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Aprire la partita IVA - Guida aggiornata 2025

Aprire la partita IVA può rivelarsi molto difficile, soprattutto se non si è a conoscenza dei modelli necessari da inviare, delle dichiarazioni da trasmettere ed a quale ente.

Accanto a questo aspetto ciò che turba molti professionisti, che procedono nell’iter di richiesta della partita IVA, è certamente il costo di gestione, la tassazione e gli obblighi fiscali ad essa associati.

I soggetti che possono aprire una Partita IVA sono quelli che svolgono o intendono svolgere un’attività imprenditoriale, professionale o artigianale.

Solitamente chi non supera i 5.000,00 € l’anno di introiti non apre partita IVA, visti i considerevoli costi di gestione.

Il primo step fondamentale per aprire la partita IVA è comunicare l’inizio dell’attività all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dal primo giorno di attività.

Per poter comunicare l’inizio delle attività è necessario compilare il modello AA7/10 nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche o il modello AA9/12 nel caso di imprese individuali e lavoratori autonomi.

informazioni

Modelli e istruzioni sono presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate per le imprese individuali e lavoratori autonomi con il modello *AA9/12 * e i soggetti diversi dalle persone fisiche con il modello AA7/10.

Compilati i modelli è possibile presentarli in diversi modi:

  • presentandosi in un ufficio dell’Agenzia delle Entrate con documento di riconoscimento;
  • attraverso raccomandata A/R con fotocopia del documento di riconoscimento valido;
  • servizio telematico che è possibile scaricare sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
informazioni

Software di compilazione modello di comunicazione IVA per le imprese individuali e lavoratori autonomi con il modello AA9/12 e i soggetti diversi dalle persone fisiche con il modello AA7/10.

Oltre alla presentazione dei modelli è necessario capire quale regime fiscale scegliere tra quello ordinario e quelli agevolati, scegliere il Codice ATECO (un codice che identifica un’attività economica sulla base del quale si determina il coefficiente di redditività) e per ultimo aprire la propria posizione previdenziale (INPS, IRPEF e/o IRES).

Novità 2025: apertura della Partita IVA anche online

Dal 2025 l’Agenzia delle Entrate consente di aprire la partita IVA senza recarsi allo sportello quindi puoi utilizzare i seguenti modelli:

  • AA9/12: per persone fisiche, freelance, professionisti, ditte individuali;
  • AA7/10: per società, enti, associazioni e altri soggetti non fisici:

E inviarli nel seguente modo:

  • tramite SPID o CIE sul portale dell’Agenzia delle Entrate;
  • con invio telematico tramite i servizi online;
  • via PEC alla Direzione Provinciale competente;
  • tramite intermediario abilitato.

L’attribuzione della partita IVA è gratuita e avviene generalmente in tempi rapidi; il certificato viene inviato via PEC o reso disponibile nel cassetto fiscale.

L’attribuzione della partita IVA è gratuita e avviene solitamente in tempi brevi e il certificato viene inviato via PEC o reso disponibile nel cassetto fiscale.

Tipo di attività

Quando si apre una partita IVA, bisogna inquadrare correttamente l’attività, perché da questa scelta dipendono adempimenti, contributi previdenziali, scelta del regime fiscale e codici ATECO.

Esistono 2 tipologie di attività:

La determinazione di una delle due tipologie comporta diversi adempimenti in fase di apertura della partita IVA.

Attività professionali

Sono attività svolte da persone fisiche che prestano servizi basati su competenze specifiche.

Esempi:

  • liberi professionisti iscritti a albi o ordini: avvocati, ingegneri, architetti, medici, commercialisti, geometri:
  • professionisti non iscritti ad albi: traduttori, web designer, consulenti marketing, formatori, sviluppatori software freelance.

Caratteristiche principali:

  • si apre la partita IVA come persona fisica (modello AA9/12);
  • obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS o alla cassa previdenziale di categoria;
  • contabilità semplificata possibile con regime forfettario, oppure contabilità ordinaria se scelto il regime ordinario;
  • non è necessario iscriversi alla Camera di Commercio se non si svolge attività commerciale (ad esempio consulenti senza vendite di beni).

