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Normativa del Regime Forfettario Agevolato – Guida Completa Aggiornata 2025

Il Regime Forfettario è un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, incluse le imprese familiari se conformi ai requisiti previsti e nel rispetto delle cause di esclusione stabilite dalla legge. Il regime si caratterizza per significative semplificazioni contabili e per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti.

La disciplina normativa di riferimento è contenuta nel comma 1, artt. da 54 a 89, della Legge 190/2014 e art. 1, commi da 111 a 113, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2015) e successive modifiche, con aggiornamenti annuali nelle leggi di bilancio.

informazioni

Nel web si trovano le espressioni “nuovo regime forfettario”, “regime forfettario agevolato” e “regime forfettario” si riferiscono al medesimo regime fiscale disciplinato dalla Legge 190/2014 e successive modifiche. I diversi termini indicano semplicemente aggiornamenti o modalità descrittive, ma non regimi distinti.

Requisiti di accesso

Per accedere o rimanere nel regime forfettario è necessario rispettare tutti i seguenti requisiti:

  • Limite di ricavi/compensi: la soglia massima di ricavi o compensi è fissata a 85.000,00 €/anno.
  • Limite spese per lavoro: le spese sostenute per lavoro dipendente o collaboratori non devono superare un valore lordo di 20.000,00 €/annuo;
  • Redditi da lavoro dipendente o pensione:
    • per le annualità 2025 e 2026, il limite di reddito derivante da lavoro dipendente o pensione è stato innalzato a 35.000,00 €, superato il quale non è possibile accedere o rimanere nel regime, salvo alcune eccezioni;
    • se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente, questo limite potrebbe non essere rilevante per l’accesso al regime;
  • Cause di esclusione: non possono accedere al regime forfettario le persone che partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che superano altri limiti previsti dalla normativa vigente.

Contribuenti già in attività

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva. Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati ad inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

Contribuenti che iniziano l’attività

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione con il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività). Tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici.

attenzione

L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250,00 € a 2.000,00 €.

Per questo confrontati con il tuo Commercialista.

L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250,00 € a 2.000,00 €. L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Aliquota e agevolazioni

L’imposta sostitutiva applicata ai redditi è pari al 15%.

È prevista una riduzione al 5% per i primi 5 anni di attività, nei casi in cui ricorrano i requisiti di nuova iniziativa economica.

Il regime prevede l’esonero dagli obblighi IVA ordinari e da numerosi adempimenti contabili, con conseguente semplificazione della gestione amministrativa.

Note operative

L’innalzamento del limite a 35.000,00 € per i redditi da lavoro dipendente o pensione è applicabile per gli anni 2025 e 2026. Tale misura dovrà essere verificata annualmente sulla base delle disposizioni legislative future.

Il regime è applicabile esclusivamente in presenza del rispetto simultaneo di tutti i requisiti previsti.

Fonti normative e prassi

I seguenti riferimenti (articoli di leggi, decreti, decreti legislativi, ecc.) potrebbero essere stati modificati da successivi interventi normativi per questo consigliamo di consultare il testo attualmente in vigore utilizzando la Documentazione economica e finanziaria curata dl CeRDEF (Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria):

Dichiarazione IVA

Per accedere al regime forfettario è necessario che il Commercialista presenti all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione IVA dell’anno precedente, indicando l’opzione nel rigo VO33 del quadro VO:

  • Colonna 1: opzione per l’applicazione del regime forfettario;
  • Colonna 2: revoca dell’opzione e uscita dal regime.