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Fatturazione elettronica e DATA della fattura

Una domanda molto frequente che i contribuenti si pongono da quando è stata introdotta la fattura elettronica è: quale data bisogna indicare nel campo DATA del file xml della fattura elettronica?.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 14 del 17/06/0219

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a tale quesito, in particolare, con l'ormai notissima Circolare 14E del 17 giugno 2019, dal titolo Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica.

Naturalmente, la Circolare va letta confrontandola anche con tutte le altre modifiche apportate dal d.l. 119/2018 al d.P.R. 633/1972 sull’IVA, e così, in particolare, anche con le aggiunte e le eliminazioni apportate all’art. 23 (cfr comma 1) concernente le modalità di registrazione delle fatture e i concetti di ordine e numerazione.

Cogliamo l’occasione per rammentare che, per rispettare con sicurezza il termine di emissione/trasmissione allo SDI di 12 giorni (decorrente dalla data di effettuazione dell’operazione), è altamente opportuno procedere all’invio con congruo anticipo (consigliabile di almeno 48 ore) rispetto ai detti 12 giorni, e ciò al fine di prevenire difficoltà di trasmissione di internet, errori o dubbi dell’ultimo minuto nelle modalità fiscali e/o contenutistiche e/o anagrafiche di composizione della fattura e, naturalmente, di non essere vincolati o penalizzati dai normali tempi tecnici di elaborazione della fattura da parte del software.

In questo documento l’Agenzia, per rispondere alla domanda, parte innanzitutto dal riepilogare due delle più basilari norme regolanti l'emissione delle fatture, contenute nella Legge IVA (d.P.R. 633/1972), così come modificate, in particolare, dalle novità introdotte dal d.l. 119/2018.

La prima di queste norme è quella contenuta nell'art. 21, comma 2, lett. g-bis del d.P.R. 633/72, in base al quale la fattura deve sempre contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

La seconda norma è invece quella del comma 4, primo periodo, dello stesso art. 21, che stabilisce che la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione (cioè la cessione del bene o la prestazione del servizio), così come "determinata a norma dell'art. 6 del d.P.R. 633/72 (che chiarisce "quando" un'operazione può dirsi effettuata ai fini fiscali).

Al riguardo, come noto, la fattura elettronica può dirsi emessa fiscalmente quando è stata positivamente trasmessa allo SdI (Sistema di Interscambio); positiva trasmissione che Sdi attesta in genere con le ricevute RC ed MC, all'interno delle quali indica la data di ricezione/accoglimento del file nel suo sistema.

L’Agenzia, preso atto di queste (nuove) disposizioni, afferma che, poiché per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente … la data … di avvenuta trasmissione, allora è possibile assumere che la data riportata nel campo ‘Data’ della sezione ‘Dati Generali’ del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Prosegue quindi l’Agenzia rilevando che anche se l’operatore decidesse di ‘emettere’ la fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore dal giorno dell’Operazione, bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21 …, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’ operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Nello stesso documento, poi, l'Agenzia propone alcuni esempi pratici per far capire meglio le conseguenze degli enunciati sopra indicati (v. pag. 16) e spiega inoltre quale data va indicata nella fattispecie molto particolare della fattura differita (v. pag. 17, in fondo), diversa dall'ordinaria fattura"immediata.

Per quanto concerne la fattura differita (da segnalare di solito nel file xml con la qualifica di TD24 o TD25), secondo l’Agenzia, questo tipo di documento si crea valorizzando la data della fattura (campo ‘Data’ della sezione ‘Dati Generali’ del file) con la data dell’ultima operazione caricata in fattura (ad esempio con la data dell’ultimo dei DDT indicati nella fattura); successivi interventi dell'Agenzia hanno chiarito che nella fattura differita potrebbe essere indicata come data anche, più semplicemente, una data rientrante nel mese di effettuazione delle operazioni, pur rimanendo però preferibile l'indicazione della data dell'ultimo documento periodico o DDT (v. al riguardo la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche).

Vi preghiamo di considerare e valutare molto bene le indicazioni ed implicazioni di questi importanti interventi dell’Agenzia nell’organizzare il vostro sistema e le vostre tempistiche di fatturazione.

Naturalmente, la Circolare va letta confrontandola anche con tutte le altre modifiche apportate dal d.l. 119/2018 alla legge IVA, e così, in particolare, anche con le aggiunte e le eliminazioni apportate all’art. 23 (cfr comma 1) del d.P.R. 633/72 concernente le modalità di registrazione delle fatture e i concetti di ordine e numerazione.

Cogliamo l’occasione per rammentare che, per rispettare con sicurezza il suindicato termine di emissione/trasmissione a Sdi di 12 giorni, è altamente raccomandabile procedere all’invio a Sdi della fattura con un anticipo 'congruo', che sarebbe opportuno considerare di almeno 5 giorni (con un limite assoluto di 48 ore, sotto le quali i rischi di violazione del termine sarebbero alti); ciò al fine di prevenire difficoltà di trasmissione di internet, errori o dubbi dell’ultimo minuto nelle modalità fiscali e/o contenutistiche e/o anagrafiche di composizione della fattura (il cessionario/committente, ad esempio, potrebbe fornire per errore dati anagrafici incompleti o errati) e, naturalmente, anche al fine di non essere vincolati o penalizzati dai normali tempi tecnici di elaborazione della fattura da parte dei software (del gestionale e anche dell'Agenzia).