Ditta individuale

Sono attività commerciali o artigianali svolte da una persona fisica che opera in proprio.

Esempi:

  • commercianti al dettaglio o all’ingrosso;
  • artigiani (ad esempio falegnami, idraulici, elettricisti e parrucchieri);
  • attività agricole marginali o di piccola dimensione (ad esempio coltivazione diretta, allevamento di piccola scala).

Caratteristiche principali:

  • si apre la Partita IVA come ditta individuale, sempre modello AA9/12;
  • obbligatoria l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
  • obbligatoria l’iscrizione alla gestione INPS artigiani o commercianti;
  • se l’attività comporta rischio per i lavoratori, è obbligatoria l’iscrizione INAIL;
  • possibile regime forfettario o ordinario, a seconda dei ricavi e delle scelte fiscali.

Scelta del regime fiscale

Questa scelta determinerà il vostro rapporto fiscale con l’Agenzia delle Entrate, quindi, anche la gestione contabile dell’attività svolta.

Esistono due macro categorie:

  • Regime forfettario:
  • Regime ordinario.

Il forfettario è conveniente per le nuove attività mentre l’ordinario conviene alle attività che sostengono molte spese per la propria attività soprattutto se sono superiori a quelle determinate forfettariamente per il proprio codice ATECO nel Regime Forfettario.

Analizziamoli di seguito.

Regime forfettario

È scelto dalle partite IVA individuali e permette di fruire di alcune agevolazioni fiscali e contabili rispetto al regime ordinario.

Per aderirvi vi sono due parametri da rispettare:

  • limite dei compensi e dei ricavi (massimo 85.000,00 €);
  • limite delle spese per personale dipendente o per lavoro accessorio (le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio. Tali somme non possono superare il limite di 20.000,00 € lordi);
  • non avere debiti verso il fisco superiore a 20.000,00 €;
  • non avere partecipazioni societarie superiori al 10%.

Soddisfacendo queste condizioni il contribuente in regime forfettario dovrà adeguarsi alle norme vigenti sulle scritture contabili e sulla Dichiarazione IVA.

Il reddito imponibile viene calcolato attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi conseguiti ed effettivamente incassati; è una percentuale che indica:

  • la quota dei ricavi sulla quale verranno applicate imposta sostitutiva e contributi;
  • la quota che verrà riconosciuta a titolo di spese forfettarie e che quindi non sarà soggetta a tassazione.

Qui di seguito riportiamo tutti i coefficienti di redditività divisi per le singole sezioni ATECO ricordando che la soglia massima per rientrare nel regime forfettario è di 85.000,00 €.

Tab. 1.1 - Coefficiente di redditività per il regime forfettario.
Fonte Supplemento ordinario n. 62/L alla GAZZETTA UFFICIALE - 31-12-2018 - Serie generale n° 302 e codice ATECO per l’aggiornamento al 2025.

Gruppo di settore Codici attività ATECO 2025Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10-11)40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio(45) (da 46.2 a 46.9)
(da 47.1 a 47.7) (47.9)
40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande(47.81)40%
Commercio ambulante di altri prodotti(47.82–47.89)54%
Costruzioni e attività immobiliarie(da 41 a 43)
(68)
86%
Intermediari del commercio(46.1)62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione(55-56)40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi(da 64 a 66) (da 69 a 75)
(85) (da 86 a 88)
78%
Altre attività economiche(da 01 a 03) (da 05 a 09)
(da 12 a 33) ( da 36 a 39)
( da 49 a 53) (da 58 a 63)
(da 77 a 82) (da 90 a 93)
(da 94 a 96) (97 e 98)
(99) (35) (84)
67%
Facciamo un esempio

Se sei un consulente freelance (coefficiente 78%) e fatturi 50.000,00 € all’anno:

Reddito imponibile = 50.000 × 0,78 = 39.000 €

Su 39.000,00 € si calcolano imposta sostitutiva e contributi INPS e non puoi dedurre le pese singole (ad esempio affitto, cancelleria, telefono) perché sono già “assorbite” dal coefficiente.

