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Aiuti di Stato

È una locuzione utilizzata per indicare l’intervento economico dello Stato (a livello nazionale, regionale o locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere imprese o attività produttive in difficoltà.

Secondo il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) precisa che esistono quattro condizioni che devono esistere perché si considerino gli interventi come aiuti di Stato indipendentemente dalla loro forma (ad esempio sovvenzione, prestito a tasso agevolato, garanzia contro un corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di immobili o acquisizione di servizi a condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, ecc.):

  • origine statale dell’aiuto;
  • esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese o produzioni;
  • esistenza di un impatto sulla concorrenza;
  • idoneità ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

Gli aiuti di Stato si dividono in tre categorie:

  • Aiuti de minimis: sono agevolazioni d’importanza minore perché di piccoli importi per non alterare la libera concorrenza (Reg. (UE) n. 1407/2013 e dal Reg. (UE) n. 360/2012);
  • Aiuti notificati: sono agevolazioni che prevedono l’obbligo di notifica preliminare (allo stadio di progetto) con successiva autorizzazione in assenza di essa risultano agevolazioni illegittime;
  • Aiuti esenti dall’obbligo di notifica: sono agevolazioni regolamentate che non hanno l’obbligo della notifica; Da alcuni anni la Commissione ha adottato alcuni regolamenti (e una decisione) che esentano gli Stati membri dall’obbligo di previa notifica e comprendono aiuti:
    • ai poli di innovazione;
    • ai danni arrecati dalle calamità naturali;
    • per le infrastrutture a banda larga;
    • per la cultura e la conservazione del patrimonio;
    • per lo sport e infrastrutture multifunzionali ricreative;
    • agli investimenti per le infrastrutture locali.

Secondo il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) esiste il principio dell’incompatibilità con il mercato interno perché, gli aiuti di Stato, potrebbero procurare un vantaggio ad una o più imprese con un impatto sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e per questo tutte le sovvenzioni (art. 107, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 93 e 106, paragrafo 2) che devono essere vagliate e approvate dalla Commissione europea.

Una volta che i progetti di legge per le sovvenzioni vengono notificati alla Commissione europea verrà, di conseguenza, avviato il procedimento formale di esame per verificare che il provvedimento notificato non potrà darne esecuzione (principio di sospensione o stand still) fino a quando la Commissione europea non avrà preso una decisione:

  • positiva: l’aiuto compatibile;
  • negativa: la misura è incompatibile e, nel caso l’aiuto sia stato già erogato, ne ordina il recupero;
  • condizionale: la misura è compatibile, ma assoggetta la sua attuazione a condizioni.

Il Servizio aiuti di Stato del Dipartimento per gli Affari Europei (nel caso del Governo italiano) può effettuare una prima verifica sommaria della compatibilità europea delle misure che si dovrebbero adottare dai progetti di legge per le sovvenzioni e, laddove questi progetti siano sottoposti alla sua valutazione da parte dei soggetti proponenti, svolge il monitoraggio delle procedure di valutazione di maggior rilevo avviate dalla Commissione europea.

Le persone fisiche devono dichiarare nel quadro RS (modello dei Redditi da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni - quadro RE) compilando le i campi presenti nel rigo RS401 e RS402 (per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo utilizzando un modulo per ogni rigo compilato).

Il rigo RS401 deve essere compilato dai soggetti che hanno beneficiato degli:

  • aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis");
  • aiuti subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti Provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione nella quale sono riportati (c.d. "aiuti semi-automatici");
  • aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura / pesca / acquacoltura, da registrare nei registri SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole).

Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti i cui presupposti per la fruizione, alla tabella Codici aiuti di Stato e anche per gli aiuti maturati nel 2020 ma non fruiti nel medesimo periodo.

Le informazioni contenute nel prospetto aiuti di Stato sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per la registrazione, dello stesso, nel RNA (Registro Nazionale degli Aiuti) per il monitoraggio e controllo necessario al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea.

Nel caso di aiuti multipli andrà compilato un distinto rigo (RS401) utilizzando un modulo per ogni rigo compilato anche nel caso in cui l’aiuto complessivo riguarda progetti d’investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo (nei righi successivi al primo, non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17).

Per la compilazione del rigo RS401 bisogna inserire, nella colonna 1, l’aiuto (di Stato o l’aiuto “de minimis”) che si dovrebbe ricevere nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella Codici aiuti di Stato (la tabella varia in base alle politiche industriali del Governo in carica e per questo vi consigliamo di andarla a vedere in fondo al manuale delle “Istruzioni per la compilazione” pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate) in vigore per l’anno di presentazione modello dei Redditi (è unica per tutti i modelli REDDITI ed è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto).

