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Notifiche dello SdI

Le notifiche dello SdI (Sistema di Interscambio) offrono utili indicazioni alla comprensione del procedimento di analisi istituito dall’Agenzia delle Entrate sulle fatture elettroniche e/o note di credito elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le seguenti pagine dove spiega il processo della fattura elettronica:

  1. Privati (B2B e B2C);
  2. Fattura PA (Pubblica Amministrazione);

In queste pagine c’è una descrizione tecnico-giuridica completa delle notifiche che il Sistema di Interscambio trasmette per la comunicazione dell’esito del procedimento di invio di una fattura o nota di credito elettroniche.

Consigliamo la verifica del procedimento di analisi con il vostro consulente fiscale (commercialista, tributarista, esperto contabile e/o ragioniere).

Privati (B2B e B2C)

In questo caso parliamo di ricevute inviate dal Sistema di Interscambio ad un soggetto privato nell’ambito della fatturazione elettronica tra privati.

Ricevuta di scarto

L’acronimo è Ricevuta NS ed è la notifica che lo SdI invia al soggetto trasmittente quando il file della fattura non ha superato uno o più d’uno dei controlli di coerenza e conformità previsti dalle specifiche tecniche.

La fattura può essere scartata ad esempio per i seguenti motivi:

  • il file della stessa fattura è un duplicato;
  • nel file non sono presenti le informazioni minime obbligatorie previste per legge (artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 633/1972), come gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, la quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’IVA;
  • i valori della partita IVA del cedente/prestatore e della partita IVA oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) non sono presenti nell’anagrafe tributaria;
  • non c’è coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’IVA (cosa che accade ad esempio quando con imponibile pari ad 100 € e aliquota pari a 22% il campo IVA non è uguale a 22 €).

Lo SdI invia la Ricevuta NS entro 5 giorni dalla ricezione della fattura e questo significa che la fattura è da considerarsi non emessa.

Contenuto della notifica di scarto:

  • Identificativo SdI: è il numero che il sistema di interscambio attribuisce al file che riceve;
  • Nome file: è il nome che viene attribuito al fine secondo le specifiche del disciplinare Tecnico;
  • Data Ora Ricezione: sono la data e l’ora in cui lo SdI riceve il documento (YYYY-MM-DD-HH:MM);
  • Riferimento archivio: è il valore attribuito nel caso in cui il documento è presente in archivio;
  • Message ID: codice identificativo del massaggio (opzionale);
  • PEC message ID: codice identificativo presente sono nel caso che il messaggio sia stato inviato tramite PEC (opzionale);
  • Note: campo con eventuali informazioni aggiuntive (opzionale).

Ricevuta di consegna

L’acronimo è Ricevuta RC e lo SdI la invia per attestare che il documento elettronico è corretto (cioè ha superato i controlli di conformità e coerenza dello SdI) e che è stato consegnato al cessionario/committente.

Contenuto della ricevuta di consegna:

  • Identificativo SdI: è il numero che il sistema di interscambio attribuisce al file che riceve;
  • Nome file: è il nome che viene attribuito al fine secondo le specifiche del disciplinare Tecnico;
  • Data Ora Ricezione: sono la data e l’ora in cui lo SdI riceve il documento (YYYY-MM-DD-HH:MM);
  • Data Ora Consegna: sono la data e l’ora in cui lo SdI consegna il documento (YYYY-MM-DD-HH:MM);
  • Destinatario: è un contenitore di informazioni relative al soggetto che dovrà ricevere la fattura (codice e denominazione oppure NoPA);
  • Riferimento archivio: è il valore attribuito nel caso in cui il documento è presente in archivio;
  • Message ID: codice identificativo del massaggio (opzionale);
  • PEC message ID; codice identificativo presente sono nel caso che il messaggio sia stato inviato tramite PEC (opzionale);
  • Note: campo con eventuali informazioni aggiuntive (opzionale).

La fattura è da considerarsi emessa a tutti gli effetti e consegnata.

