Come emettere una Fattura elettronica - Guida aggiornata 2026
Dal 1° gennaio 2019 (art. 1, c. 3 del d.lgs. 127/2015, così come modificato dalla l. 205/2017) è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati (B2B e B2C), quindi tra soggetti residenti e stabili in Italia.
Dal 2024‑2026, tale obbligo si applica a tutte le partite IVA italiane, senza distinzione di categoria o soglia di fatturato, eccetto casi eccezionali espressamente previsti dalla normativa. I documenti di vendita soggetti all’obbligo comprendono:
- Fatture elettroniche;
- Parcelle elettroniche;
- Note di credito elettroniche;
- Autofattura/Integrazioni.
L’emissione di questi documenti deve avvenire esclusivamente:
- utilizzando il formato elettronico XML, conforme alle ultime Specifiche Tecniche 2025/2026 dell’Agenzia delle Entrate e compatibile con lo standard europeo EN 16931, per assicurare interoperabilità nelle operazioni intracomunitarie;
- trasmettendoli tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.
L’obiettivo della fatturazione elettronica è garantire tracciabilità e certezza fiscale dei dati, contrastando l’evasione.
Le Specifiche Tecniche del procedimento di trasmissione e del file XML sono state definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, aggiornate periodicamente per includere novità fiscali e tecnologiche.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti sugli obblighi e sulle regole fiscali dei documenti elettronici attraverso:
- “circolare 14/E del 17 giugno 2019”;
- “guida alla compilazione delle fatture elettroniche” (da ricercare l’ultimo aggiornamento);
- aggiornamenti periodici sulle “Specifiche Tecniche 2025/2026” e sulle novità “ViDA” (Digital Reporting Requirements europei).
I documenti elettronici, per essere fiscalmente validi, devono essere firmati digitalmente. La firma può essere apposta dalla stessa partita IVA emittente oppure da società terze accreditate SdI, che trasmettono i file XML per conto dell’emittente.
Per alcune microimprese o per fatture verso consumatori finali aderenti al servizio di conservazione automatica dell’Agenzia, l’apposizione della firma digitale può essere gestita in modalità semplificata, senza incidere sulla validità fiscale del documento.
Per un approfondimento tecnico sulla firma digitale e sulle modalità di trasmissione, è possibile consultare la guida specifica dedicata.
Fatturazione elettronica B2B intracomunitaria e riforme UE (ViDA) – Novità 2026
Negli ultimi anni, il quadro normativo europeo ha avviato una completa digitalizzazione dei processi IVA. Con il pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age), la Commissione Europea ha introdotto un percorso graduale per uniformare l’e-invoicing e il reporting digitale in tutti i Paesi membri, Italia inclusa.
Principali novità operative
- Obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni B2B intracomunitarie: dal 1° gennaio 2026 le fatture elettroniche sono obbligatorie per le transazioni tra imprese UE, secondo lo standard europeo EN 16931.
- Digital Reporting Requirements (DRR): le operazioni intracomunitarie devono essere trasmesse in tempo quasi reale, tramite sistemi interoperabili a livello europeo, integrando progressivamente le funzionalità dello SdI italiano.
- Standardizzazione del formato e-invoice europeo (EN 16931): tutti gli Stati membri convergono verso un formato comune che semplifica lo scambio dei dati tra imprese UE e garantisce l’interoperabilità dei sistemi nazionali.
- Sostituzione dei vecchi sistemi Intrastat/VIES: dal 2026, le comunicazioni Intrastat per le operazioni B2B intracomunitarie saranno integrate nel nuovo reporting digitale unificato, progressivamente sostituendo i flussi tradizionali.
Tempistiche di adeguamento
Le principali regole ViDA/DRR sono operative dal 2026 per tutte le transazioni intracomunitarie B2B, mentre alcune integrazioni tecniche e aggiornamenti minori dei sistemi continueranno gradualmente fino al 2030.