Nella colonna 2 inserire il codice regione (regione o provincia autonoma) prendendolo dalla tabella TO (codici delle Regioni e delle Province autonome) pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e riportata qui di seguito:

RegioneCodice RegioneRegioneCodice Regione
Abruzzo1Molise12
Basilicata2Piemonte13
Bolzano3Puglia14
Calabria4Sardegna15
Campania5Sicilia16
Emilia Romagna6Toscana17
Friulia Venezia Giulia7Trento18
Lazio8Umbria19
Liguria9Vale D’Aosta20
Lombardia10Veneto21
Marche11------

Le colonne da 3 a 11 andranno compilate solo se nella colonna 1 è stato inserito il codice residuale 999 (questo codice andrò usato nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti non espressamente - in modo inequivocabile, esplicito o perentorio - ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”) prendendo i dati della norma che disciplina (se ci sono più articoli e/o da più commi e/o da più lettere si deve riportare solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l’articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l’agevolazione da indicare nel quadro specifico) il regime di aiuti.

Nella colonna 4 occorre indicare una delle seguenti tipologie di normativa indicando il relativo codice:

  • D.L. (Decreto Legge): codice 1;
  • D.Lgs. (Decreto Legislativo): codice 2;
  • L. (Legge): codice 3;
  • L.R. (Legge Regionale/Provinciale): codice 4;
  • D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica): codice 5.

La colonna 11A andrà compilata, solo, se nella colonna 1 è stato inserito il codice residuale 999 (questo codice va unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti non espressamente - in modo inequivocabile, esplicito o perentorio - ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”) riportando il codice CAR (Codice Identificativo nel Registro) che identifica la misura agevolativa ed è reperibile nella sezione Trasparenza Soggetti Concedenti del RNA (Registro Nazionale degli Aiuti); la compilazione di questa colonna esclude la compilazione delle colonne da 4 a 11.

Nella colonna 12 devi inserire il codice associato alla tua natura giuridica (forma giuridica) pubblicato dall’Agenzia delle Entrate (Istruzioni per la compilazione) e che riportiamo qui di seguito:

Natura Giuridica
CodiceDescrizioneCodiceDescrizione
AFAltre formeIDIstituto di credito di diritto pubblico
ACAssociazioneIRIstituto religioso
AIAssociazione impresaMAMutua assicurazione
PAAssociazione in partecipazionePFPersona fisica
ATAzienda autonoma statalePCPiccola società cooperativa
AMAzienda municipalePSPiccola società cooperativa a responsabilità limitata
APAzienda provincialeAUSocietà per azioni con socio unico
ARAzienda regionaleSRSocietà a responsabilità limitata
AZAzienda specialeRRSocietà a responsabilità limitata a capitale ridotto
LLAzienda speciale (d.lgs. 267/2000)SUSocietà a responsabilità limitata con unico socio
ALAzienda speciale di ente localeRSSocietà a responsabilità limitata semplificata
CEComunione ereditariaSASocietà anonima
COConsorzioCNSocietà consortile
CCConsorzio con attività esternaSLSocietà consortile a responsabilità limitata
CZConsorzio (d.lgs. 267/2000)OSSocietà consortile cooperativa a responsabilità limitata
CFConsorzio fidiAESocietà consortile in accomandita semplice
CRConsorzio intercomunaleANSocietà consortile in nome collettivo
CMConsorzio municipaleSOSocietà consortile per azioni
CSConsorzio senza attività esternaSCSocietà cooperativa
RCContratto di rete dotato di soggettività giuridicaCISocietà cooperativa a responsabilità illimitata
OOCooperativa socialeCLSocietà cooperativa a responsabilità limitata
ENEnteOCSocietà cooperativa consortile
ESEnte (l.r. 21-12-93, n.88)SGSocietà cooperativa europea
EDEnte diritto pubblicoSSSocietà costituita in base a leggi di altro stato
EEEnte ecclesiasticoSFSocietà di fatto
EREnte ecclesiastico civilmente riconosciutoSMSocietà di mutuo soccorso
EIEnte impresaSDSocietà europea
EMEnte moraleAASocietà in accomandita per azioni
ECEnte pubblico commercialeASSocietà in accomandita semplice
EPEnte pubblico economicoSNSocietà in nome collettivo
ELEnte socialeSISocietà irregolare
FOFondazioneSZSocietà non prevista dalla legislazione italiana
FIFondazione impresaSPSocietà per azioni
GEGruppo europeo di interesse economicoSESocietà semplice
IFImpresa familiareSVSocietà tra professionisti
DIImpresa individualeSTSoggetto estero
ICIstituto di credito

