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Fatturazione elettronica per Avvocati - Guida aggiornata 2025

La fatturazione elettronica per avvocati è oggi un obbligo imprescindibile per tutti i professionisti titolari di partita IVA, sia in regime forfettario sia in regime ordinario. Non si tratta solo di trasmettere correttamente i dati al Sistema di Interscambio (SdI), ma di comprendere appieno tutte le voci che compongono la fattura: compensi professionali, rimborsi spese, anticipazioni documentate, IVA, ritenuta d’acconto e contributi previdenziali obbligatori alla Cassa Forense.

Questa guida aggiornata al 2025 spiega passo passo come emettere una fattura elettronica conforme alla normativa, evidenziando le principali differenze operative tra il regime forfettario, dove non si applicano ritenute e IVA, e il regime ordinario, dove l’IVA e la ritenuta d’acconto giocano un ruolo centrale.

Con esempi pratici e riferimenti normativi, il nostro obiettivo è aiutare gli avvocati a gestire la fatturazione elettronica in modo chiaro e sicuro, evitando errori, ottimizzando il calcolo dei contributi e mantenendo una contabilità trasparente. Che tu sia un avvocato alle prime esperienze o un professionista con anni di attività, questa guida ti fornisce tutti gli strumenti per comprendere e applicare correttamente le regole della fatturazione elettronica nel 2025.

informazioni

Questa guida ha finalità informativa. Per applicazioni fiscali specifiche e approfondite, si consiglia di consultare un commercialista o esperto di diritto del lavoro.

Emissione della fattura e fattura differita

La fattura per gli avvocati è dovuta al momento del pagamento del compenso, come previsto dall’art. 6, comma 3, della legge IVA. Tuttavia, è possibile emettere una fattura differita, ossia successiva al pagamento, fino a un massimo di 60 giorni, quando le spese sostenute o le anticipazioni non sono ancora determinate o documentate e l’imponibile non è precisamente accertato.

Per usufruire di questa possibilità, l’avvocato deve registrare le somme in un apposito registro delle somme anticipate per conto dei clienti, in modo da poter emettere la fattura solo quando le spese sono state determinate e documentate correttamente.

Se il pagamento avviene al di fuori dello studio o in condizioni particolari che impediscono l’emissione immediata della fattura, l’avvocato può rilasciare una ricevuta. La fattura dovrà comunque essere emessa entro lo stesso giorno di registrazione o al massimo entro i 60 giorni previsti, e inviata al cliente.

Prima del pagamento, è buona prassi che l’avvocato quantifichi IVA e ritenuta d’acconto in una nota informale, nota pro-forma o preavviso di parcella. In questa nota non va indicato il numero progressivo della fattura e si consiglia di inserire una dicitura come: “La presente nota non costituisce fattura.

Questa procedura permette di mantenere trasparenza contabile, rispettare la normativa IVA e facilitare la gestione delle anticipazioni e dei rimborsi spese.

Anticipazioni per la pratica legale

Si tratta di spese sostenute dall’avvocato in nome e per conto del cliente. Tali spese devono essere debitamente documentate.

Tali spese subiscono un trattamento IVA particolare. Nel punto 3 dell’articolo 15 della legge IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), infatti, viene indicato che tali somme non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA. Sono esempi di anticipazioni dei pagamenti del Contributo Unificato, di imposte di bollo e registro, le imposte di trascrizione.

In genere tale voce viene inserita come penultima voce, subito prima del totale.

art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Esclusioni dal computo della base imponibile

Non concorrono a formare la base imponibile:

  1. le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  2. il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
  3. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
  4. l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  5. le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.

Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

In merito a questo c’è un aggiornamento presente nel D.P.R. numero 24 del 29 gennaio 1979 uscito sulla Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1979 e in vigore al 1 gennaio 1980 che ha disposto (con l’art. 3) delle modifiche.

Contributo Previdenziale

Anche conosciuta come voce CPA; se il cliente possiede partita IVA, esso assume la veste del sostituto d’imposta e dovrà trattenere la ritenuta di acconto cioè una somma pari al 20% dell’imponibile (compensi + spese generali, ma non CPA) indicato nella fattura degli avvocati e versarla entro il 15 del mese successivo allo stato, in conto tasse dell’avvocato. Successivamente dovrà consegnare all’avvocato attestazione che lo stesso porterà in detrazione delle tasse.

