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Che cos'è il rappresentante fiscale?

Il rappresentante fiscale è un operatore incaricato all’adempimento degli obblighi IVA a carico di un soggetto estero; viene nominato da un’azienda estera e la rappresenta per gestire, in Italia, la fatturazione e la contabilità.

Nel caso in cui il Rappresentante Fiscale fosse un operatore con partita IVA, sarà necessario gestire la rappresentanza fiscale con una partita IVA diversa da quella della sua attività principale.

La sua esistenza viene disciplinata dall’articolo 17 del d.P.R. n: 633/1972.

La nomina del rappresentate può essere:

  • obbligatoria: nel caso in cui la transazione che avviene nel territorio nazionale sia assoggetta ad IVA ed ai relativi obblighi;
  • facoltativa: nel caso in cui un soggetto non residente debba detrarre l’IVA pagata sugli acquisti o debba far valere un diritto.

Le nomine vanno dichiarate antecedentemente la prima operazione per informare i fornitori.

Nomina

Il Rappresentante Fiscale viene nominato con un atto pubblico, una scrittura privata registrata o attraverso una lettera consegnata e registrata presso l’Agenzia delle Entrate (articolo 1, comma 4, del d.P.R. n. 441/1997).

Può essere nominato, anche, con atto pubblico estero autenticato dal notaio di Stato estero aderente alla convenzione dell'AJA (Legge n. 1253/66) e munito del timbro Apostille, oppure riconosciuto dal Console Generale d’Italia presso lo Stato estero.

Convenzione dell’Aja

È un trattato internazionale redatto dalla HCCH (Hague Conference on Private International Law) e adottato durante la conferenza dell’Aja sul Diritto Internazionale Privato (5 ottobre 1961).

La convenzione abolisce le barriere legali sugli atti pubblici stranieri un documento emesso in uno dei Paesi aderenti può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri Stati aderenti.

È nota anche come convenzione sull’apostilla o trattato sull’apostilla; se tra due Stati si applica la convenzione si certifica automaticamente la validità di un documento senza un’ulteriore doppia certificazione tra il Paese di origine e il Paese ricevente.

Obblighi del rappresentante

Nello svolgimento del suo ruolo, il rappresentante fiscale è obbligato ad espletare gli oneri legati alla gestione della fatturazione e della contabilità.

I dati del rappresentante fiscale e dell’azienda estera devono essere sempre riportati nella fattura di acquisto o di vendita.

Ciò significa provvedere:

  • alla contabilizzazione dell’attivo;
  • alla contabilizzazione del passivo;
  • al versamento dell’IVA all’Erario nei termini normativi;
  • alla liquidazione periodiche dell’IVA;
  • alle dichiarazioni annuale dell’IVA.

Per quanto riguarda l’attivo, la fatturazione può prevedere l’applicazione di un’aliquota IVA nazionale al cliente che riceve una fattura per l’operazione estera.

L’azienda estera può emette fattura senza IVA (reverse charge); in questo caso, il cliente dovrà provvedere ad emettere un’autofattura.

Nel caso in cui l’azienda estera registri unicamente operazioni non rilevanti ai fini IVA, è possibile nominare un rappresentante fiscale leggero, che rappresenti l’ente estero solo nella compilazione dell’INTRASTAT.

Regime MOSS

Un’alternativa al rappresentante fiscale è il regime MOSS, una soluzione adatta alle partite IVA che operano con un e-commerce.

Il regime MOSS è utilizzato nell’e-commerce a livello europeo nel mercato B2C. Evita l’obbligo di registrarsi in tutti i Paesi in cui si opera al fine di adempiere ai relativi obblighi fiscali.