ENASARCO - Guida aggiornata 2025
La Fondazione ENASARCO è un ente di previdenza complementare obbligatoria (secondo pilastro) sia per gli agenti e rappresentanti di commercio sia per i consulenti finanziari, svolge anche attività assistenziali ed ispettive.
L’Ente si occupa della gestione delle posizioni contributive attive dei suoi iscritti (agenti e aziende) obbligati alla contribuzione (pensioni di vecchiaia, invalidità, inabilità e per i superstiti).
Oltre a questo, d’intesa con il Ministero del Lavoro, esercita azioni di controllo sulle aziende mandanti al fine di garantire l’osservanza degli obblighi contributivi e sui rapporti di agenzia per verificarne la natura (attività di ispezione e vigilanza).
In questa guida vediamo come si emette una fattura ENASARCO (Ente Nazionale di ASsistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di COmmercio), obbligatoria per tutti gli agenti di commercio e i rappresentanti iscritti all’Ente nazionale di assistenza per agenti e rappresentanti.
Quando si emette fattura ENASARCO bisogna tener conto dei versamenti assistenziali previsti ed applicare la percentuale di ritenuta relativa all’anno di competenza delle provvigioni.
Il contributo ENASARCO non è paragonabile al versamento ad una cassa previdenziale perché non concorre alla determinazione dell’imponibile cui applicare l’aliquota IVA.
Il contributo ENARSACO deve essere gestito come una ritenuta previdenziale.
Questa guida ha finalità informativa. Per applicazioni fiscali specifiche e approfondite, si consiglia di consultare un commercialista o esperto di diritto del lavoro.
Aliquote
L’aliquota va applicata per anno di competenza: una fattura con il contributo ENASARCO relativo a provvigioni dell’anno 2021, quindi, dovrà essere emessa con l’aliquota prevista per lo stesso anno.
Le aliquote e il procedimento per il giusto calcolo della quota contributiva ENASARCO può avvenire da parte di:
- Agenti in forma individuale o società di persone: aliquota totale 17% (14% previdenziale + 3% solidarietà), ripartita 50% agente / 50% mandante ossia 8,5% a carico dell’agente e 8,5% a carico della mandante;
- Contributo facoltativo (a carico dell’agente): è opzionale, su base volontaria, per incrementare il montante contributivo.
Agenti operanti come società di capitali
L’attività dell’agente è svolta come società di capitali; le aliquote sono scaglionate e ripartite secondo il seguente schema.
| Scaglioni | Aliquota totale (%) | A carico del mandante (%) | A carico dell’agente (%) |
| Fino a 13.000,00 € | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| Tra i 13.00,01 € e i 20.000,00 € | 2,00 | 1,50 | 0,50 |
| Tra i 20.000,01 € e i 26.000,00 € | 1,00 | 0,75 | 0,25 |
| Oltre 26.000,01 € | 0,50 | 0,30 | 0,20 |
Il versamento dei contributi assistenziali è in parte a carico dell’agente e in parte spettante all’azienda preponente e non sono previsti né minimali né massimali sulle provvigioni.
Il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno (in caso di difetto della comunicazione sono in misura paritetica).
Il cambio di quote ha efficacia per la fondazione ENASARCO dal trimestre successivo della comunicazione.
Agenti operanti come impresa individuale o società di persone
L’agente svolge attività sotto forma di ditta individuale o società di persone.
In questo caso l’aliquota è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 17% di cui il 14% è previdenziale e il 3% a titolo di solidarietà.
La quota del 17% va ripartita al 50% tra agente e casa mandante quindi l’8,5% è a carico della ditta mandante, l’altra metà a carico dell’agente.
Per le societa di capitali (da 8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%, di cui il 3% a carico della casa mandante e 1% a carico dell’agente e/o società.
In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.
Contributo facoltativo
Il contributo facoltativo ha lo scopo di aumentare la quota contributiva dell’agente ed è a suo esclusivo carico e che abbia un rapporto di agenzia in essere.
L’ammontare del contributo volontario si determina:
- assumendo come base di calcolo la media aritmetica annua delle provvigioni liquidate all’agente negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria anche non consecutivi (ovvero,l’ultimo triennio di anzianità contributiva);
- applicando su tale base l’aliquota contributiva vigente al momento della presentazione della domanda di prosecuzione volontaria.
Il contributo volontario, così determinato, resta immutato anche nel caso di variazione dell’aliquota contributiva e comprende la quota da destinare alla solidarietà di categoria (contributo di solidarietà).
Il contributo volontario in nessun caso può essere inferiore al minimale vigente per l’agente monomandatario alla data del versamento, ugualmente comprensivo della quota di solidarietà, aumentato, anno per anno, secondo la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Massimali e minimali
Da gennaio di ogni anno, le quote contributive massimali e minimali sulle provvigioni sono state determinate per:
- Agenti plurimandatari;
- Agenti monomandatari.
I seguenti importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del FOI (tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al netto dei tabacchi.
Agenti plurimandatari
Per i plurimandatari il massimale provvigionale annuo è di 30.057,00 € mentre il minimale contributivo è di 507,00 €, versabili in quattro rate da 126,75 €.
La contribuzione massima annua è pari 5.109,69 € (30.057 € × 17%), versabili in quattro rate da 1.277,43 €.
I massimali e i minimali contributivi, nel caso di agente plurimandatario, si calcolano singolarmente per ogni azienda preponente.
Può accadere quindi che si raggiunga il massimale per una delle aziende mandanti, ma non per le altre.
Agenti monomandatari
Per i monomandatari (esercizio dell’attività per una sola casa mandante) il massimale provvigionale annuo è di 45.085,00 € mentre il minimale contributivo è di 1.011,00 €.
La contribuzione massima annua è pari 7.664,45 € (45.085 € × 17%), versabili in quattro rate da 1.916,12 €.
La quota che supera tali massimali andrà comunque comunicata, anche se su di essa non va versato alcun contributo.
Come specificato dalla Fondazione Enasarco per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
- produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato, sempre ché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell’anno il rapporto è stato improduttivo.
Ad esempio le provvigioni del mese di gennaio sono:
- Imponibile: 1.000,00 €;
- Iva 22%: 220,00 €;
- Totale fattura: 1.220,00 €;
- Ritenuta ENASARCO 8,50% su imponibile: 85,00 €;
- Ritenuta IRPEF 23% su 50% imponibile: 115,00 €;
- Netto a pagare: 1.020,00 € (1.000 + 220 - 85 - 115).
Versamento delle quote
I tempi e i modi per il versamento delle quote previdenziali è regolamentato dalla Fondazione ENASARCO.
Il versamento deve avvenire secondo una distinta conforme a quella richiesta sia di compilazione che di invio dalla Fondazione.
I contributi devono arrivare trimestralmente alla Fondazione entro il 20° giorno del mese successivo alla scadenza:
- 1° quarter (gennaio - marzo): entro il 20 maggio;
- 2° quarter (aprile - giugno): entro il 20 agosto;
- 3° quarter (luglio - settembre): entro il 20 novembre;
- 4° quarter (ottobre - dicembre): entro il 20 febbraio dell’anno successivo con aliquote dell’anno precedente.
Gli obblighi della Fondazione iniziano dal momento in cui riceve la quota contributiva e limitate ad esse purché non inferiori al minimale contributivo.
Per ulteriori approfondimenti leggi la guida alla ritenuta d’acconto.
ENASARCO e Fattura24
Qui di seguito riportiamo la procedura da seguire su Fattura24 per l’emissione di una fattura elettronica con l’inserimento della ritenuta previdenziale per la Fondazione ENASARCO.
Prima di procedere alla compilazione della fattura elettronica bisogna assicurarsi di aver effettuato la configurazione del profilo fiscale.
Cominciamo dalla schermata principale, la Dashboard.