Il Contributo Previdenziale Obbligatorio (CPA) è l’importo che ogni avvocato titolare di partita IVA deve versare alla Cassa Forense a titolo di previdenza e assistenza professionale. È disciplinato dalla Legge 247/2012, dal Regolamento Cassa Forense e dalle circolari annuali della Cassa stessa.

Novità 2025

Con la riforma della Cassa Forense entrata in vigore il 1° gennaio 2025, sono state introdotte modifiche significative:

  • si passa a un sistema di calcolo contributivo “pro rata” per tutti gli iscritti;
  • i contributi minimi obbligatori sono ridotti:
    • contributo minimo soggettivo: € 2.750 per il 2025;
    • contributo minimo integrativo: € 350 per il 2025;
  • le aliquote contributive cambiano: la quota soggettiva passa al 16% per il 2025, salirà al 17% nel 2026 e al 18% dal 2027;
    • previsto un tetto reddituale per l’applicazione dell’aliquota soggettiva piena: per il 2025 è fissato a € 130.000, oltre il quale si applica un’aliquota addizionale del 3%.

Struttura del contributo

La contribuzione obbligatoria alla Cassa Forense si articola in due quote principali:

  • quota soggettiva:
    • è proporzionale al reddito professionale netto (IRPEF);
    • per il 2025: aliquota del 16% fino a € 130.000 di reddito dichiarato e +3% sulla parte eccedente;
    • viene versata tramite il Modello 5 (autoliquidazione);
  • quota integrativa:
    • è calcolata sul volume d’affari IVA dichiarato (non sul reddito IRPEF);
    • aliquota: 4% sull’eccedenza del volume d’affari IVA rispetto a una soglia minima;
    • contributo integrativo minimo per il 2025: € 350;
    • anche i pensionati attivi (che continuano a esercitare la professione) devono versare questa quota integrativa.

Modalità di versamento e scadenze

Il contributo minimo (soggettivo + integrativo) va versato in quattro rate: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre.

L’autoliquidazione (Mod. 5) per soggettivo e integrativo ha scadenza al 30 settembre (prima rata) e 31 dicembre (saldo).

Implicazioni per la fatturazione

Dal punto di vista della fatturazione elettronica degli avvocati:

  • nel regime ordinario, la quota integrativa del 4% può essere “ripetibile” nei confronti del cliente: viene fatturata come parte della parcella, perché rappresenta un costo previdenziale a carico del professionista ma sostenuto dal cliente;
  • nel regime forfettario, la quota integrativa non viene fatturata e resta un onere a carico dell’avvocato, senza incidere sulla fattura al cliente.

Ritenuta d’acconto – regime ordinario

Quando il cliente è titolare di partita IVA (soggetto passivo IVA), assume il ruolo di sostituto d’imposta e deve trattenere il 20% sull’imponibile della prestazione professionale, comprendente compensi e rimborsi documentati ma escludendo le anticipazioni per conto del cliente e il contributo previdenziale (CPA). La somma trattenuta deve essere versata entro il 15 del mese successivo e il cliente deve rilasciare all’avvocato la relativa attestazione, che può essere utilizzata in detrazione dalle tasse.

Per i clienti privati o non soggetti passivi IVA, la ritenuta d’acconto non si applica.

Compensi

I compensi professionali rappresentano la voce principale della fattura di un avvocato e costituiscono la base sia per il calcolo dei contributi previdenziali alla Cassa Forense sia, nei regimi ordinario e forfettario, dell’imposta sostitutiva o dell’IRPEF.

Regime Forfettario

Nel regime forfettario, i compensi percepiti dall’avvocato non sono soggetti a IVA né a ritenuta d’acconto, come previsto dall’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. È fondamentale indicare chiaramente in fattura la dicitura: “Operazione in regime forfettario – art. 1, c. 54-89 L. 190/2014”.

