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Normativa del Regime Forfettario Agevolato – Guida Aggiornata 2026

Il Regime Forfettario costituisce un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, incluse le imprese familiari, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e siano assenti le cause di esclusione stabilite dalla legge. Il regime si caratterizza per significative semplificazioni contabili, l’esenzione dagli obblighi IVA ordinari e l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti, determinata secondo i coefficienti di redditività previsti per ciascun codice ATECO.

Riferimenti normativi

La disciplina normativa di riferimento è contenuta principalmente in:

  • comma 1, artt. da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • art. 1, commi da 111 a 113, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2015);

Successive modifiche e aggiornamenti annuali introdotti dalle leggi di bilancio, in particolare dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 207/2024), che conferma le principali soglie di accesso e i limiti di reddito da lavoro dipendente o pensione per i contribuenti.

Chiarimento terminologico

Nei documenti ufficiali, nella prassi amministrativa e nella letteratura fiscale, le espressioni “nuovo regime forfettario”, “regime forfettario agevolato” e “regime forfettario” sono considerate equivalenti e fanno riferimento al medesimo regime disciplinato dalla Legge 190/2014 e successive modifiche. Le diverse denominazioni non indicano regimi distinti, ma sono utilizzate in funzione di aggiornamenti normativi o modalità descrittive nei comunicati e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Requisiti di accesso al Regime Forfettario – Aggiornamento 2026

Per accedere o rimanere nel regime forfettario è necessario rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, pena l’inapplicabilità del regime e l’obbligo di adottare la determinazione ordinaria delle imposte.

Limiti quantitativi

Il limite sui ricavi/compensi, ossia la soglia massima di ricavi o compensi annui, è pari a 85.000,00 €, applicabile a tutte le tipologie di attività economica esercitate.

Il calcolo del limite avviene secondo il principio di cassa (criterio contabile e fiscale che imputa ricavi e costi all'esercizio in cui avviene l’effettivo incasso del denaro, per i ricavi, o il suo effettivo pagamento, per i costi, indipendentemente dalla data di emissione della fattura o dell’operazione), considerando i ricavi effettivamente incassati nell’anno di riferimento; superamenti lievi oltre tale soglia comportano l’uscita dal regime a decorrere dall’anno successivo.

Il limite sulle spese per lavoro dipendente o collaboratori, ossia le spese sostenute per lavoro dipendente, assimilato o collaboratori, non si devono superare i 20.000,00 € lordo annuo e l’eventuale superamento comporta l’esclusione dal regime e l’obbligo di applicare il regime ordinario.

Il limite sui redditi da lavoro dipendente o pensione, ossia il limite da reddito derivante da lavoro dipendente o pensione, è di 35.000,00 €, superato il quale non è possibile accedere o permanere nel regime, salvo specifiche eccezioni; qualora il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno precedente, tale limite può non essere rilevante ai fini dell’accesso.

Il limite è confermato dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 207/2024, art. 12) e potrà essere oggetto di revisione nelle future leggi annuali.

Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che:

  • partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
  • esercitano attività che eccedono i limiti quantitativi sopra indicati;
  • hanno rapporti di lavoro continuativi che generano più del 50% del fatturato con un unico committente ex datore di lavoro;
  • siano soggetti a ulteriori cause ostative stabilite dalla normativa vigente.

L’assenza di cause ostative va verificata in sede di dichiarazione annuale dei redditi, attestando il possesso dei requisiti per l’accesso.

Contribuenti già in attività

Il regime forfettario è naturale, pertanto i contribuenti già esercitanti un’attività di impresa, arte o professione vi accedono automaticamente se rispettano i requisiti.

I contribuenti che intendono usufruire del regime contributivo agevolato devono inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Contribuenti che iniziano l’attività

Coloro che avviano un’attività devono compilare il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività) per fini anagrafici e di attribuzione partita IVA.

La comunicazione non costituisce opzione vincolante per il regime forfettario, ma non indicarla può comportare sanzioni amministrative: la violazione può comportare sanzioni da 250,00 € a 2.000,00 € secondo quanto previsto dalla normativa generale sulle dichiarazioni fiscali.

Regime naturale

Il regime forfettario è naturale, quindi non richiede alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per l’accesso.

I contribuenti che già svolgono attività di impresa, arte o professione entrano automaticamente nel regime, purché rispettino tutti i requisiti previsti (ad esempio ricavi, limiti di spesa per lavoro e assenza cause ostative).

Riferimento normativo e prassi

La disciplina sanzionatoria di riferimento è l’art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede sanzioni amministrative per violazioni formali delle norme tributarie. La lettera a) di tale articolo include violazioni formali non altrimenti specificate dal decreto sanzionatorio, con sanzioni che vanno da 250,00 € a 2.000,00 €.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016 ha esplicitato che, con riferimento all’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività della volontà di applicare il regime forfettario, tale omissione non preclude l’accesso al regime stesso, ma potrebbe essere punita con la sanzione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 471/1997, ossia da € 250 a € 2.000.