Viene applicata l’imposta sostitutiva a quelle del regime ordinario (IRPEF e addizionali); può avere un’aliquota standard del 15% oppure può avere un’aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività.

Nel caso di attività di impresa (artigiani e commercianti) è prevista la possibilità di ridurre del 35% i contributi INPS rispetto al valore ordinario (da 3.820,00 € a 2.483,00 € di contributi fissi annui), con riduzione proporzionale delle settimane accreditate ai fini pensionistici.

Non ci sono obblighi ed esenzioni secondo il CPB (Concordato Preventivo Biennale) per:

  • registrare vendite, acquisti e corrispettivi;
  • conservare i documenti e i registri ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali nonché dei corrispettivi, che devono invece essere certificati e conservati;
  • addebitare l’IVA sulle fatture emesse e, di conseguenza, niente detraibilità del IVA sulle fatture passive;
  • le dichiarazioni e comunicazione IVA;
  • la ritenuta d’acconto sui compensi e non agisce come sostituto di imposta.
informazioni

Alcuni forfettari potrebbero perdere le semplificazioni contabili che caratterizzano il regime fiscale e questo dipende dalla scelta del CPB (Concordato Preventivo Biennale) che consente ai forfettari di accedere a determinate agevolazioni fiscali in cambio della presentazione della DAI (Dichiarazione Annuale Integrativa) con i dati relativi al reddito imponibile.

I soggetti che hanno aderito possono comunque scegliere di applicare l’IVA e le imposte sui redditi del regime ordinario.

Regime ordinario

È il regime fiscale in cui si applica la tassazione IRPEF basata su scaglioni di reddito sulla base di una percentuale minima del 23%; la percentuale aumenta progressivamente sulla base di scaglioni di reddito.

Con l’adesione al regime ordinario è possibile mettere in detrazione tutti i costi documentati legati alla propria attività.

Con il regime ordinario si deve applicare l’IVA sulla vendita dei propri prodotti o servizi e rispettare i relativi adempimenti contabili e di versamento che ne conseguono.

Adottano il regime ordinario:

  • le società di capitali e altri enti simili;
  • gli Enti pubblici e privati;
  • le imprese individuali;
  • le società di persone;
  • gli Enti non commerciali;
  • nel caso in cui venga superato il limite di 400.000 € per la vendita di servizi e/o 700.000 € per altri tipi di attività.

I contribuenti di questo regime devono tenere e presentare:

  • libro giornale;
  • libro degli inventari;
  • scritture di magazzino;
  • libro mastro;
  • registro dei beni ammortizzabili;
  • libri sociali;
  • registri IVA.

Scelta del codice ATECO

La scelta del codice ATECO è molto importante per le nuove Partita IVA perché andrai a determinare i settori (confini) in cui si presume svolgerai la tua attività.

È possibile avere più di un codice ATECO ma è consigliabile non averne più di 2 codici che descrivono nel modo migliore la tua attività.

Nel regime forfettario, il codice ATECO, è utile per la determinazione del Coefficiente di Redditività che risulta fondamentale per determinare la percentuale del tuo incassato che verrà sottoposta a tassazione.

La scelta del codice ATECO determina quella che sarà la cassa previdenziale alla quale versare i contributi.

Previdenza e contributi

I contributi previdenziali servono a finanziare la tua pensione e variano in base al tipo di attività e al codice ATECO scelto. In generale, esistono tre tipologie principali.

Nota pratica

Artigiani e commercianti hanno contributi minimi fissi, quindi pagano anche se l’attività non rende molto.

Liberi professionisti in Gestione Separata pagano solo in proporzione al reddito, quindi se non fatturano, non versano contributi.

Scegliere il giusto codice ATECO e indicare correttamente la categoria previdenziale all’apertura della Partita IVA è fondamentale per evitare errori nei versamenti.

Cassa privata

Alcune professioni regolamentate hanno una cassa previdenziale propria (ad esempio avvocati, ingegneri, architetti e commercialisti iscritti all’albo).