Ricevuta di impossibilità di recapito (mancata consegna)

L’acronimo è Ricevuta MC e lo SdI la invia per i documenti elettronici inviati non andati a buon fine nel loro processo di consegna al Soggetto destinatario (allegato A).

In questo caso, lo SdI ha considerato formalmente corretto con il documento, ma non è riuscito a consegnarlo al destinatario.

Contenuto della ricevuta di mancata consegna:

  • Identificativo SdI: è il numero che il sistema di interscambio attribuisce al file che riceve;
  • Nome file: è il nome che viene attribuito al fine secondo le specifiche del disciplinare Tecnico;
  • Data Ora Ricezione: sono la data e l’ora in cui lo SdI riceve il documento (YYYY-MM-DD-HH:MM);
  • Riferimento archivio: è il valore attribuito nel caso in cui il documento è presente in archivio;
  • Descrizione: è la descrizione della motivazione sulla mancata consegna;
  • Message ID: codice identificativo del massaggio (opzionale);
  • PEC message ID; codice identificativo presente sono nel caso che il messaggio sia stato inviato tramite PEC (opzionale);
  • Note: campo con eventuali informazioni aggiuntive (opzionale).

Ci sono due casi pratici per la notifica di ricevuta di mancata consegna.

Esempio 1

L’operazione di recapito al destinatario da parte dello SdI non riesce o fallisce perché:

  • la casella PEC del cessionario/committente è esistente, ma piena;
  • il codice destinatario del cessionario/committente è esistente, ma momentaneamente spento.

In questi casi, lo SdI invia appunto al soggetto trasmittente questa ricevuta di Impossibilità di recapito - Mancata Consegna, ma, al contempo, la fattura deve essere comunque considerata come emessa a tutti gli effetti per l’Agenzia delle Entrate.

Il cedente/prestatore deve però comunicare tempestivamente al cessionario/committente, attraverso altri canali di comunicazione:

  • che la fattura è stata emessa;
  • gli estremi della fattura;
  • che l’originale è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Esempio 2

Si verifica quando il cedente/prestatore deve inviare la fattura indicando come indirizzo telematico il codice destinatario convenzionale di 7 zeri (0000000), ovverosia quando il cessionario/committente:

  • non ha comunicato al cedente/prestatore il suo indirizzo telematico (pec o codice destinatario);
  • è un soggetto definibile come consumatore finale (privo di Partita IVA);
  • è un operatore in regime di vantaggio, oppure un operatore in regime forfettario, o un piccolo agricoltore, che non ha comunicato l’indirizzo telematico.

Anche in questo caso, la fattura deve essere comunque considerata come emessa a tutti gli effetti per l’Agenzia delle Entrate, ma il cedente/prestatore deve comunicare tempestivamente al cessionario/committente, attraverso altri canali di comunicazione:

  • che la fattura è stata emessa;
  • gli estremi della fattura;
  • che l’originale è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
  • la copia informatica o analogica della fattura elettronica.
ATTENZIONE

Si rammenta al riguardo che Fattura24 non si occupa automaticamente di tali attività accessorie e conseguenti di comunicazione con il soggetto destinatario, che dovranno essere compiute autonomamente dall’Utente.

Fattura PA

Notifica scarto

L’acronimo è NS, che ci indica quando ci viene inviata una Notifica Scarto del documento elettronico di vendita inviato allo SdI definita dal d.m. 3 aprile 2013, n. 55, allegato B-1, punto 1.3.

Quando il cedente/prestatore riceve tale notifica, così come accade anche nella fatturazione tra privati, la fattura o la nota di credito devono intendersi NON emesse.

Ricevuta consegna

L’acronimo è RC, e indica che lo SdI ha recapitato il documento elettronico formalmente corretto alla PA (Cessionaria o Committente) destinataria.

Se l’operazione di recapito riesce, il Sistema di Interscambio trasmette al soggetto trasmittente la Ricevuta di consegna per comunicare l’avvenuta consegna del file al destinatario.