Art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997

L’Agenzia delle Entrate che, conformandosi alla disciplina sanzionatoria generale, ha richiamato l’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 giustificativo per l’applicazione di tale range sanzionatorio anche all’omessa indicazione sul modello AA9/12 dell’intenzione di accedere al regime forfettario

Il decreto sanzioni (D.Lgs. 471/1997) disciplina le sanzioni amministrative in materia tributaria e all’art. 11, comma 1, lett. a) inserisce tra le violazioni sanzionabili quelle formali non disciplinate da specifiche norme, con sanzioni da 250,00 € a 2.000,00 €.

Aliquota e agevolazioni – Regime Forfettario 2026

Il regime forfettario prevede un sistema fiscale semplificato basato sull’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi, che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. L’imposta sostitutiva è determinata applicando ai ricavi o compensi incassati un coefficiente di redditività specifico per il codice ATECO dell’attività, generando il cosiddetto reddito forfettario.

L’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva è pari al 15%, garantendo una tassazione uniforme e semplificata rispetto al sistema ordinario. A beneficio delle nuove iniziative economiche, la normativa prevede una riduzione dell’aliquota al 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che il contribuente non abbia esercitato attività simili nei tre anni precedenti e che siano rispettati tutti gli altri requisiti stabiliti dalla legge.

Oltre alla definizione dell’imposta, il regime forfettario prevede esoneri dagli obblighi IVA ordinari, l’esenzione dalla tenuta di scritture contabili complesse e la semplificazione di numerosi adempimenti amministrativi. Tali agevolazioni rendono il regime particolarmente adatto alle piccole attività, ai professionisti e alle imprese individuali, riducendo significativamente il carico fiscale e contabile, senza pregiudicare il rispetto della normativa vigente.

Imposta sostitutiva: quadro generale

Nel regime forfettario, il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi/compensi incassati nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività stabilito per il relativo codice ATECO. Sulla base imponibile così determinata si applica un’imposta sostitutiva che sostituisce:

  • l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche);
  • le addizionali regionali e comunali;
  • l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
Aliquota ordinaria

L’imposta sostitutiva è pari al 15% dell’imponibile determinato secondo il metodo forfettario.

Questa aliquota si applica a tutti i contribuenti che rispettano i requisiti di accesso al regime, fatta eccezione per i casi di agevolazione per nuove attività descritti nel paragrafo seguente.

Aliquota ridotta al 5% per le nuove iniziative economiche

È prevista un’aliquota sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in favore dei soggetti che avviano una “nuova iniziativa economica”, alle seguenti condizioni cumulative:

  • il contribuente non ha esercitato attività d’impresa, arte o professione nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività per la quale si chiede l’applicazione del regime forfettario;
  • l’attività non configura in alcun modo la mera prosecuzione di attività precedentemente svolta, anche come libero professionista o sotto altra forma giuridica;
  • qualora si prosegua un’attività già svolta da altro soggetto, i ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite di accesso al regime forfettario.

Tale aliquota agevolata si applica per i primi cinque periodi d’imposta decorrenti dall’inizio dell’attività che soddisfa le condizioni di legge.

Aspetti operativi rilevanti

La disciplina prevede che la riduzione al 5% non si applica se il contribuente ha già esercitato attività rilevante nei tre anni precedenti, anche se in regime ordinario o con altra partita IVA: in tal caso si applica l’aliquota ordinaria del 15%.

Il requisito di “nuova attività” non è soddisfatto se l’attività è considerata prosecuzione di quella precedentemente svolta, anche in forma di lavoro dipendente o autonoma, salvo esclusioni espressamente previste dalla normativa.

Esenzioni e semplificazioni

Il regime forfettario prevede esoneri e semplificazioni significative rispetto al regime fiscale ordinario o semplificato. Tra i principali:

  • Esenzioni dagli obblighi IVA: i seguenti esoneri derivano dal fatto che le operazioni svolte in regime forfettario si considerano fuori campo IVA (art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 e successive modifiche):
    • non addebitano l’IVA in fattura ai clienti;
    • non effettuano liquidazioni periodiche IVA né presentano la dichiarazione annuale IVA;
    • non detraggono l’IVA sugli acquisti;
  • Semplificazioni contabili: i contribuenti in regime forfettario sono soggetti a obblighi contabili ridotti:
    • non sono tenuti alla tenuta delle scritture contabili ordinarie (ad esempio libro giornale e inventari);
    • non sono obbligati alla compilazione dei “registri IVA” (vendite/acquisti);
    • non sono soggetti agli “ISA” (Indici Sintetici di Affidabilità) e ad altri obblighi informativi come la “Comunicazione Dati Fatture”;
  • Altri esoneri: in regime forfettario non si effettuano ritenute d’acconto in qualità di sostituto d’imposta sui compensi corrisposti e calcolano, o versano, gli addizionali IRPEF/RAPNT/IRAP sui componenti di reddito forfettario.

Determinazione del reddito imponibile

La base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva non è costituita dal reddito effettivo, ma dal Reddito Forfettario determinato secondo il principio di cassa, tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività specifico per ciascun settore (codice ATECO).