I contributi sono calcolati secondo le regole della cassa professionale, e variano in base al reddito e alle percentuali stabilite dall’ente.

Riguarda i professionisti iscritti a un Ordine regolamentato:

  • CNPADC (Dottori commercialisti / revisori contabili);
  • Cassa Forense (Avvocati);
  • Inarcassa (Ingegneri e architetti liberi professionisti);
  • ENPAM (Medici e odontoiatri);
  • ENPAV (Veterinari);
  • ENPAF (Farmacisti);
  • ENPAP (Psicologi);
  • ENPAPI (Infermieri ossia professionisti sanitari non medici);
  • ENPACL (Consulenti del lavoro);
  • ENPAB (Biologi);
  • EPPI (Periti industriali);
  • EPAP (Attuari, chimici, dottori agronomi/forestali, geologi e alcune professioni tecnico‑scientifiche);
  • ENPAIA (Professionisti del settore agricolo ossia addetti / impiegati in agricoltura, periti agrari, agrotecnici);
  • ENASARCO (Agenti e rappresentanti di commercio - liberi professionisti);
  • FASC (Agenti, spedizionieri e corrieri in alcune categorie professionali);
  • CIPAG (Geometri);
  • INPGI o sua gestione separata (Giornalisti);
  • Cassa Nazionale del Notariato (Notai).
informazioni

Le “casse professionali” in Italia sono numerose: secondo una delle fonti, sono 23 in totale (alcune con molto pochi iscritti, specifiche per categorie meno diffuse).

L’iscrizione a queste casse è obbligatoria per i professionisti titolari di partita IVA iscritti all’albo, salvo che non siano già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria (e in quel caso la normativa varia a seconda del caso).

Alcune casse coprono professioni “tecniche / sanitarie / liberali” molto specifiche: non tutte le casse sono “generaliste”. Ciò significa che è importante verificare qual è la cassa di riferimento in base all’ordine professionale.

Alcune delle casse elencate in passato possono avere denominazioni o ambiti di iscritti che si sono (anche parzialmente) modificati nel tempo; è consigliabile verificare sempre sul sito ufficiale della cassa.

Ogni cassa ha:

  • contributi minimi obbligatori
  • aliquote variabili
  • regole proprie per forfettario/ordinario
  • scadenze specifiche
informazioni

Non versano nulla alla Gestione Separata (salvo casi particolari).

Cassa INPS

I contributi sono versati alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS.

Comprendono una quota fissa annuale, dovuta indipendentemente dal reddito (pagamento trimestrale).

Se il reddito supera 16.243 €/anno, si applica un contributo aggiuntivo sulla parte eccedente sia per i commercianti (24,49%) che per gli artigiani (24%).

Riguarda chi esercita un’attività professionale non regolamentata da un Ordine e senza una cassa privata (ad esempio consulenti, copywriter, marketer, informatici e grafici):

  • l’aliquota per il 2025 è di circa 26–27% sul reddito imponibile;
  • non c’è nessun contributo fisso;
  • si paga solo in base a quanto si guadagna;
  • vale per forfettario e ordinario.

Esempi di professioni in Gestione Separata: copywriter, social media manager, videomaker freelance, traduttori, consulenti aziendali, grafici e web designer.

Gestione Separata INPS

Se sei un professionista senza cassa previdenziale dedicata, i contributi si versano alla Gestione Separata INPS.

La contribuzione è proporzionale al reddito: circa 25–27% del reddito imponibile (aliquota 2025).

Non ci sono quote fisse quindi paghi solo sulla base di quanto fatturi.

È obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata anche per i collaboratori occasionali o se svolgi più attività professionali contemporaneamente.

Riguarda chi svolge attività di impresa:

  • negozianti
  • venditori online/e-commerce
  • parrucchieri
  • falegnami
  • elettricisti
  • idraulici
  • attività artigianali e commerciali in genere

Le caratteristica principale sono:

  • contributi fissi da pagare sempre, anche se fatturi 0,00 €;
  • circa 4.500–4.800 € l’anno;
  • versamento trimestrale;
  • oltre i 16.243 € di reddito si aggiunge una quota percentuale del 24,48% (commercianti) oppure del 24% (artigiani);
  • per i forfettari c’è la possibilità di riduzione contributi del 35% (su richiesta).

