Casi di Esclusione dal Regime Forfettario – Guida Completa Aggiornata 2025
L’esclusione dal regime forfettario comporta il passaggio obbligatorio al regime ordinario a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una delle condizioni ostative.
Le cause di esclusione sono disciplinate dall’articolo 1, commi 57 e ss. della Legge n. 190/2014, come modificato dalle Leggi n. 208/2015 e n. 145/2018, nonché dai chiarimenti forniti dalle Circolari n. 9/E/2019 e 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Cause legate alla partecipazione societaria e al controllo di attività correlate
Non possono accedere al regime forfettario:
- soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controllano società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività riconducibili a quelle svolte individualmente;
- partecipazioni in entità con medesimo oggetto sociale o attività economicamente riconducibili all’attività individuale.
Queste cause hanno lo scopo di evitare l’uso del regime forfettario come strumento di elusione fiscale tramite soggetti collegati.
Cause legate alla residenza e produzione di reddito
Rientrano i soggetti non residenti in Italia, salvo coloro che risiedono in uno Stato UE o SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni fiscali, a condizione che almeno il 75% del reddito complessivo sia prodotto in Italia.
Questa condizione garantisce che il regime agevolato sia riservato a contribuenti il cui reddito è effettivamente soggetto a tassazione italiana.
Cause legate a regimi speciali IVA
Sono esclusi i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, come previsto dalle disposizioni fiscali vigenti, tra cui:
- regimi speciali per agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/1972);
- vendita di sali e tabacchi, fiammiferi, editoria (art. 74, DPR n. 633/1972);
- telefonia pubblica, documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, DPR n. 633/1972);
- intrattenimenti, giochi e attività assimilate (art. 74, comma 6, DPR n. 633/1972);
- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/1972);
- agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/1991);
- vendite a domicilio (art. 25-bis, sesto comma, DPR n. 600/1973);
- rivendita di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 36, DL n. 41/1995);
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n. 41/1995).
Cause legate a rapporti di lavoro
I contribuenti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
L’esclusione non opera se il fatturato verso l’ex datore di lavoro rappresenta meno del 50% del fatturato totale.
Soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000,00 € (aggiornato per il 2025), salvo che il rapporto di lavoro sia cessato nell’anno precedente e non siano stati percepiti altri redditi assimilati nello stesso anno.
Questa disposizione evita che il regime forfettario sia utilizzato da contribuenti già legati economicamente a un datore di lavoro come mera prosecuzione del rapporto di lavoro.
Cause legate a cessioni e operazioni particolari
Attività che abbiano per oggetto la cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili (artt. 10, commi 1 e 8, DPR n. 633/1972).
Cessioni di mezzi di trasporto nuovi (art. 53, comma 1, DL n. 331/1993).
Queste operazioni rientrano tra quelle soggette a regimi IVA specifici e pertanto sono incompatibili con il regime forfettario.
Il rispetto di queste cause è essenziale per mantenere l’accesso al regime forfettario. In caso di verifica o superamento di una delle condizioni ostative, il contribuente è obbligato a passare al regime ordinario a partire dall’anno successivo.
È consigliabile verificare periodicamente la situazione societaria, il reddito percepito e le attività svolte, così da evitare esclusioni involontarie.