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Valore di liquidazione

Valore di liquidazione del patrimonio

Rappresenta il valore economico, ossia patrimoniale, di un’azienda nel momento in cui cessa la propria attività in ipotesi di liquidazione giudiziale (procedura legale che sostituisce il fallimento e si attiva quando un’impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente i propri debiti, quindi insolvente), ossia nel caso di “liquidazione giudiziaria” (mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e a ripartire il ricavato tra i creditori in base alla graduazione dei loro crediti).

Il “valore di liquidazione” viene determinato dal ricavo per la messa in vendita sul mercato del complesso dei cespiti attivi (beni durevoli di proprietà di un’azienda o di un’entità, che sono utilizzati per più di un anno a scopo produttivo e che possono essere ammortizzati), al netto delle passività (“debiti” ossia la differenza tra le “attività aziendali” e le “passività aziendali” ossia il “valore residuo” delle “risorse aziendali” dopo aver sottratto i “debiti” e le “obbligazioni”) in essere.

Il valore di liquidazione rientra, nel “Codice della Crisi e dell’Insolvenza” (art. 87, comma 1, lt. c)) del diritto commerciale, nelle proposte concordatarie per verificare l’equità e la fattibilità di un eventuale concordato preventivo o di altre misure di ristrutturazione aziendale.

Il valore di liquidazione del patrimonio è un parametro del giudizio per una valutazione di natura comparativa sulla convenienza di una soluzione concordataria rispetto ad una soluzione liquidatoria; in entrambi gli scenari liquidatori dell’attivo ottenibile dovrà essere ripartito a favore di ciascun creditore (“absolute priority rule” ossia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione).

Per quanto riguardano i flussi di cassa prodotti dal debitore nella fase di determinazione del valore della proposta concordataria bisogna definire se i maggiori flussi di cassa siano vincolati per essere distribuiti ai creditori e distribuibili secondo la regola della priorità relativa (nel contesto delle procedure di ristrutturazione aziendale, indica che le classi di creditori dissenzienti devono ricevere un trattamento almeno tanto favorevole quanto le altre classi dello stesso rango, e più favorevole rispetto alle classi inferiori).

Il valore di liquidazione del patrimonio, nel caso di concordato preventivo per le società di persone, deve tener conto se, in caso di liquidazione giudiziale, considerare, o no, il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti sarebbe estesa l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 256 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

I criteri di determinazione del valore di liquidazione richiedono di identificare la parte del patrimonio soggetta alla absolute priority rule (regola distributiva tra creditori e azionisti del valore di un’impresa riorganizzata) e la parte in cui vige la regola della priorità relativa (classi di creditori dissenzienti devono ricevere un trattamento almeno tanto favorevole quanto le altre classi dello stesso rango, e più favorevole rispetto alle classi inferiori).

In sostanza il curatore della liquidazione giudiziale dovrà avere un approccio con prospettiva dinamica, che privilegi l’ipotesi di vendita unitaria dell’azienda nello stato di fatto in cui si trova (in assenza di interventi di ristrutturazione) e senza redarre il bilancio (art. 2423 bis c.c.) valide in caso di continuità dell’attività non in caso di liquidazione dell’attivo (esercizio provvisorio).