Forfettario vs Ordinario

Quando si apre la partita IVA, è fondamentale scegliere il regime fiscale più adatto alla propria attività. La scelta influisce su tasse, adempimenti e costi di gestione.

Regime Forfettario

Condizioni di accesso al regime forfettario:

  • essere persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • limite di ricavi annui: 85.000,00 € (aggiornato 2025);
  • non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o collaboratori superiori a 20.000,00 € lordi annui;
  • non partecipare a società di persone o associazioni professionali.

Fattori positivi del regime forfettario:

  • tassazione agevolata: imposta sostitutiva 5% per i primi 5 anni, poi 15%;
  • contabilità semplificata, niente IVA da versare;
  • adempimenti fiscali ridotti.

Fattori negativi del regime forfettario:

  • non è possibile detrarre costi e IVA sugli acquisti;
  • contributi previdenziali da pagare comunque, seppur ridotti in alcune categorie;
  • limiti di fatturato e restrizioni sulle collaborazioni.

Costi principali del regime forfettario:

  • contributi INPS ridotti o minimi fissi:
  • imposta di bollo sulle fatture esenti da IVA (> 77,47 €);
  • PEC e software contabile facoltativi.

Le seguenti condizioni sono fondamentali perché molti utenti pensano erroneamente che il forfettario dipenda solo dal limite dei ricavi (85.000,00 €), mentre esistono numerosi casi di esclusione automatica:

  1. se superi il limite di ricavi/compensi con un fatturato annuale maggiore di 85.000,00 € (si esce dal forfettario dall’anno successivo);
  2. ha delle partecipazioni in società, quindi se ricorri in uno dei seguenti casi, sei escluso dal forfettario:
    • partecipazioni in società di persone (SNC, SAS);
    • partecipazioni in associazioni professionali;
    • partecipazioni in imprese familiari;
    • partecipazioni in SRL che esercitano attività riconducibile alla tua (controllo o influenza);
    • partecipazioni in SRL che ti corrispondono utili da attività attinenti alla tua partita IVA;
  3. se hai assunto dei dipendenti, o collaboratori, e li stai pagando più di 20.000,00 € lordi non puoi aderire al forfettario se sostieni spese per lavoro dipendente o collaboratori superiori a 20.000,00 € lordi nell’anno precedente;
  4. il regime speciale IVA è incompatibile con il regime forfettario quindi non puoi entrare nel forfettario se rientri in uno di questi regimi IVA speciali:
    • editoria;
    • agricoltura speciale;
    • agenzie di viaggio;
    • vendite beni usati/margine;
    • vendite all’asta;
    • attività manifestazioni giochi e intrattenimento;
    • vendita tabacchi o giornali con regime monofase;
  5. se risiedi all’estero puoi aderire al regime forfettario solo se:
    • risiedi in UE/SEE (con scambio info fiscale);
    • ha almeno il 75% del reddito complessivo è prodotto in Italia;
    • se risiedi in territorio extra-UE/SEE non puoi accedere;
  6. se hai un lavoro dipendente prevalente puoi entrare nel regime forfettario se:
    • non ti sei licenziato dal tuo lavoro dipendenti e per aprire la partita IVA e poi fatturare allo stesso;
    • se fatturi al tuo ex datore di lavoro della stessa attività nei 2 anni successivi (clausola anti-abuso);
  7. se ha redditi da lavoro dipendente, o assimilato, maggiori (35.000,00 €) dei redditi da partita IVA puoi aderire solo se i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente non superano i redditi da attività autonoma a meno che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato;
  8. in caso di regimi di vantaggio o ex-minimi non puoi avere contemporaneamente più regimi e se sei nei “minimi”, devi scegliere se rimanere per poi passare al forfettario l’anno dopo oppure uscire e aderire al forfettario subito.