ATTENZIONE

Come rilevato anche dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 marzo 2014, n. 1 (v. art. 3), il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna RC, è sufficiente a provare la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione cessionaria/committente.

In questo caso la ricevuta RC non è una ricevuta definitiva e non conclude il procedimento di fatturazione perché deve essere necessariamente seguita da altre ricevute tipiche della fatturazione PA.

La PA ha la possibilità di inviare, entro 15 giorni, una notifica di rigetto della fattura chiedendo allo SdI di inviare al soggetto trasmittente una notifica esito di rigetto.

Se nei detti 15 giorni la PA non accetta o rifiuta espressamente la fattura, lo SDI invierà allora al mittente la notifica decorrenza termini, che attesterà la emissione della fattura a tutti gli effetti (vedi più avanti la descrizione di tale notifica).

Notifica esito (committente)

L’acronimo è NE, e costituisce la notifica inviata dallo SdI al soggetto trasmittente per comunicare l’esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto dalla PA destinataria.

Per ogni fattura elettronica, il Sistema di Interscambio:

  • permette alla PA destinataria che abbia positivamente ricevuto la fattura di inviare allo stesso SdI una notifica di accettazione o rifiuto della fattura;
  • nel caso che l’accettazione o il rifiuto siano in tal maniera comunicati nei detti 15 giorni, provvede ad inoltrare la volontà della PA al soggetto trasmittente, appunto, con la notifica NE.

Leggendo il contenuto della NE, dunque, il soggetto trasmittente:

  • potrà verificare se la PA cessionaria/committente ha accettato o rifiutato la fattura;
  • nel caso di rifiuto, potrà eventualmente anche verificare il motivo dell’eventuale rigetto e le modalità di compilazione che la PA richiede perché la fattura sia accettata, ma queste informazioni, però, saranno accessibili solo nel caso che la stessa PA abbia effettivamente compilato il campo descrizione nella predisposizione della sua risposta inoltrata allo SdI.

A volte, l’esito (rigetto o rifiuto) può essere segnalato dalla PA anche solo indicando la sigla del tipo di esito, che potrà quindi essere:

  • EC01: vale come accettazione;
  • EC02: vale come rifiuto.

Nel caso che l’esito comunicato dalla PA all’interno della ricevuta NE sia un rifiuto EC02, il cedente/prestatore, vista la complessità della fattispecie, dovrà confrontarsi con il proprio commercialista per riferirgli la tipologia di fattura trasmessa e il motivo di rifiuto rilevato dalla PA (se c’è) e, in ogni caso, per farsi indicare da lui come procedere.

In particolare, dovrà chiedere al proprio commercialista se, tenuto conto eventualmente anche della particolare tipologia di fattura e del motivo di rifiuto, dovrà:

  • emettere un’apposita nota di credito elettronica per annullare/stornare la fattura rifiutata (indicando i riferimenti di questa nel dato aggiuntivo XML <DatiFattureCollegate>) e poi emettere una nuova fattura elettronica con nuovo numero;
  • oppure, in alternativa, correggere la stessa fattura (come richiesto dalla PA) e reinviarla con lo stesso numero;
  • e/o compiere eventualmente altre attività diverse dalle precedenti.

In ogni caso, il cedente/prestatore dovrà verificare con il commercialista anche le conseguenti operazioni da compiere sui propri registri contabili a seguito dell’utilizzo della specifica modalità di comportamento scelta di volta in volta tra quelle suddette.

Consigli pratici

È sempre consigliabile che il cedente/prestatore contatti separatamente la PA cessionaria/committente per conoscere nel dettaglio il motivo dell’eventuale rifiuto ed eventualmente per concordare i conseguenti passi e procedure da seguire.

Nel caso in cui la PA cessionaria/committente dovesse contattare direttamente il soggetto trasmittente per segnalare errori in fattura elettronica e consigliando eventuali modifiche senza aver inviato la NE (positivo o negativo) e senza che i 15 giorni di decorrenza termini siano scaduti (v. al riguardo la descrizione, posta qui più avanti, della ricevuta DT), si consiglia al soggetto trasmittente di concordare con il proprio consulente fiscale il da farsi.