Consiglio operativo
È fondamentale per imprese e professionisti assicurarsi che il software gestionale adottato (come Fattura24) supporti il nuovo standard europeo e i requisiti ViDA/DRR, per evitare futuri aggiornamenti complessi e garantire la conformità fiscale.
Commercianti al minuto
Dal 2017 (art. 2 del d.lgs. 127/2015) è obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi generati, incluse le vendite tramite distributori automatici (le cosiddette vending machine). A partire dal 1° gennaio 2021 l’obbligo si è esteso a tutti i commercianti al minuto e a chi utilizza registratori di cassa per operazioni verso consumatori finali. La trasmissione dei dati avviene tramite il sistema dei corrispettivi telematici integrato nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Dal 1° gennaio 2026, in attuazione della Legge di Bilancio 2025 (l. 207/2024) e del Provvedimento 424470/2025 dell’Agenzia delle Entrate, gli esercenti che inviano i dati dei corrispettivi devono collegare i registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico (ad esempio POS, app di pagamento e wallet digitali) tramite un servizio web dedicato nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento non è fisico, ma logico: l’esercente associa ai registratori i dispositivi di pagamento tramite identificativi univoci.
XML
L’XML è un formato di file con struttura standardizzata che consente di trasmettere informazioni e dati in modo leggibile e interpretabile dai sistemi software di mittente e destinatario. Per la fattura elettronica obbligatoria, l’Agenzia delle Entrate prevede l’impiego del formato XML conforme alle Specifiche Tecniche vigenti (aggiornate al 1° aprile 2025), che include anche tipologie documentali specifiche per la gestione dei corrispettivi e dei pagamenti elettronici.
SdI
A differenza della tradizionale fattura cartacea, nel regime elettronico non è la partita IVA a inviare direttamente la fattura al cliente, ma è il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate a recapitare il file XML al destinatario dopo i controlli formali. Per essere fiscalmente valido, il documento elettronico (fattura, parcella, nota di credito e autofattura/integrazioni) deve essere trasmesso allo SdI secondo le modalità e gli schemi tecnici definiti dall’Agenzia.
SdI può restituire:
- Ricevuta di scarto: in caso di errori tecnici di compilazione (documento non emesso);
- Ricevuta di consegna: documento recapitato correttamente al canale del destinatario.
Nel caso di emissione verso consumatori finali (B2C) senza canale telematico, lo SdI non consegna ma considera la fattura fiscalmente emessa se il protocollo SdI è positivo e la deposita nel Cassetto fiscale del cedente/prestatore. In tal caso il cedente deve comunque trasmettere al cliente copia della fattura con modalità ordinaria (ad esempio un file PDF via email).
Canale telematico di ricezione
Il canale telematico utilizzato per la ricezione delle fatture elettroniche può essere:
- un “software di ricezione” (con codice destinatario di 7 caratteri accreditato presso l’Agenzia delle Entrate);
- un “indirizzo PEC” registrato come canale di ricezione;
- la ricezione diretta tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate;
- un “intermediario accreditato” che trasmette i documenti per conto del contribuente (ad esempio provider/gestionali come Fattura24), dotato di proprio codice destinatario (SZLUBAI).
Modalità di trasmissione allo SdI
Il contribuente può trasmettere i documenti elettronici allo SdI:
- direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite PEC, osservando le regole tecniche specificate nelle Specifiche Tecniche;
- attraverso un intermediario accreditato con canale conforme alle Specifiche Tecniche.
A partire dal 1° gennaio 2026, gli esercenti che memorizzano e trasmettono corrispettivi devono collegare i propri registratori telematici agli strumenti di pagamento elettronico (POS o sistemi equivalenti) tramite un servizio web dedicato dell’Agenzia delle Entrate. Questo collegamento, pur non essendo fisico tra dispositivi, consente di associare in modo univoco ciascun POS al registratore telematico per garantire la coerenza tra incassi e registrazione dei corrispettivi.