Regime Ordinario

Condizioni di accesso al regime ordinario (o “ordinario semplificato”):

  • nessuna limitazione di fatturato (ma attenzione alle scadenze IVA e contabilità);
  • adatto a chi supera i limiti del forfettario o vuole detrarre IVA e costi.

Fattori positivi del regime ordinario (o “ordinario semplificato”):

  • possibilità di detrarre IVA sugli acquisti;
  • deduzione completa dei costi aziendali;
  • nessun limite di fatturato.

Fattori negativi del regime ordinario (o “ordinario semplificato”):

  • cntabilità più complessa, adempimenti periodici IVA, dichiarazioni annuali;
  • tassazione IRPEF progressiva più alta;
  • costi di gestione più elevati (commercialista, software);

Costi principali del regime ordinario (o “ordinario semplificato”):

  • contributi INPS pienamente dovuti;
  • adempimenti fiscali periodici (IVA, dichiarazioni);
  • PEC, software e commercialista quasi sempre necessari.

Costi e adempimenti

Aprire la partita IVA non ha nessun costo in quanto la presentazione del modulo AA9/12 e AA7/10 è gratuita ma vanno considerate altre spese:

  • Regime ordinario:
    • Contributi INPS”: gestione separata o commercianti/artigiani con aliquote ordinarie, contributi minimi fissi più alti rispetto al forfettario (3.500–4.000 €/anno per artigiani/commercianti);
    • Commercialista / software”: quasi sempre necessario; gestione contabile ordinaria complessa, costo 500–2.000 €/anno + software (20–50 €/mese);
    • IVA e adempimenti fiscali”: obbligatoria la registrazione delle fatture, liquidazioni periodiche IVA e dichiarazioni annuali;
    • PEC*: obbligatoria, 10–15 €/anno;
    • INAIL”: se obbligatoria per l’attività, costo variabile:
    • Imposizione di bollo” (Marca da bollo): documenti cartacei particolari, 2–16 €;
  • Regime forfettario:
    • Contributi INPS”: gestione separata per professionisti o artigiani/commercianti; aliquota agevolata del 25–27% per professionisti, contributi minimi fissi ridotti per artigiani e commercianti;
    • Commercialista / software”: facoltativo; molti professionisti lo usano per semplificare la contabilità, costo da 0,00 € (autogestito) a 500,00 €/anno:
    • PEC”: necessaria per comunicazioni ufficiali, circa 10–15 €/anno;
    • INAIL”: solo se l’attività è soggetta a rischio (ad esempio artigiani e operai), costo variabile;
    • Imposizione di bollo” (Marca da bollo): solo per documenti cartacei particolari (2–16 € per documento).

Il regime forfettario prevede contabilità semplificata, nessuna IVA da versare e minor carico burocratico mentre il regime ordinario richiede una contabilità completa e maggiori adempimenti fiscali, quindi i costi complessivi sono più elevati.

Imposta di bollo vs marca da bollo

L’imposta di bollo è un tributo previsto dalla normativa fiscale italiana.

La marca da bollo è la modalità tradizionale cartacea per assolvere l’imposta. Oggi può essere assolta anche elettronicamente.

Il bollo si applica su fatture esenti IVA (ad esempio nel regime forfettario o operazioni escluse da IVA) solo se l’importo della fattura supera 77,47 €.

Modalità di pagamento:

  • cartacea: applicazione della marca da bollo fisica da 2,00 €;
  • elettronica: pagamento tramite adempimenti telematici previsti dall’Agenzia delle Entrate.

Il forfettario deve applicare il bollo sulle fatture esenti IVA superiori a 77,47 €.

L’obbligo è del fornitore, non del cliente. Il cliente non può detrarre il bollo.

Obblighi fiscali

Un ultimo aspetto da sottolineare riguarda gli obblighi fiscali delle partite IVA nel regime ordinario. Queste infatti sono obbligate per legge ad emettere fattura con tutti i dati previsti al suo interno:

  • numero di fattura progressivo;
  • la data del documento;
  • prodotti con quantità e descrizione;
  • denominazione;
  • e altri dati che il consulente fiscale (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile e/o Ragioniere) segnalerà di inserire.

