Inarcassa - Guida aggiornata 2025
Inarcassa è la cassa di previdenza privata obbligatoria per ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti a un albo professionale in Italia. In pratica, è l’equivalente della gestione separata INPS per altre categorie di lavoratori autonomi, ma specifica per questi professionisti.
Ecco i punti principali:
- Chi deve iscriversi:
- tutti gli architetti e ingegneri che esercitano la professione in forma autonoma e sono iscritti all’albo professionale;
- anche coloro che aprono Partita IVA in regime forfettario o ordinario devono versare i contributi a Inarcassa;
- Funzione:
- garantisce previdenza pensionistica, assistenza sanitaria integrativa e altri servizi per i professionisti;
- è obbligatoria: non si può scegliere di non iscriversi se si è liberi professionisti iscritti all’albo;
- Contributi:
- sono calcolati sul reddito professionale dichiarato.
- ci sono contributi soggettivi (percentuale sul reddito, fissi e variabili) e contributi integrativi da aggiungere alle fatture ai clienti;
- Particolarità per il forfettario: anche chi è in regime forfettario deve versare i contributi Inarcassa sul reddito netto, ma può beneficiare di alcune riduzioni o esenzioni parziali in base al reddito.
Vediamo in questa guida come emette una fattura elettronica Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti), obbligatoria per:
- tutti i professionisti iscritti a Inarcassa anche nel caso in cui la dichiarazione sia pari a zero;
- i professionisti non iscritti a Inarcassa ma facenti parte degli albi, titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività, per l’intero anno solare o per parte di esso. L’obbligo della comunicazione sussiste anche se il reddito professionale o il volume di affari è pari a zero o in perdita;
- gli eredi dei professionisti deceduti.
Quando si emette fattura Inarcassa bisogna tener conto dei versamenti assistenziali previsti ed applicare la percentuale di ritenuta relativa all’anno di competenza.
Il contributo Inarcassa non è paragonabile al versamento ad una cassa previdenziale perché non concorre alla determinazione dell ’imponibile cui applicare l’IVA.
Il contributo Inarcassa deve essere gestito come una ritenuta previdenziale.
Contributo Inarcassa
Qui di seguito riportiamo la procedura da seguire su Fattura24 per l’emissione di una fattura elettronica con l’inserimento della ritenuta previdenziale per Inarcassa.
Prima di procedere alla compilazione della fattura elettronica bisogna assicurarsi di aver configurato il profilo fiscale.
Cominciamo dalla schermata principale, la Dashboard, nel menu di sinistra clicca su CONFIGURAZIONE e, successivamente, su Profilo di fatturazione, quindi su Profilo fiscale per accedere alla seguente scheda.


Questa scheda è molto importante perché sulla base dei dati inseriti i calcoli in fattura saranno automatizzati.
Nel campo Professione puoi selezionare quella di tuo interesse, in questo caso:
Per il campo Regime fiscale devi selezionare la voce Forfettario (art. 1 commi 54 e 89, l. 190/2014) che corrisponde al codice RF19.
Per quanto riguarda i campi IVA e Periodicità, questi si valorizzano automaticamente, quando imposti il campo Regime fiscale, al 22% ma visto che sei in regime forfettario clicca nel campo IVA e seleziona Mostra tutti per avere l’elenco completo, a questo punto in base alle indicazioni del tuo consulente fiscale (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile o Ragioniere) seleziona la natura IVA corretta.
Mentre i dati del Contributo INPS e della Cassa previdenziali se non li trovi attivi clicca su + Aggiungi INPS e + Aggiungi Cassa previdenziale per accedere alla configurazione delle due sezioni.
Clicca su SALVA, per confermare i dati inseriti e, successivamente, su INDIETRO, per tornare alla scheda principale del Profilo di fatturazione; clicca su ESCI tornare alla dashboard.
Per ulteriori approfondimenti puoi visionare la pagina del manuale dedicata al Profilo di fatturazione: profilo fiscale.
Ingegneri
Per questo esempio impostiamo il campo professione su Ingegnere a questo punto la scheda mostrerà i campi Regime fiscale (RF19 - Forfettario (art.1, c. 54-89, L. 190/2014)), IVA/Periodicità (0% - regime forfettario), Cassa previdenziale (“4%” e “Cassa nazionale previdenza e assistenza Ingegneri e architetti liberi professionisti (TC0e)”), Ritenuta d’acconto (20%), da calcolare su un totale imponibile del (100%) e Tipo/Causale (“Persona fisica” e “A - Prestazione di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale”) precompilati.
Questa guida ha finalità informativa. Per applicazioni fiscali specifiche e approfondite, si consiglia di consultare un commercialista o esperto di diritto del lavoro.
Come si può notare la scheda in questione si è aggiornata nel seguente modo.