Nel menu di sinistra clicca su CONFIGURAZIONE e, successivamente, sulla sotto sezione Profilo fiscale della sezione Profilo fiscale si accede alla seguente scheda.


Sulla base dei dati inseriti i calcoli in fattura saranno automatizzati, quindi è estremamente importante valorizzare tutti i campi nel modo corretto.
Nel campo Professione puoi selezionare quella di tuo interesse, in questo caso:
- Agente monomandatario;
- Agente plurimandatario.
Per questo esempio selezioniamo Agente monomandatario e i campi Regime fiscale, IVA e Periodicità li lasciamo invariati.
Come si può notare la scheda in questione si è aggiornata nel seguente modo.


Dall’immagine il sistema, in base alla scelta di Agente monomandatario, ha attivato i campi:
- + Aggiungi Ritenuta d’acconto;
- + Aggiungi Ritenuta previdenziale.
Ritenuta d’acconto
Da sistema il campo Ritenuta d’acconto è stato impostato al 23% su un totale dell’imponibile al 50% e da come potete vedere tutti e due i campi possono essere personalizzabili in base all’effettiva attività lavorativa.
Per quanto riguarda i campi Tipo e Causale, questi possono essere personalizzabili selezionando le seguenti voci:
- Tipo:
- Persona fisica (RT01);
- Persona giuridica (RT02);
- Causale: indicare la motivazione per la quale si deve calcolare la ritenuta di acconto.
Ritenuta previdenziale
Da sistema, quindi secondo le indicazioni della Fondazione ENASARCO, il campo ritenuta previdenziale ha un valore predefinito come anche il valore del campo massimale ritenuta e da come potete vedere tutti e due i campi possono essere personalizzabili.
Per il campo Tipo e Causale potete valorizzarli secondo le seguenti specifiche:
- Tipo:
- INPS (RT03);
- ENASARCO (RT04);
- ENPAM (RT05);
- Altro contributo previdenziale;
- Causale: indicare la motivazione per la quale si deve calcolare la ritenuta di acconto.
Se momentaneamente preferisci salvare i dati inseriti puoi cliccare su SALVA, o se non vuoi salvare nessun dato clicca su ESCI per uscire.
Esempi
Vediamo di seguito un esempio di conteggio per l’addebito di commissioni in una fattura ENASARCO tipica di un agente di commercio operante come ditta individuale, che non ha diritto alla riduzione della ritenuta.
Addebito delle commissioni
| Voce in fattura (ENASARCO) | Spesa (€) |
| Imponibile | 15.000,00 |
| IVA (22%) | 3.300,00 |
| Totale fattura | 18.300,00 |
| Ritenuta Enasarco (8,50% x Imponibile) | -1.275,00 |
| Ritenuta d’acconto [23% x (50% x Imponibile)] | -1.725,00 |
| Netto a pagare | 15.300,00 |
Agenti di vendita a domicilio
Per gli agenti operanti nell’ambito delle vendite a domicilio (porta a porta) la base imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto è costituita dalle provvigioni maturate ridotte del 22%.
| Voce in fattura (ENASARCO) | Spesa (€) |
| Imponibile | 15.000,00 |
| IVA (22%) | 3.300,00 |
| Totale fattura | 18.300,00 |
| Ritenuta Enasarco (8,50% x Imponibile) | -1.275,00 |
| Ritenuta d’acconto [23% x (75% x Imponibile)] | -2,691,00 |
| Netto a pagare | 14.334,00 |