minimo integrativo era stato abolito;

per l’anno 2023, la riscossione del contributo minimo integrativo pari a € 805,00 è stata differita al 31/12/2023.

Questi dati storici servono a comprendere l’evoluzione della contribuzione integrativa nel tempo.

Riduzioni per giovani iscritti

Se la prima iscrizione alla Cassa avviene prima del compimento del 35° anno di età, il contributo minimo integrativo è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione.

La percentuale del contributo eventualmente dovuto in autoliquidazione sul volume d’affari rimane invariata.

La maggiorazione percentuale prevista per il calcolo del contributo integrativo è pari al 4%, calcolata sul volume d’affari dei compensi imponibili IVA, secondo le modalità indicate dalla Cassa Forense.

Pensionati che continuano l’attività

Il contributo minimo integrativo rimane dovuto anche per i pensionati di vecchiaia che proseguono nell’esercizio della professione, a differenza del contributo soggettivo che può essere sospeso dopo il pensionamento.

Contributo di maternità

Il contributo di maternità è un contributo previdenziale aggiuntivo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense e approvato dai Ministeri vigilanti.

Per il 2026, il pagamento avviene generalmente in unica soluzione unitamente alla quarta rata della contribuzione minima obbligatoria annuale, con scadenza al 30 settembre.

Modalità di pagamento per pensionati

I pensionati di vecchiaia che continuano a esercitare la professione possono corrispondere il contributo di maternità in due modalità alternative:

  • in unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre;
  • trattenuta sui ratei mensili di pensione, se già attivata.

Nel caso in cui la trattenuta sui ratei mensili non sia stata precedentemente richiesta, il pensionato può attivare questa opzione compilando l’apposito modulo disponibile sul portale web della Cassa Forense (Modulistica > Contributi).

Esonero temporaneo

Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012, l’iscritto può richiedere un esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo per un singolo anno durante l’intero periodo di iscrizione alla Cassa Forense:

  • l’esonero riguarda solo il contributo minimo soggettivo;
  • restano sempre dovuti:
    • il contributo integrativo;
    • il contributo di maternità;
    • eventuali contributi percentuali calcolati sul reddito o sul volume d’affari tramite autoliquidazione (Modello 5).

In caso di maternità o adozione, il beneficio dell’esonero può essere richiesto fino a tre anni consecutivi.

L’anno per il quale si ottiene l’esonero continua a essere valido ai fini previdenziali, garantendo il riconoscimento dell’anno contributivo senza pregiudizio per la maturazione del diritto a pensione.

Procedura di richiesta

La domanda di esonero deve essere inoltrata in via telematica entro il 30 settembre dell’anno per il quale si richiede l’esonero, accedendo al portale della Cassa Forense alla sezione: “Accessi riservati > Posizione personale > Istanze online”.

Modalità di versamento e scadenze

Per l’anno 2026, i contributi alla Cassa Forense devono essere corrisposti secondo le seguenti modalità:

  • il contributo minimo (soggettivo + integrativo) va generalmente versato in quattro rate: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre;
  • l’autoliquidazione annuale dei contributi soggettivo e integrativo tramite Modello 5 deve essere effettuata entro le scadenze previste dalla Cassa Forense:
    • prima rata (acconto): 30 settembre;
    • saldo: 31 dicembre;

Le date sopra indicate si riferiscono ai versamenti dovuti dagli avvocati in attività; per i pensionati di vecchiaia, alcune rate possono essere regolate tramite trattenute mensili sui ratei di pensione, se l’opzione è stata attivata.

