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Esonero dalla Scrittura Contabile nel Regime Forfettario – Guida Completa Aggiornata 2025

I contribuenti aderenti al regime forfettario beneficiano di un ampio esonero dagli adempimenti contabili e fiscali ordinari previsti per le partite IVA in regime ordinario. In particolare:

Esoneri principali

Non è richiesta la scrittura contabile ossia la tenuta di libri contabili, libri giornale, registri IVA o altri documenti contabili obbligatori nel regime ordinario;

Non ci sono adempimenti IVA ossia non devono essere presentate la dichiarazione IVA annuale e le liquidazioni periodiche IVA, non è previsto il versamento dell’IVA tramite modello F24 e le fatture emesse sono esenti IVA, pertanto l’imposta non viene addebitata ai clienti e l’IVA sugli acquisti non è detraibile.

Per quanto riguarda le certificazioni fiscali non è necessaria la presentazione del CU (Certificazione Unica) e il modello 770 (dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta) poiché il contribuente non agisce come sostituto d’imposta;

Obblighi ancora vigenti

Le fatture e documenti di supporto (ad esempio fatture di acquisto, bollette doganali, certificati e corrispettivi) devono essere numerati e conservati.

Per la dichiarazione dei redditi è obbligatorio presentarla nei termini di legge, in cui si calcola il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività sui ricavi o compensi percepiti.

suggerimento

L’operatore in regime forfettario opera in totale esenzione IVA: non detrae l’IVA sugli acquisti e non applica l’IVA sulle vendite.

Pur non essendo soggetto agli adempimenti ordinari, è consigliabile conservare con cura la documentazione a fini probatori in caso di controlli fiscali.