Formula di calcolo: Reddito Forfettario = Ricavi/Compensi Incassati × Coefficiente di redditività

Ai fini del reddito imponibile si possono dedurre i contributi previdenziali obbligatori versati nel periodo d’imposta prima dell’applicazione dell’aliquota sostitutiva.

Interazioni fiscali

Il reddito forfettario, pur soggetto all’imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini di determinati benefici, detrazioni, detrazioni e requisiti di accesso a provvidenze fiscali, nonché in ambiti non direttamente tributari.

Note operative e Fonti normative – Regime Forfettario 2026

La corretta applicazione del regime forfettario richiede una precisa conoscenza dei limiti quantitativi, delle cause di esclusione e delle condizioni di accesso, che costituiscono requisiti cumulativi imprescindibili. Le note operative hanno l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche sull’applicazione quotidiana della disciplina, chiarendo le soglie aggiornate, le modalità di verifica dei requisiti e le procedure da seguire per la regolarità fiscale e contributiva.

Parallelamente, il regime si fonda su un insieme di fonti normative primarie e prassi amministrativa, che devono essere consultate per garantire la conformità alle disposizioni vigenti. L’analisi delle leggi di origine, delle successive modifiche e degli aggiornamenti annuali delle leggi di bilancio, unitamente alle circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate, consente al contribuente e al professionista di applicare correttamente il regime, minimizzando il rischio di violazioni e sanzioni.

Questa sezione fornisce quindi una guida completa alla verifica dei requisiti, alla gestione operativa e alla consultazione delle fonti normative, essenziale per l’applicazione pratica e sicura del regime forfettario nel 2026.

Note operative

Limite di reddito da lavoro dipendente o pensione:

  • per il 2026, il limite di reddito derivante da lavoro dipendente o pensione per l’accesso al regime forfettario è fissato a 35.000,00 €;
  • tale misura è stata introdotta e confermata dalla Legge di Bilancio 2025 e 2026 (Legge n. 197/2024 e Legge n. 207/2024);
  • l’applicazione del limite deve essere verificata annualmente in base alle disposizioni legislative successive, in quanto le soglie possono subire modifiche o aggiornamenti nelle leggi di bilancio.

Requisiti cumulativi:

  • il regime forfettario si applica solo se tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente sono simultaneamente rispettati;
  • la verifica della sussistenza dei requisiti deve avvenire in sede di dichiarazione dei redditi, tramite attestazione espressa nel modello Redditi PF, quadro LM, pena la fuoriuscita dal regime e l’applicazione della disciplina ordinaria.

Applicazione naturale e obblighi contributivi:

  • il regime è naturale: l’adesione avviene automaticamente in presenza dei requisiti, senza necessità di opzione formale presso l’Agenzia delle Entrate;
  • i contribuenti interessati a fruire del regime contributivo agevolato devono inviare comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Fonti normative e prassi

I seguenti riferimenti (ad esempio articoli di leggi, decreti e decreti legislativi) potrebbero essere stati modificati da successivi interventi normativi per questo consigliamo di consultare il testo attualmente in vigore utilizzando la Documentazione economica e finanziaria curata dal CeRDEF (Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria):

Indicazioni operative pratiche

Verificare annualmente la soglia di reddito da lavoro dipendente/pensione prima della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Controllare eventuali modifiche alle tabelle dei coefficienti di redditività.

Assicurarsi della assenza di cause di esclusione, pena l’uscita automatica dal regime.

Conservare la documentazione relativa a ricavi, compensi e contributi previdenziali, utile per attestare il rispetto dei requisiti in sede di dichiarazione annuale.

Dichiarazione IVA e accesso al regime forfettario

A decorrere dal 2019, l’accesso al regime forfettario è automatico (naturale) per tutti i contribuenti che rispettano i requisiti previsti dalla legge. Non è pertanto richiesta alcuna comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate tramite dichiarazione IVA, né l’indicazione dell’opzione nei precedenti righi VO33 o analoghi.

Tuttavia, i contribuenti devono:

  • attestare il possesso dei requisiti per accedere o permanere nel regime forfettario in sede di dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF, quadro LM);
  • verificare annualmente la sussistenza dei requisiti di fatturato, spese per lavoro dipendente/collaboratori e redditi da lavoro dipendente o pensione;
  • inviare la comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno solo se intendono fruire del regime contributivo agevolato.

L’omessa verifica dei requisiti o la mancata comunicazione all’INPS (ove prevista) può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è la fonte ufficiale più diretta per chiarire la modalità di accesso, confermando che il regime non richiede opzioni formali tramite dichiarazione IVA.

Sulla pagina Modalità di accesso al regime dell’Agenzia delle Entrate si afferma espressamente che:

[...] i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.” (Contribuenti già in attività).

Questo conferma l’assenza di un obbligo di presentare una dichiarazione IVA preventiva (o rigo VO33) per accedere al regime. Mentre per:

I contribuenti che [...] presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).” (Contribuenti che iniziano l’attività).

attenzione

Questa guida è stata aggiornata il 13 gennaio 2026: i valori numerici precisi (aliquote, minimi, massimali) devono sempre essere verificati sul sito INPS o nelle circolari aggiornate per l’anno 2026.