Implicazioni per la fatturazione

Dal punto di vista della fatturazione elettronica degli avvocati, le modalità di gestione del contributo integrativo variano a seconda del regime fiscale adottato:

  • nel regime ordinario la quota integrativa del 4% è generalmente ripetibile nei confronti del cliente e pPuò essere inclusa nella parcella come voce distinta. Rappresenta un costo previdenziale sostenuto dal cliente, pur essendo a carico del professionista. La fatturazione di tale quota deve essere effettuata separatamente dai compensi e dalle spese documentate, per garantire la corretta applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto;
  • nel regime forfettario la quota integrativa non è ripetibile in fattura e rimane un onere esclusivo dell’avvocato. Non incide sul totale della fattura inviata al cliente e deve essere considerata solo nel calcolo dei contributi Cassa Forense.
Nota tecnica

Nel regime ordinario, la ripetibilità della quota integrativa è facoltativa, ma molto consigliata per mantenere trasparenza contabile e allineamento con le indicazioni della Cassa Forense;

Nel regime forfettario, la quota integrativa non influisce né sull’imponibile né sull’IVA della parcella.

Ritenuta d’acconto (regime ordinario)

Nel regime ordinario, quando il cliente è titolare di partita IVA (soggetto passivo IVA), esso assume il ruolo di sostituto d’imposta e deve operare la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi professionali.

Imponibile

La ritenuta si calcola sui compensi professionali e sui rimborsi spese documentati (non anticipazioni per conto del cliente) mentre sono esclusi dall’imponibile della ritenuta le anticipazioni sostenute per conto del cliente e il contributo previdenziale integrativo (CPA).

Versamento e attestazione

La somma trattenuta dal cliente deve essere versata all’Erario entro il 15 del mese successivo al pagamento della parcella e il cliente deve rilasciare all’avvocato un’attestazione di versamento, da utilizzare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Clienti privati o non soggetti IVA

La ritenuta d’acconto non si applica ai clienti privati o ai soggetti non passivi IVA.

Fattura elettronica e fattura differita

Per gli avvocati, la fattura elettronica è dovuta al momento del pagamento del compenso, come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 633/1972 (legge IVA).

Fattura differita

È possibile emettere una fattura differita quando le spese sostenute o le anticipazioni non sono ancora determinate o documentate e l’imponibile non è precisamente accertato:

  • la fattura differita deve essere emessa entro il 15 del mese successivo all’incasso del compenso;
  • l’avvocato deve registrare le somme anticipate per conto dei clienti in un apposito registro, così da poter emettere la fattura solo quando le spese sono determinate e documentate correttamente.

Ricevuta provvisoria

Se il pagamento avviene al di fuori dello studio o in condizioni particolari che impediscono l’emissione immediata della fattura, l’avvocato può rilasciare una ricevuta provvisoria.

La fattura elettronica dovrà essere emessa successivamente, entro i termini sopra indicati.

Nota pro-forma

Prima del pagamento, è buona prassi quantificare IVA e ritenuta d’acconto in una nota informale, nota pro-forma o preavviso di parcella.

Non va indicato il numero progressivo della fattura.

Si consiglia di inserire la dicitura: “La presente nota non costituisce fattura ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972”.

Questa procedura consente di:

  • mantenere trasparenza contabile;
  • rispettare la normativa IVA;
  • facilitare la gestione delle anticipazioni e dei rimborsi spese.

Anticipazioni per la pratica legale

Le anticipazioni per la pratica legale sono spese sostenute dall’avvocato in nome e per conto del cliente. Tali spese devono essere regolarmente documentate e distinte dai compensi professionali nella fattura elettronica.

Trattamento IVA

Secondo il punto 3 dell’art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Legge IVA), le anticipazioni non concorrono a formare la base imponibile IVA, purché regolarmente documentate.

Esempi tipici di anticipazioni:

  • Contributo Unificato (CU);
  • Imposte di bollo e registro;
  • Imposte di trascrizione;
  • Altre spese sostenute per conto del cliente, come indicato in contratto o in documentazione ufficiale.

In genere, le anticipazioni vengono inserite come penultima voce della fattura, subito prima del totale, in modo da evidenziare chiaramente che non incidono sull’imponibile IVA dei compensi professionali.