Apparirebbe però opportuno comunicare agli Uffici della PA cessionaria/committente che il soggetto trasmittente non può fare nulla finché l’ufficio non risponda con una NE o finché i suddetti 15 giorni non siano scaduti.

La PA destinataria, però, invece che inviare una notifica di esito, può decidere di NON comunicare per nulla allo Sdi l’esito della fattura (rifiuto accettazione).

In questi casi, decorsi 15 giorni, il Sistema di Interscambio invia al soggetto trasmittente la ricevuta DT, qui di seguito descritta.

Decorrenza termini

L’acronimo è DT; è la notifica inviata dallo SdI sia al soggetto trasmittente sia al soggetto ricevente per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell’accettazione/rifiuto.

Il Sistema di Interscambio invia questa notifica quando, entro il termine dei 15 giorni indicato più sopra, la PA cessionaria/committente non comunica allo stesso SdI la volontà esplicita di accettare o rifiutare la fattura.

La notifica DT ha la funzione di comunicare alle due parti (trasmittente e ricevente) che il Sistema di Interscambio considera chiuso il processo di fatturazione relativo a quella fattura, la quale sarà quindi da considerarsi fiscalmente emessa (pur senza valore civilistico di riconoscimento di debito).

Mancata consegna

L’acronimo è MC; è la notifica che viene inviata dallo SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l’operazione di consegna del file alla PA destinataria.

Questa notifica viene inviata ad esempio quando sussistano problemi tecnici, non dipendenti dal Sistema di Interscambio, relativi al canale di trasmissione della Pubblica Amministrazione destinataria; problemi tali da impedire allo stesso SdI di consegnare la fattura a quella specifica PA.

I tempi per l’invio della notifica MC da parte dello SdI sono indicati in 48 ore, se il canale di comunicazione tra Sdi e PA è costituito dalla PEC, e di 24 ore negli altri casi.

La ricezione da parte del Sistema di Interscambio della notifica MC in questione è sufficiente a provare che lo stesso SdI ha ricevuto il documento elettronico trasmesso dal cedente/prestatore e quindi a considerare tale stessa fattura come emessa a tutti gli effetti.

Il procedimento di fatturazione non può dirsi tuttavia concluso, in quanto il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver trasmesso questa ricevuta MC, è obbligato, per un periodo massimo di 10 giorni, a tentare ancora di consegnare la fattura alla PA destinataria.

Pertanto, (solo) nella fatturazione verso la PA, la ricevuta MC sarà necessariamente seguita da altre ricevute di notifica del Sistema di Interscambio, che potranno essere o la AT (attestazione trasmissione), oppure (in sequenza) la RC di consegna e una tra la DT (Decorrenza termini) e la NE di esito (nelle sue diverse sotto-notifiche EC01 di accettazione o EC02 di rifiuto).

Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

L’acronimo è AT.

Può arrivare al trasmittente nel caso che lo SdI non riesca a consegnare il documento elettronico alla PA.

In questo caso lo stesso SdI compie le seguenti operazioni:

  • notifica al soggetto trasmittente la sopra menzionata notifica MC di mancata consegna;
  • contatta la PA destinataria affinché questa provveda a risolvere tempestivamente il problema ostativo alla trasmissione;
  • se il problema di trasmissione, entro 10 giorni dalla notifica della MC, viene risolto, provvede in automatico ad inviare la fattura o nota di credito alla PA destinataria.

Se invece il problema di trasmissione non viene risolto entro i 10 giorni dall’invio della notifica MC, il Sistema di Interscambio invia al soggetto trasmittente la AT, che è la attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.

Questa è la notifica inviata dallo SdI al soggetto trasmittente per attestare l’avvenuta ricezione della fattura (da parte dello stesso Sdi) e la definitiva impossibilità di recapitare il file alla PA destinataria.