Se momentaneamente preferisci salvare i dati inseriti puoi cliccare su SALVA, o se non vuoi salvare nessun dato clicca su ESCI per uscire.
Architetti
Per questo esempio impostiamo il campo professione su Architetti a questo punto la scheda mostrerà i campi Regime fiscale (RF19 - Forfettario (art.1, c. 54-89, L. 190/2014)), IVA/Periodicità (0% - regime forfettario), Cassa previdenziale (“4%” e “Cassa nazionale previdenza e assistenza Ingegneri e architetti liberi professionisti (TC0e)”), Ritenuta d’acconto (20%), da calcolare su un totale imponibile del (100%) e Tipo/Causale (“Persona fisica” e “A - Prestazione di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale”) precompilati.
Come si può notare la scheda in questione si è aggiornata nel seguente modo.


Se momentaneamente preferisci salvare i dati inseriti puoi cliccare su SALVA, o se non vuoi salvare nessun dato clicca su ESCI per uscire.
Tipologie e Calcolo dei Contributi
I contributi Inarcassa sono obbligatori per ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti ai rispettivi Albi e titolari di partita IVA e si dividono in tre tipologie: soggettivo, integrativo e di maternità/paternità.
| Tipo Contributo | Calcolo | Dettagli Principali (dati 2024/2025) |
| Soggettivo | 14,5% (ridotta ordinaria) o 7,50% (ridotta ridotta) sul reddito professionale netto | Finalizzato alla pensione, ha un minimo obbligatorio annuale (circa 2.750,00 € per il 2025 salvo agevolazioni) e un massimale reddituale oltre il quale non si versa l’aliquota (circa 145.550,00 € per il 2025). È interamente deducibile ai fini fiscali. |
| Soggettivo facoltativo | 1,00% (aliquota modulare minima) o 8,00% (aliquota modulare massima) sul reddito professionale netto (ridotta al 7,50%) | Ha un contributo minimo modulare annuale (circa 250,00 € per il 2025) e un massimale contributivo oltre il quale non si versa l’aliquota (circa 145.550,00 € per il 2025). È interamente deducibile ai fini fiscali. |
| Integrativo | 4% sul volume d’affari IVA | Deve essere obbligatoriamente inserito in fattura e versato a Inarcassa. Non è deducibile per il professionista. Prevede un minimo annuale (circa 835,00 € per il 2025) e un massimo annuale (circa 191.300,00 € per il 2025). È previsto un contributo integrativo minimo, ridotto a 1/3 per i giovani iscritti. |
| Maternità o Paternità | Per la maternità è di 82,00 € e per la paternità è di 9,00 € | Importo fisso per garantire le prestazioni assistenziali. |
In Italia si può emettere una fattura senza Partita IVA soltanto se l’attività non è abituale (prestazione occasionale):
- lavoro svolto una tantum, senza continuità;
- compenso soggetto a ritenuta d’acconto del 20%;
- massimo 5.000,00 € lordi annui, oltre questa soglia scatta l’obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS;
- non è necessaria la Partita IVA;
- non c’è IVA (prestazione “fuori campo”).
Il professionisti non può usare solo il codice fiscale se l’attività:
- è abituale;
- è professionale;
- è continuativa;
- richiede iscrizione ad Albi o Ordini (ad esempio architetti, ingegneri, avvocati, commercialisti, psicologi ek geometri);
- supera i 5.000,00 € annui con prestazioni occasionali;
In tutti questi casi la legge impone l’apertura della partita IVA.
Se un iscritto Inarcassa prevede di conseguire un reddito professionale netto inferiore a 18.966,00 € nell’anno 2025, può richiedere la deroga al versamento del contributo soggettivo minimo.
In caso di deroga, il professionista verserà il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto, con la possibilità di integrare volontariamente i versamenti in seguito (riscatto) per coprire l’intera annualità contributiva.
La richiesta di deroga deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite l’area riservata Inarcassa On Line entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno (per il 2025, la scadenza è stata posticipata al 3 giugno).
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno.
Contributo soggettivo facoltativo
Il contributivo soggettivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, introdotta dal Regolamento Generale di Previdenza.
L’iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all’aliquota modulare applicata sul reddito fino al massimale contributivo indicati nella tabella B allegata. Tale contributo non può comunque essere inferiore all’importo minimo indicato in tale tabella.
Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative sanzioni e/o interessi.
Contributo integrativo
Il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA.
Contributo di maternità/paternità
Il contributo di maternità/paternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.
