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Imposta di bollo

Ha una natura giuridica mista, in quanto a volte si configura come imposta e a volte come tassa, e viene applicata alla produzione, richiesta o presentazione di determinati documenti (atti civili, commerciali, giudiziali ed extragiudiziali, sugli avvisi, sui manifesti).

Nel primo caso (imposta) della natura giuridica mista, i contribuenti devono presentare una dichiarazione consuntiva da presentare entro i mesi di gennaio o febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 15-bis deld.P.R.R 642/1972) nota come dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale (art.15 d.P.R. n. 642/1972) contenente il numero degli atti e documenti emessi (distinti per voce di tariffa) utilizzando l'apposito modello e trasmesso in via telematica direttamente dal dichiarante o tramite intermediario abilitati (ad esempio un CAF).

In merito alla sua applicazione nei documenti elettronici consigliamo un confronto con il consulente fiscale (Commercialista, Tributarista; Esperto contabile e/o Ragioniere) perché in linea generale l'imposta di bollo (nella misura di 2,00 €) deve essere applicata alle fatture (elettroniche e cartacee) emesse senza addebito di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) quando, queste, superano un importo superiore a 77,47 €; al di sotto di questo valore, sempre in linea generale, la marca da bollo (imposta di bollo) non deve essere applicata (bollo virtuale); esistono in merito molte casistiche come ad esempio:

  • Operazioni con l'imposta di bollo:
    • Art. 8 c) e 8 bis (d.P.R. 633/1972);
    • Operazioni ESCLUSE (ex-art. 15);
    • Art. 2, 3, 4, 5 e 7 (d.P.R.19 633/72);
    • Art 1 commi 54-89 l. 190/2014 e s.m. (d.P.R. 633/1972): regime forfettario;
    • Art. 27 commi 1 e 2 d.l. 98/2011 (d.P.R. 633/1972): regime di vantaggio o dei minimi;
    • Operazioni ESENTI (ex-art. 10, d.P.R. 633/1972);
  • Operazioni senza imposta di bollo:
    • Operazione imponibile IVA (4%, 10%, 22%);
    • Art. 17 (d.P.R. 633/1972): inversione contabile nazionale;
    • Art. 17-ter (d.P.R. 633/1972): split payment alla PA;
    • Art. 74 (d.P.R. 633/72): IVA assolta all’origine;
    • Operazioni NON IMPONIBILI (ex artt. 8, 9 e art. 6, comma 5, DL 331/93).

Nel caso delle prestazioni sanitarie (Risoluzione n. 444/E/2008) ricordiamo che:

  • va assolta su ogni fattura medica (nel caso sia esente, art. 10, comma 1, n. 18 del d.P.R. n. 633/72) superiore ad 77,47 €;
  • il soggetto tenuto all’applicazione è colui che emette il documento fiscale (medico);
  • è facoltà del prestatore (medico) addebitare l’importo dell’imposta al paziente;
  • il paziente (cliente) e il medico (prestatore) ai fini fiscali sono solidalmente responsabili per la mancata applicazione dell’imposta di bollo.

È un’imposta indiretta (d.P.R. 642/1972) e si applica a tutti gli atti indicati nella Tariffa allegata:

  • all'origine:
    • Atti, documenti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali;
    • Certificati di successione;
    • Domande, denunce ed atti presentati all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica o supporto informatico;
    • Domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale presentati alla Camera di Commercio o all’Ufficio Italiano di brevetti e marchi inviate per via telematica o con supporto informatico;
    • Certificazioni e atti stragiudiziali di organi giurisdizionali;
    • Atti aventi ad oggetto la costituzioni, modificazione, trasferimento o rinuncia di diritti reali di godimento su beni immobili che comportano (o meno) formalità nel registro delle imprese;
    • Atti di società da depositarsi presso il registro delle imprese;
    • Atti relativi a cessioni di quote di società di persone, cessione di azienda (senza immobili), conferimento d’azienda (senza immobili), costituzione o cancellazione di pegno su partecipazioni di s.r.l. o società di persone;
    • Vaglia cambiari all’ordine di banche;
    • Cambiali emesse e pagabili in Italia o emesse nello Stato e Pagabili all’estero;
    • Assegni bancari e circolari;
    • Estratti conto bancari, postali e rendiconto dei libretti di risparmio;
    • Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari (compresi depositi bancari e postali);
    • Documenti di carattere commerciale, negoziati, consegnati per l’incasso presso aziende ed istituti di credito;
    • Libri e registri contabili obbligatori secondo il Codice Civile;
    • Fatture, note, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore se di importo superiore a € 77,47;
  • in caso d'uso:
    • Documenti attestanti movimenti di denaro tra società madre e filiali, o comunque impresa centrale ed ausiliarie;
    • Atti, documenti e registri provenienti dall’estero con contenuto che corrisponde ad atti soggetti ad imposta nello Stato;
    • Cambiali provenienti dall’estero;
    • Biglietti del lotto, lotterie e cartelle delle tombole autorizzate;
    • Documenti di trasporto;
    • Note di consegna merce;
  • ma esenti:
    • Cambiali finanziarie emesse in forma dematerializzata;
    • Scritture private per la costituzione di s.r.l.;
    • Fatture, note, ricevute e quietanze relative ad operazioni soggette (o meno) ad IVA ma di importo inferiore a € 77,47;
    • Fatture, note, ricevute e quietanze relative ad operazioni riguardanti cessioni intracomunitarie;
    • Estratti conto di importi non superiori a € 77,47;
    • Contratti di lavoro e di impiego;
    • Buoni acquisto di importi non superiori a € 77,47;
    • Contratti, dichiarazioni e documenti generati o richiesti da Onlus, federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (ad eccezione delle società ed associazioni dilettantistiche);
    • Atti costitutivi organizzazioni di volontariato;
    • Domande per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo;
    • Atti inerenti l’iscrizione nel registro delle imprese delle start-up innovative;
    • Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà;
    • Atti, verbali, copie ricorsi depositati presso le Commissioni Tributarie;
    • Atti e documenti relativi ad accertamenti e riscossione dei tributi;
    • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

L’imposta è pagata dal soggetto che genera l’atto, o da colui che lo utilizza, nel momento in cui viene creato o nel momento in cui viene utilizzato (in caso d’uso), con versamento postale o in modo virtuale.

Il valore dell’imposta di bollo da pagare può essere in:

  • misura fissa: prescindendo dal valore indicato nel documento, ad esempio per gli estratti conto, documenti di carattere commerciale, atti rogati o autenticati dai notai o pubblici ufficiali;
  • misura proporzionale: per cambiali, comunicazioni periodiche alla clientela, libri contabili che può variare:
    • in misura percentuale sull’importo indicato nell’atto;
    • per foglio con cui l’importo dell’imposta aumenta all’aumentare del numero dei fogli utilizzati (ciascun foglio è considerato composto da 4 pagine);
    • per copia con cui l’imposta dovuta varia in funzione delle copie, totali o parziali, dei documenti per cui si richiede l’attestazione della conformità all’originale;
    • per tabulati meccanici con cui l’imposta dovuta sarà determinata dalle linee effettivamente utilizzate (la maggiore imposta scatta ogni 100 linee o frazioni).

Nel caso di imposta proporzionale gli importi saranno arrotondati all’unità di euro, e quindi:

  • per eccesso (tra 0,05 € e 0,09 €);
  • per difetto (tra 0,01 € e 0,04 €).

La misura minima del bollo è di 0,50 € per le cambiali e vaglia cambiari e di 1,00 € per gli altri documenti.

Vedi: Bollo