Il codice di attività è un sistema di codifica formato da cifre e lettere che definisce il genere di attività svolta da un’azienda.
Per il codice di attività si prende come schema di riferimento la classificazione ATECO: un codice con valore statistico (non legale) che può essere utilizzato nelle operazioni di denuncia o di registrazione della propria attività all’Agenzia delle Entrate.
L’entrata in vigore del codice attività la si deve al Provvedimento del 16 novembre 2007 da parte dell’Agenzia delle Entrate; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.
I codici di classificazione delle attività economiche riportati nella tabella ATECO sono configurati in sei cifre e, ove richiesta, è obbligatoria l’indicazione di tutte le sei cifre che compongono ciascun codice.
La tabella ATECO costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea (Regolamento n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006).
La ATECO fino alla V cifra è stata definita da un apposito Comitato cui hanno partecipato rappresentanti della Pubblica Amministrazione ed associazioni di categoria, mentre l’estensione alla VI cifra è frutto della collaborazione tra ISTAT, Agenzia delle Entrate ed UnionCamere.
Nell’ambito dei progetti volti a semplificare gli adempimenti amministrativi, la ATECO viene adottata quale
unica e comune regola di classificazione da parte della Pubblica Amministrazione.
La tabella ATECO viene adottata dall’Agenzia delle Entrate in sostituzione della tabella ATECOFIN, approvata con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 e in vigore fino al 31 dicembre 2007.
I codici delle attività economiche contenuti nella tabella ATECO devono essere utilizzati negli atti e dichiarazioni da
presentare all’Agenzia delle entrate e in tutti gli altri adempimenti, qualora richiesto, da porre in essere con la medesima Agenzia.
Fanno eccezione le dichiarazioni annuali presentate utilizzando modelli dove è prevista l’indicazione del codice dell’attività economica in cinque cifre.
Nel provvedimento è precisato che l’adozione della tabella ATECO non comporta l’obbligo di presentare una apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l’utilizzo dei modelli AA7, AA9, o ANR.
Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati effettuata ai sensi della norma sopra citata, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova tabella ATECO.
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