Nella colonna 13 bisogna indicare la dimensione dell’impresa secondo la classificazione delle PMI (Piccole e Medie Imprese) riportando uno dei seguenti codici:

  • micro impresa: codice 1;
  • piccola impresa: codice 2;
  • media impresa: codice 3;
  • grande impresa: codice 4;
  • grande impresa: codice 5;
  • non classificabile (solo per i soggetti pubblici): codice 5.

Nella colonna 14 va indicato il codice ATECO (ATtività ECOnomiche).

Nella colonna 15 va indicato il settore dell’aiuto fruito dal beneficiario (in questo caso non riportiamo nessun codice perché potrebbero variare in base alle politiche economiche messe in atto al Governo in carica), riportando uno dei seguenti codici:

Nel caso in cui nella colonna 15 (codice 3) sia stato indicato il settore SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) bisogna indicare nella colonna 16 va indicato il codice SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale):

  • Edilizia Sociale: codice 1;
  • Servizi di rete settore Energia: codice 2;
  • Servizi di telecomunicazioni compresa la banda larga: codice 3;
  • Servizi finanziari: codice 4;
  • Servizi postali: codice 5;
  • Trasporto terrestre passeggeri - Ferroviario: codice 6;
  • Trasporto marittimo: codice 7;
  • Trasporto Aereo: codice 8;
  • Servizi di radiodiffusione radiotelevisiva: codice 9;
  • Servizi di rete settore Acqua: codice 10;
  • Servizi di rete settore Gas: codice 11;
  • Trasporto terrestre passeggeri - Strada: codice 12;
  • Servizi sanitari o sociali: codice 13.

Nella colonna 17 devi inserire l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante, consistente nel risparmio d’imposta o nel credito d’imposta (se sono stati compilati più righi per la medesima agevolazione allora devi riportare la somma degli importi indicati nella colonna 29 di tutti i righi compilati)

Nelle colonne da 18 a 29 devi riportare i dati dei singoli progetti se non è prevista alcuna localizzazione di progetto le colonne da 20 a 25 non devono essere compilate perché le informazioni richieste sono riferite alla sede dell’impresa:

  • colonne 18 e 19: indicare la data di inizio e di fine del progetto (da non compilare se le date di inizio e fine coincidono nel periodo d’imposta);
  • colonne 20 e 21: indicare i codici della regione e del comune;
  • colonna 25: indicare il codice obiettivo (Codici aiuti di Stato);
  • colonna 26: indicare la tipologia del costo sostenuto (deve essere compatibile con quello previsto per la misura di aiuto) e riportare il relativo codice:
    • Terreni (materiali): codice 1;
    • Immobili (materiali): codice 2;
    • Impianti/Macchinari/Attrezzature (materiali): codice 3;
    • Progettazione/studi/consulenze (materiali): codice 4;
    • Licenze (immateriali): codice 5;
    • Know-How: codice 6;
    • Conoscenze Tecniche Non Brevettate (immateriali): codice 7;
    • Marchi (immateriali): codice 8;
    • Diritti Di Brevetto (immateriali): codice 9;
    • Formazione Professionale (costi del personale): codice 10;
    • Costo del personale (costi del personale): codice 11;
    • Materie prime, di consumo e merci: codice 12;
    • Servizi - Servizi professionali: codice 13;
    • Oneri diversi di gestione: codice 14;
    • Costo di strumenti e attrezzature (ammortamenti): codice 15;
    • Costo dei fabbricati e dei terreni (ammortamenti): codice 16;
    • Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato (ammortamenti): codice 17;
    • Spese generali (costi generali): codice 18;
    • Oneri finanziari: codice 19;
    • Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari: codice 20;
    • Altri servizi (servizi): codice 21.

Nel rigo RS402 devi riportare (aiuti de minimis) i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare un’impresa unica (art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013).

Perché sussista il concetto di imprese unica devono esiste almeno una delle relazioni seguenti in cui un’impresa:

  • detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • risultasse azionista o socia di un’altra impresa e controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

In assenza di impresa unica e/o nella situazione descritta nel periodo precedente, il presente rigo non va compilato e va barrata la casella Assenza impresa unica.