Il compenso netto può comprendere anche un rimborso spese forfettario, normalmente calcolato come percentuale dei compensi (tipicamente 15%), in quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55/2014. L’imponibile così determinato costituisce la base su cui calcolare i contributi soggettivi della Cassa Forense.

Nota tecnica

Nel regime forfettario, i compensi concorrono a determinare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva (15% o 5% per nuove attività), ma non sono soggetti a IVA né a ritenuta d’acconto.

Nel regime forfettario i rimborsi spese forfettari non sono soggetti a IVA, ma concorrono all’imponibile Cassa Forense per il contributo soggettivo. Bisogna precisarlo chiaramente per evitare confusione.

La legge n.247 del 31 dicembre 2012 (Legge Forense), stabilisce che in aggiunta al compenso relativo alla prestazione professionale, è dovuta all’avvocato anche una somma a titolo di rimborso spese forfettario. Il Decreto Ministeriale n.55 del 2014, nell’articolo 2 ha stabilito che di regola corrisponda al 15% dei compensi:

  • i rimborsi spese non concorrono alla determinazione dell’imposta sostitutiva, ma fanno parte dell’imponibile sul quale si calcola il contributo soggettivo della Cassa Forense;
  • è possibile fatturare anticipazioni documentate per spese effettivamente sostenute per conto del cliente (ad esempio Contributo Unificato, bolli o spese di cancelleria), separando sempre queste voci dai compensi.

Nel regime forfettario, le anticipazioni documentate vanno sempre indicate separatamente nella fattura e non concorrono alla determinazione dell’imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014):

  • sebbene vengano fatturate al cliente, non influenzano il calcolo dei contributi Cassa Forense, che si basano sui compensi e sul rimborso spese forfettario;
  • la corretta separazione delle anticipazioni è importante per mantenere la fattura conforme al regime forfettario e per evitare contestazioni fiscali.

Regime Ordinario

Nel regime ordinario, i compensi devono essere esposti separatamente dall’IVA e dalle eventuali spese documentate. La fattura deve quindi riportare:

  • compensi professionali: base imponibile IVA e ritenuta d’acconto;
  • rimborso spese documentate: separato dai compensi, non concorre alla base imponibile IVA;
  • anticipazioni documentate: riportate come voci distinte e non soggette a IVA.

La base imponibile dei compensi costituisce anche il riferimento per calcolare sia il contributo soggettivo (16% sul reddito netto dichiarato IRPEF) sia il contributo integrativo (4% sul volume d’affari IVA) alla Cassa Forense, come previsto dal regolamento 2025.

Nel regime ordinario, i rimborsi spese devono essere documentati e separati dai compensi:

  • devono essere fatturati come voci distinte, non soggette a IVA se documentate come spese anticipate per conto del cliente;
  • il totale dei rimborsi documentati non concorre alla base imponibile dei contributi integrativi della Cassa Forense (4% sul volume d’affari IVA), ma concorre alla quota soggettiva se inclusi nel reddito IRPEF.

Nel regime ordinario, le anticipazioni documentate vanno anch’esse indicate come voci separate, e:

  • non concorrono alla base imponibile IVA dei compensi, se documentate correttamente;
  • non influenzano il calcolo della quota integrativa della Cassa Forense (4% sul volume d’affari IVA);
  • possono essere incluse nella base per il contributo soggettivo se rilevanti ai fini IRPEF.

Esempio

Tab. 1.1 - Esempio completo di fattura elettronica in regime forfettario

VoceImporto ()Note
Compensi professionali1.000,00Base imponibile per contributo Cassa Forense.
Rimborso spese forfettario 15%150,00Incluso nell’imponibile Cassa Forense.
Anticipazioni documentate100,00Spese sostenute per conto del cliente (CU, bolli), escluse dall’imponibile Cassa.
Totale fattura da cliente1.250,00Somma di tutti gli importi
Contributo soggettivo (minimo 2.750,00 €)2.750,00Il contributo minimo soggettivo 2025 si applica perché il reddito è inferiore al minimo obbligatorio.
Imposta sostitutiva 15%134,55Calcolata sul reddito determinato con coefficiente di redditività 78%.
Calcolo imposta sostitutiva 15%

Il reddito imponibile è dato dai compensi più il rimborso spese forfettario per 78% e corrisponde a 1.150,00 € × 78%; circa 897,00 €.

