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Che cos'è il rimborso IVA?

Il rimborso IVA è un'operazione contabile che il contribuente con partita IVA richiede in presenza di un credito, maturato durante l’anno solare, o il triennio.

L’importo relativo al rimborso dell’IVA si calcola sottraendo gli importi IVA delle fatture passive dagli importi IVA delle fatture attive. Maturato il credito IVA nei confronti dello Stato, è possibile richiederne il rimborso o compensarlo con l’IVA da versare.

Novità e caratteristiche

Con il decreto 193/2016 la soglia limite del rimborso IVA di 15.000,00 € è stata spostata a 30.000,00 € senza l’obbligo di presentare documenti e attestazioni.

Tali agevolazioni vengono applicate per i soggetti a rischio, come le aziende o freelance che sono in attività da meno di due anni e/o con carichi pendenti.

Al fine di ricevere il rimborso prima del termine dell’anno, il contribuente dovrà maturare, nel trimestre, circa 2.000,00 € di credito IVA.

Inoltre, dovrà presentare richiesta di rimborso entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La richiesta va inoltrata in via telematica, dopo aver compilato il modello IVA RT.

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.

IVA infrannuale

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto come rimborso:

  • dai contribuenti che:
    • esercitano, esclusivamente o prevalentemente, attività che comportano imposte con aliquote inferiori alle imposte relative agli acquisti e alle importazioni;
    • effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del d.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
    • hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti:
    • non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del d.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
    • che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate.

In alternativa, è possibile utilizzare il credito maturato per il pagamento di un’imposta maturata in un periodo differente; tale modalità viene denominata Compensazione Verticale; ed è diversa dalla Compensazione Orizzontale che fa riferimento al pagamento di un’imposta differente.