Esempi
Vediamo di seguito diversi esempi di come si effettuano i conteggi in una fattura di un professionista iscritto (regime ordinario o forfettario) a Inarcassa:
L’impossta di bollo va applicata, nella misura di 2,00 €, solo nei documenti fiscali dove il totale superiore a 77,47 € in assenza di IVA (regime forfettario); in fattura elettronica si indica con la dicitura “Bollo assolta sull’originale ai sensi DM 17/06/2014” mentre l’“imposta di bollo”, in fattura elettronica, si applica quando il totale netto è assoggettato a IVA (regime ordinario) e superiore al 77,47 €.
Se il bollo viene applicato da chi emette fattura si chiama “imposta di bollo” se invece è il committente si chiama “marca da bollo” ma il suo valore in fattura non cambia (2,00 €).
Regime forfettario
| Voce | Importo (€) | Calcolo | Note |
| Compensi professionali | 1.000,00 | --- | Base imponibile |
| Contributo Integrativo Inarcassa | 40,00 | 1.000,00 x 4% | 4% sul volume d’affari IVA |
| Base IVA | --- | --- | Compenso professionale + Contributo integrativo |
| IVA 0% | --- | --- | Regime forfettario |
| Totale Lordo | 1.040,00 | --- | Base IVA + IVA |
| Ritenuta d’Acconto | -200,00 | 1.000,00 x 20% | Base imponibile x Ritenuta d’Acconto |
| Netto a pagare | 840,00 | --- | Totale Lordo + Ritenuta d’Acconto |
Va applicata la ritenuta d’acconto del 20% sul solo compenso, non sulla rivalsa, se il cliente è:
- azienda;
- professionista;
- ente;
- pubblica amministrazione.
Regime ordinario
| Voce | Importo (€) | Calcolo | Note |
| Compensi professionali | 1.000,00 | --- | Base imponibile |
| Contributo Integrativo Inarcassa | 40,00 | 1.000,00 x 4% | 4% sul volume d’affari IVA |
| Base IVA | €1.040,00 | 1.000,00 + 40,00 | Compenso professionale + Contributo integrativo |
| IVA 22% | 228,80 | 1.040,00 x 22% | Regime ordinario |
| Totale Lordo | 1.268,80 | --- | Base IVA + IVA |
| Ritenuta d’Acconto | -200,00 | 1.000,00 x 20% | Base imponibile x Ritenuta d’Acconto |
| Netto a pagare | 1.068,80 | --- | Totale Lordo + Ritenuta d’Acconto |
Va applicata la ritenuta d’acconto del 20% sul solo compenso, non sulla rivalsa, se il cliente è:
- azienda;
- professionista;
- ente;
- pubblica amministrazione.
Gestione separata INPS
L’INPS è l’ente pubblico italiano che gestisce previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti, autonomi e alcune categorie speciali.
Il contributo INPS riguarda principalmente i liberi professionisti senza cassa privata (ad esempio consulenti, autonomi iscritti alla gestione separata INPS).
I professionisti iscritti a Inarcassa non versano contributi INPS sulla stessa prestazione, ma versano il contributo soggettivo e la rivalsa Inarcassa.
In regime ordinario, se il professionista è iscritto a Inarcassa e non ha alcuna rivalsa INPS, non vedrai alcuna voce INPS in fattura, perché la contribuzione è già inclusa nei versamenti a Inarcassa.
Nel caso di fatturazione, il professionista può addebitare al cliente la rivalsa contributiva, tipicamente 4% (simile a Inarcassa) per coprire parzialmente il contributo dovuto.
| Voce / Categoria | Inarcassa | Gestione Separata INPS |
| Chi deve iscriversi | Professionisti iscritti ad albi (ad esempio architetti e ingegneri) | Liberi professionisti senza cassa professionale, collaboratori occasionali, autonomi non iscritti ad albi |
| Contributo soggettivo | Sì, obbligatorio | Sì, obbligatorio |
| Contributo integrativo (rivalsa 4%) | Obbligatorio salvo esenzione | Facoltativa come rivalsa in fattura (tipicamente 4%) |
| Esenzione contributo integrativo | Professionista non addebita la rivalsa in fattura; non versa nulla a INPS | Non applicabile (la rivalsa INPS si applica solo se prevista dal professionista) |
| Versamento all’INPS | No, Inarcassa sostituisce l’INPS | Sì, alla Gestione Separata INPS |
| Indicazione in fattura | Rivalsa 4% separata o 0 € se esente | Rivalsa gestione separata INPS, tipicamente 4% sul compenso |
| IVA | Come previsto dal regime fiscale | Come previsto dal regime fiscale |
| Ritenuta | Solo se cliente sostituto d’imposta, sul compenso netto (non sulla rivalsa) | Solo se cliente sostituto d’imposta, sul compenso netto (non sulla rivalsa) |
Vi consigliamo, specialmente per i primi tempi in cui operate nella vostra professione di confrontarvi con il vostro consulente fiscale (Commercialista, Tributarista, Esperto contabile o Ragioniere).