L’imposta sostitutiva al 15% è data dal reddito imponibile (897,00) per l’aliquota del 15% ed è circa 134,55 €.

L’aliquota del 78% indicata nel calcolo del reddito imponibile per il regime forfettario degli avvocati deriva dal coefficiente di redditività previsto dalla legge per i professionisti in regime forfettario:

  • è definito dall’art. 1, comma 64, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
  • la parte non imponibile (22%) rappresenta le spese forfettarie dedotte;
  • per il codice ATECO degli avvocati (N69.10.10), il coefficiente di redditività è 78%;
  • significa che il 78% dei compensi percepiti costituisce il reddito imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva;
  • formula generale: Reddito imponibile = Compensi × Coefficiente di redditività;
  • la restante percentuale (22%) rappresenta spese forfettarie dedotte automaticamente, senza necessità di documentazione analitica.

Tab. 1.2 - Esempio completo di fattura elettronica in regime ordinario

VoceImporto ()Note
Compensi professionali1.000,00Base imponibile IVA e ritenuta d’acconto.
Rimborso spese documentate100,00Voci separate, non soggette a IVA.
Anticipazioni documentate50,00Spese anticipate per conto del cliente, non soggette a IVA.
Base imponibile IVA1.000,00Solo compensi
IVA200,00Applicata solo sui compensi.
Base imponibile ritenuta d’acconto1.100,00Compensi + rimborsi documentati; escluse anticipazioni per conto del cliente.
Ritenuta d’acconto 20%220,00Versata dal cliente come sostituto d’imposta (solo se soggetto passivo IVA).
Totale fattura da cliente1.150,00Somma compensi + rimborsi + anticipazioni + IVA – ritenuta.
Contributo integrativo (4% sul volume d’affari IVA, 4% di 1.000 € compensi)40,00Ripetibile in fattura al cliente solo se previsto; calcolato sui compensi IVA.
Contributo soggettivo (minimo 2.750,00 €)2.750,00A carico dell’avvocato, non incluso nel totale fattura.
Nota informativa: contributo integrativo e ritenuta d’acconto nel regime ordinario
  • Ritenuta d’acconto: la ritenuta del 20% si applica sul totale dei compensi professionali e sui rimborsi spese documentati non soggetti a IVA, esclusi quindi anticipazioni e contributo integrativo. Il cliente con partita IVA funge da sostituto d’imposta e versa la somma entro il 15 del mese successivo, fornendo all’avvocato l’attestazione da portare in detrazione delle proprie imposte;
  • Contributo integrativo alla Cassa Forense (4%):
    • la quota integrativa si calcola esclusivamente sul volume d’affari dei compensi professionali imponibili IVA;
    • non vanno inclusi nel calcolo:
      • i rimborsi spese documentati;
      • le anticipazioni per conto del cliente;
    • può essere ripetuta in fattura al cliente come parte della parcella, se previsto dal professionista, ma non incide sul calcolo della ritenuta d’acconto;
  • Anticipazioni documentate: le anticipazioni per conto del cliente (ad esempio Contributo Unificato, bolli, imposte) non concorrono alla base imponibile né per IVA né per ritenuta d’acconto. Devono essere sempre indicate come voci separate nella fattura;
  • Ordine consigliato delle voci in fattura:
    • Voci ripetibili (a carico del cliente):
      1. Compensi professionali;
      2. Rimborsi spese documentati;
      3. Anticipazioni documentate;
      4. IVA (solo sui compensi);
      5. Ritenuta d’acconto (trattenuta dal cliente);
      6. Totale da pagare
      7. Contributo integrativo (4% sul volume d’affari dei compensi, se previsto);
    • Voci non ripetibili (a carico dell’avvocato):
      1. Contributo soggettivo Cassa Forense: va versato tramite Modello 5 secondo le scadenze previste dalla Cassa Forense; non va incluso nel totale della fattura;