L’attestazione trasmissione dà diritto al soggetto trasmittente di recapitare la fattura alla PA destinataria utilizzando canali a lui noti (es. Posta Elettronica Ordinaria, PEC, ecc.) senza ulteriori passaggi attraverso lo SdI.

Altre notifiche dello SdI

Qui di seguito riportiamo altre notifiche che invia lo SdI al cessionario:

  1. MT: metadati;
  2. SC: scarto esito committente.

Ora procediamo ad analizzarle singolarmente.

Notifica metadati

L’acronimo è MT; ed è la notifica che invia lo SdI al soggetto ricevente insieme al file del documento elettronico di acquisto emesso nei confronti del cessionario/committente.

Questa notifica è un file XML che contiene i dati principali di riferimento del file utili per l’elaborazione, ivi compreso l’identificativo del SdI (sia nella fatturazione elettronica tra privati che in quella verso la PA).

Contenuto dei metadati:

  • Identificativo SdI: è il numero che il sistema di interscambio attribuisce al file che riceve;
  • Nome file: è il nome che viene attribuito al fine secondo le specifiche del disciplinare Tecnico;
  • Codice destinatario: codice che identifica il soggetto a cui è indirizzata la fattura;
  • Formato: indica la versione del formato della fattura;
  • Tentativi invio: è il numero progressivo che identifica il numero di volte è stato tentato l’invio (di norma è sempre uguale a 1);
  • Message ID: codice identificativo del massaggio (opzionale);
  • Note: campo con eventuali informazioni aggiuntive (opzionale).

Notifica di scarto esito committente

L’acronimo è SE; esiste solo nella fatturazione elettronica verso la PA (vedi sopra).

Lo SdI la invia al soggetto ricevente per segnalare eventuali incoerenze o errori contenuti nella precedente notifica EC (accettazione o rifiuto del documento elettronico) trasmessa dalla stessa PA allo SdI.

Pertanto questa notifica non viene mai vista dal cedente/prestatore trasmittente.

Contenuto dell’esito di scarto committente:

  • Identificativo SdI: è il numero che lo SdI attribuisce al XML ricevuto;
  • Riferimento fattura: descrive a quale fattura si riferisce (opzionale);
  • Scarto: risultato sui controlli effettuati da parte del destinatario sulla fattura (EC01 accettata o EC02 rifiutata);
  • Message ID: codice identificativo del massaggio (opzionale);
  • Message ID Committente: identifica il messaggio al committente;
  • PEC message ID: codice identificativo presente solo per l’inviato tramite PEC (opzionale);
  • Note: informazioni aggiuntive (opzionale).

Riepilogo delle più importanti norme sulla FE e sulle relative ricevute

Le norme più importanti sono:

  • commi 209 e 214 della l. 244/2007 (Introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso le P.A.);
  • d.m. del Mef del 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento” in materia di fattura elettronica alla PA) e allegate “Specifiche tecniche”;
  • Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 31 marzo 2014 (“Circolare interpretativa” del d.m. 55/2013 in tema di fatturazione elettronica verso la PA);
  • d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (‘Trasmissione telematica delle operazioni IVA” e istituzione della fatturazione elettronica tra privati);
  • Provv.to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 sulla fatturazione elettronica tra soggetti privati (“Regole Tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche …”) e relativo Allegato A (specifiche tecniche),
  • art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e disp.ni collegate,
  • art. 39 del d.P.R. 633/1972 (Requisiti della Conservazione ai fini fiscali);
  • d.m. Mef del 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici);
  • Circolare dell’Agenzia Entrate n. 18/E del 24 giugno 2014 (IVA, Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione);
  • l. 82/2005 (CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale);
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17 giugno 2019;
  • guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia delle Entrate.

Si raccomanda di verificare, sempre, l’ultima versione aggiornata di questi provvedimenti e di confrontarsi con il proprio consulente fiscale (commercialista, tributarista, esperto contabile, ragioniere).