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Che cos'è il reverse charge?

Il reverse charge (inversione contabile) è un meccanismo che permette di fare l’inversione contabile dell’IVA direttamente sul destinatario della cessione del bene o del servizio; l’IVA da norma si contabilizza sul cedente.

Generalmente, il fornitore (cedente) applica l’IVA in fattura affinchè questa venga saldata dal suo cliente (cessionario). Sarà poi cura del fornitore versarla all’erario.

Con l’adozione del reverse charge, è possibile invertire questo iter e fare in modo che l’onere di versamento dell’aliquota IVA, allo Stato, non ricada più sul cedente (fornitore) ma direttamente sul cessionario (cliente) per conto del cedente.

La novità in assoluto del reverse charge è lo spostamento del carico tributario dell’IVA dal cedente al destinatario ed è stato creato per contrastare le frodi IVA ancora presenti in particolari settori.

Requisiti

Entrambi i soggetti devono essere contribuenti passivi d’imposta (IVA) devono essere entrambi titolari di partita IVA, con obbligo di registrazione e residenti nel territorio italiano.

Applicazione e emissione

La procedura è la seguente:

  • il venditore non applica l’IVA quando emette la fattura per il cliente;
  • il cliente integra, l’importo della fattura ricevuta, con l’aliquota IVA inerente l’ operazione in fattura e, successivamente, procede con la duplice registrazione:
    • registro acquisti;
    • registro vendite.

Per poter applicare il reverse charge, si può procedere in due modi (artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. 633/1972):

  • il cliente emette un’autofattura al posto del venditore e, successivamente, fa una doppia annotazione della stessa sul registro:
    • fatture e/o corrispettivi;
    • acquisto;
  • riceve dal venditore la fattura senza IVA e, successivamente, la integra annotandola nei registri:
    • fatture e/o corrispettivi;
    • acquisti.

I soggetti e beni interessati

L’inversione contabile si applica nei seguenti ambiti:

  • edili;
  • per la cessione di fabbricati o parte di essi;
  • telefonia;
  • per la cessione di pc, accessori o parti;
  • oro;
  • servizi di pulizia;
  • installazione impianti;
  • transazioni con discount;
  • enti pubblici;
  • enti privati;
  • consorzi;
  • associazioni.

Reverse charge e la fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’utilizzo del reverse charge, per le aziende operative in UE o in extra UE, nell’ambito della fatturazione elettronica, ricordando la non obbligatorietà di emissione della fattura elettronica bensì solo l’obbligo di trasmissione del dato, esterometro (circolare 14/E del 2019 e dalla FAQ 36 del 07/2019).

Per quanto riguarda le operazioni sul territorio italiano, l’invio è facoltativo e non esiste l’obbligo di trasmissione dell’autofattura allo SdI.

Nel caso in cui si adotti la natura N6 in fattura, si dichiara di emettere un documento per l’inversione dell’adempimento contabile; in base alla normativa in vigore (artt. 24, 24 e 25 del d.P.R. 633/1972) per questa operazione è prevista unicamente l’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota dell’imposta dovuta.

I contribuenti che ricevono la fattura senza l’addebito dell’IVA non devono generare altri documenti in formato digitale per integrare la fattura.

Normativa giuridica

La normativa vigente (art. 17, comma 1 del d.P.R. 633/1972 e alla direttiva n. 2006/112/CE) definisce ai fini dell’IVA, per la cessione di beni e/o prestazioni di servizi, il principio generale della figura del debitore d’imposta come colui che, durante l’esercizio dell’attività (impresa, arti, professioni), effettua operazioni considerate rilevanti per lo Stato.

Tuttavia, per alcune operazioni, è previsto che il debitore d’imposta sia un soggetto passivo verso il quale tali operazioni vengano effettuate con l’inversione di imposta (reverse charge).