È necessario inoltre inserire i dati nei registri contabili, fare la liquidazione dell’IVA e la dichiarazione annuale tramite il modello UNICO.

Dobbiamo precisare che non sempre è necessario aprire una partita IVA per svolgere l’attività professionale o imprenditoriale; in questo caso, l’importante, è rispettare la condizione della prestazione occasionale.

Conclusioni

Il regime forfettario è molto semplice: applica una percentuale fissa ai ricavi per determinare il reddito imponibile, e su quel reddito si applica un’imposta sostitutiva (15% o 5% per i primi anni). Non si detrae praticamente nulla: i costi aziendali reali non influenzano il reddito imponibile.

Il regime ordinario, invece, permette di dedurre i costi effettivi dall’imponibile e di calcolare l’IRPEF su quello che resta. Questo comporta più complessità contabile e adempimenti, ma può essere vantaggioso per chi ha costi elevati.

Tab. 1.2 - Elementi chiave da confrontare tra il Regime ordinario e il Regime forfettario

VoceRegime forfettarioRegime ordinario
Reddito imponibileRicavi per il coefficiente di redditività (percentuale fissa in base all’attività)Ricavi meno i costi deducibili reali
ImpostaImposta sostitutiva 15% (5% per start-up)IRPEF progressiva 23%-43% più addizionali regionali/comunali
IVANon addebitata e non detraibile (esenzione IVA)Addebitata ai clienti, detraibile su acquisti
Contributi previdenzialiGestione separata/INPS artigiani/commercianti calcolati sul reddito forfettarioCome sopra, ma calcolati su reddito netto reale
Adempimenti contabiliMinimi: registro fatture, conservazione, modello fiscale annualeCompleta contabilità IVA, libri contabili, dichiarazioni periodiche
Costi deducibiliNessuna deduzione reale: tutto incluso nel coefficienteDeduzione di spese reali (affitti, strumentazioni, collaboratori, ecc.)
Convenienza in caso di costi elevatiSvantaggioso se le spese sono alteVantaggioso perché abbassa il reddito imponibile

Il forfettario conviene di più quando ha ricavi contenuti e pochi costi (ad esempio freelance che lavorano da casa, senza collaboratori, con strumenti propri già disponibili) e svolge l’attività con basse spese operative: servizi digitali, consulenze, lavori professionali leggeri.

Questo porta ad avere un vantaggio operativo perché ci sono meno adempimenti, ha una gestione contabile semplificata e niente IVA da addebitare/detraibile.

Per l’avvio dell’attività c’è un’aliquote ridotta (5%) che può aiutare nei primi anni.

Il regime ordinario risulta essere più vantaggioso quando ci sono costi elevati (ad esempio affitti, strumenti costosi, attrezzature, collaboratori e pese per dipendenti).

ci sono da sostenere costi d’investimenti significativi come, ad esempio, se prevedi di acquistare beni strumentali o software costosi, il regime ordinario permette di dedurre questi costi.

ci soo dei ricavi medio-alti e che vanno oltre la soglia in cui il coefficiente di redditività non copre le spese e per questo conviene dedurre i costi effettivi.

Hai una pianificazione fiscale personalizzata come, ad esempio, se hai altri redditi (ad esempio lavoro dipendente e pensione), potresti ottimizzare la tassazione combinando deduzioni.

Qui di seguito riportiamo una tabella comparativa immaginando dei ricavi annuo di 50.000,00 €, dei costi effettivi di 20.000,00 € e un coefficiente di redditività del 78% (tipico per i consulenti professionali):

  • Forfettario:
    • Reddito imponibile = 50.000,00 × 78% = 39.000,00 €
    • Imposta sostitutiva 15% = 5.850,00 €
    • Contributi INPS stimati (es. 25%) ≈ 9.750,00 €
    • Totale tasse + contributi ≈ 15.600,00 €
  • Ordinario:
    • Reddito imponibile = 50.000,00 – 20.000,00 = 30.000,00 €
    • IRPEF media (supponendo 23% prima fascia) ≈ 6.900,00 €
    • Contributi INPS ≈ 7.500,00 €
    • Totale tasse + contributi ≈ 14.400,00 €

In questo esempio, il regime ordinario permette un risparmio di circa 1.200,00 €, grazie alla deduzione dei costi reali.