Esclusioni dalla base imponibile (art. 15 D.P.R. 633/1972)

Non concorrono a formare la base imponibile:

  • interessi moratori o penalità per ritardi nell’adempimento;
  • valore normale di beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono (salvo aliquota più elevata);
  • anticipazioni rimborsate per conto del cliente, se documentate;
  • importo degli imballaggi e dei recipienti, quando il rimborso è pattuito;
  • rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.
Nota storica

Il D.P.R. n. 24 del 29 gennaio 1979, in vigore dal 1° gennaio 1980, ha introdotto modifiche specifiche al trattamento delle anticipazioni, confermando l’esclusione dal computo della base imponibile IVA.

Compensi

I compensi professionali rappresentano la voce principale della fattura di un avvocato e costituiscono la base sia per il calcolo dei contributi previdenziali alla Cassa Forense sia, nei regimi ordinario e forfettario, dell’imposta sostitutiva o dell’IRPEF.

Regime Forfettario

Nel regime forfettario, i compensi percepiti dall’avvocato non sono soggetti a IVA né a ritenuta d’acconto, come previsto dall’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. È fondamentale indicare in fattura la dicitura: “Operazione in regime forfettario – art. 1, c. 54-89 L. 190/2014”.

Il compenso netto può includere un rimborso spese forfettario, normalmente calcolato come 15% dei compensi, come stabilito dal D.M. 55/2014. Questo importo costituisce base per il calcolo dei contributi soggettivi Cassa Forense, ma non incide sul reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva.

Nota tecnica

I rimborsi spese forfettari non concorrono all’imposta sostitutiva, ma sono inclusi nella base per il contributo soggettivo alla Cassa Forense.

È possibile fatturare anticipazioni documentate sostenute per conto del cliente (Contributo Unificato, bolli, spese di cancelleria), ma devono essere separate dai compensi nella fattura.

Le anticipazioni non influenzano il calcolo dei contributi Cassa Forense; la corretta separazione evita contestazioni fiscali.

Regime Ordinario

Nel regime ordinario, la fattura deve riportare separatamente:

  • Compensi professionali: base imponibile per IVA e ritenuta d’acconto;
  • Rimborsi spese documentati: separati dai compensi, non concorrono alla base imponibile IVA;
  • Anticipazioni documentate: distinte e non soggette a IVA.

Contributi Cassa Forense:

  • la base imponibile dei compensi è utilizzata per calcolare:
  • Contributo soggettivo (16% sul reddito netto IRPEF nel 2026, in aumento secondo la tabella triennale);
  • Contributo integrativo (4% sul volume d’affari IVA).

I rimborsi documentati, se inclusi nel reddito IRPEF, concorrono alla quota soggettiva, ma non alla quota integrativa;

Le anticipazioni documentate non concorrono né all’IVA né alla quota integrativa, ma possono essere incluse nel calcolo del contributo soggettivo se rilevanti ai fini IRPEF.

Esempio Fattura elettronica

Regime forfettario (2026)

Tab. 1.1 - Esempio completo di fattura elettronica in regime forfettario (2026)

VoceImporto ()Note
Compensi professionali1.000,00Base imponibile per contributo soggettivo Cassa Forense.
Rimborso spese forfettario 15%150,00Incluso nell’imponibile Cassa Forense; non soggetto a IVA né ritenuta d’acconto.
Anticipazioni documentate100,00Spese sostenute per conto del cliente (CU e bolli), escluse dall’imponibile Cassa Forense e dall’imposta sostitutiva.
Totale fattura da cliente1.250,00Somma di tutti gli importi (compensi + rimborso + anticipazioni).
Contributo soggettivo (minimo 2.850,00 €)2.850,00Aliquota soggettiva 17% per il 2026; applicato il contributo minimo perché il reddito è inferiore.
Imposta sostitutiva 15%134,55Calcolata sul reddito determinato con coefficiente di redditività 78%: (1.000 + 150) × 78% = 897,00 €, imposta 897,00 × 15% ≈ 134,55 €.
Calcolo imposta sostitutiva 15% (2026)

Il reddito imponibile si determina sommando i compensi professionali e il rimborso spese forfettario, applicando il coefficiente di redditività 78%:

  • Compensi + rimborso spese forfettario = 1.000,00 + 150,00 = 1.150,00 €
  • Reddito imponibile = 1.150,00 × 78% ≈ 897,00 €

L’imposta sostitutiva 15% si calcola sul reddito imponibile:

  • 897,00 × 15% ≈ 134,55 €

Nota sul coefficiente di redditività 78%:

  • definito dall’art. 1, comma 64, Legge 190/2014;
  • la parte non imponibile (22%) rappresenta le spese forfettarie dedotte;
  • applicabile al codice ATECO N69.10.10 (attività di avvocato);
  • formula generale: Reddito imponibile = (Compensi + Rimborso spese forfettario) × Coefficiente di redditività;
  • la percentuale restante (22%) viene considerata spesa dedotta senza documentazione analitica.

Regime ordinario (2026)

Tab. 1.2 - Esempio completo di fattura elettronica in regime ordinario (2026)

VoceImporto ()Note
Compensi professionali1.000,00Base imponibile per IVA e ritenuta d’acconto.
Rimborso spese documentate100,00Voci separate, non soggette a IVA; concorrono al reddito IRPEF e alla quota soggettiva Cassa Forense.
Anticipazioni documentate50,00Spese anticipate per conto del cliente (CU, bolli, imposte), escluse da IVA, ritenuta d’acconto e contributo integrativo.
Base imponibile IVA1.000,00Solo compensi professionali.
IVA220,00Applicata solo sui compensi.
Base imponibile ritenuta d’acconto1.100,00Compensi + rimborsi documentati; escluse anticipazioni documentate.
Ritenuta d’acconto 20%220,00Versata dal cliente come sostituto d’imposta (solo se soggetto passivo IVA).
Totale fattura da cliente1.150,00Somma compensi + rimborsi + anticipazioni + IVA – ritenuta.
Contributo integrativo (4% sul volume d’affari IVA, 4% di 1.000 € compensi)40,00Ripetibile in fattura al cliente solo se previsto; calcolato sui compensi imponibili IVA..
Contributo soggettivo (minimo 2.750,00 €)2.850,00A carico dell’avvocato, non incluso nel totale fattura; aliquota 17% nel 2026.
Nota informativa: contributo integrativo e ritenuta d’acconto nel regime ordinario
  • Ritenuta d’acconto:
    • si applica il 20% sui compensi professionali e sui rimborsi spese documentati non soggetti a IVA;
    • sono escluse anticipazioni per conto del cliente e contributo integrativo;
    • il cliente con partita IVA funge da sostituto d’imposta, versa l’importo entro il 15 del mese successivo e rilascia attestazione all’avvocato per detrazione fiscale;
  • Contributo integrativo alla Cassa Forense (4%):
    • calcolato esclusivamente sul volume d’affari dei compensi professionali imponibili IVA;
    • non includere nel calcolo: rimborsi spese documentati e anticipazioni per conto del cliente;
    • può essere ripetuto in fattura al cliente se previsto, ma non incide sul calcolo della ritenuta d’acconto;
  • Anticipazioni documentate:
    • somme anticipate per conto del cliente (Contributo Unificato, bolli, imposte) non concorrono alla base imponibile né per IVA né per ritenuta d’acconto;
    • devono essere indicate come voci separate nella fattura;
  • Ordine consigliato delle voci in fattura:
    • Voci ripetibili (a carico del cliente):
      1. Compensi professionali;
      2. Rimborsi spese documentati;
      3. Anticipazioni documentate;
      4. IVA (solo sui compensi);
      5. Ritenuta d’acconto (trattenuta dal cliente);
      6. Totale da pagare;
      7. Contributo integrativo (4% sul volume d’affari dei compensi, se previsto);
    • Voci non ripetibili (a carico dell’avvocato):
      1. Contributo soggettivo Cassa Forense (minimo 2.850 € per il 2026, aliquota 17%): va versato tramite Modello 5 secondo le scadenze della Cassa; non va incluso nel totale della fattura.