Contratto di prestazione occasionale

Prima di andare avanti precisiamo che, per l’Agenzia delle Entrate, il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche che svolgono prestazioni lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma:

  • professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori;
  • associazioni;
  • fondazioni e altri enti di natura privata;
  • imprese agricole;
  • pubbliche amministrazioni;
  • enti locali;
  • aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo;
  • onlus e associazioni.

I limiti economici (al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione), tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, per l’utilizzo di contratto di prestazione occasionale variano in base al soggetto:

  • Prestatore: compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 €;
  • Utilizzatore: compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 € (le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di 5.000,00 €, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward);
  • Prestazioni: complessive rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500,00 € (elevato a 5.000,00 € per gli steward nei confronti delle società sportive).

Divieto di utilizzo

Il divieto per l’utilizzo è previsto:

  • per i soggetti con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Compenso

Viene calcolato sulla base del 75% (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107) del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione (vecchiaia o di invalidità);
  • giovani con meno di 25 anni di età (regolarmente iscritti presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado);
  • persone disoccupate (articolo 19, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150);
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI).

Il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36,00 € (quattro ore lavorative).

Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9,00 € l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

Al compenso si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore come la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%.

Sui versamenti complessivi effettuati è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

Se la fattura supera i 77,47 € dovrà essere apposta anche la marca da bollo di 2,00 €.

Accesso

Per poter accedere alle prestazioni occasionali bisogna registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali e alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale; vai al portale del INPS e, successivamente, clicca su Accedi al servizio.

Per effettuare la scelta confrontati con il consulente fiscale (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile e/o Ragioniere).

Completata la registrazione si procede all’invio della comunicazione della prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS.

informazioni

Si possono effettuare i versamenti tramite F24 modello Elide, con causale CLOC, oppure tramite il Portale dei pagamenti.

Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione bisogna comunicare:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la durata;
  • la tipologia;
  • il settore dell’attività lavorativa;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto.

Nel caso di revoca si può procedere entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere; dopo questo arco temporale, l’INPS tratterrà la somma corrispondente al compenso pattuito tra le parti, indipendentemente dal fatto che la prestazione si sia effettivamente svolta, procedendo al pagamento al prestatore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e INAIL.

ATTENZIONE

Il lavoratore occasionale potrà confermare lo svolgimento della prestazione giornaliera entro i tre giorni successivi. In tal caso, è inibita la possibilità per l’utilizzatore di revocare la prestazione.

Per le imprese agricole, del turismo e gli enti locali la dichiarazione preventiva deve prevedere un monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi e comunicata almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.

Aziende Agricole

Nel settore agricolo (meno cinque dipendenti) è possibile usare il contratto di prestazione occasionale per le attività dei lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione (vecchiaia o di invalidità);
  • giovani con meno di 25 anni di età (regolarmente iscritti presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado);
  • persone disoccupate (articolo 19, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150);
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI).

Si deve effettuare una dichiarazione preventiva prima dell’inizio della stessa (almeno un’ora).

Il compenso minimo giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative. Dalla quinta ora in poi è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto della misura minima oraria prevista per il settore agricoltura.

In particolare, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’area di appartenenza del lavoratore:

  • Area 1 (lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione): 9,65 €;
  • Area 2 (conoscenze e capacità professionali): 8,80 €;
  • Area 3 (mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali): 6,56 €.

Aziende alberghiere e strutture ricettive del turismo

Nel settore del turismo (fino a otto lavoratori a tempo indeterminato), è possibile avvalersi della prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione (vecchiaia o di invalidità);
  • giovani con meno di 25 anni di età (regolarmente iscritti presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado);
  • persone disoccupate (articolo 19, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150);
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI).