Split Payment
Guida pratica
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Il Legislatore, con la Legge 190/2014, ha introdotto uno speciale sistema di liquidazione IVA, conosciuto come Split Payment (o Scissione dei Pagamenti).
Questa particolare forma di liquidazione IVA è disciplinata dall’articolo 17-ter del d.p.r. 633/1972, intitolato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici ed altri enti e società”.
Lo Split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle imprese nei confronti di:
L’applicazione dello split payment doveva inizialmente essere solo provvisoria (fino al 2017); è stata però estesa ulteriormente ed è ancora in vigore nel 2019.
Questa speciale modalità di liquidazione IVA comporta che, nei casi in cui deve essere applicata, sarà il cessionario/committente (ad es. una PA) e NON il cedente/prestatore a dover materialmente versare l’importo dell’IVA allo Stato.
Se pertanto una particolare operazione dovrà essere effettuata secondo le regole dello Split Payment, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Quando si deve predisporre una fattura elettronica con applicazione dello Split Payment, bisogna ricordarsi di riempire il campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato “Esigibilita IVA” con il valore “S“, che sta appunto, secondo le Specifiche dell’Agenzia delle Entrate della fatturazione elettronica, per “Scissione dei pagamenti“.
Attualmente, le menzionate Specifiche Tecniche prevedono che se questo campo “EsigibilitaIVA” è impostato appunto a “S”, l’Agenzia controllerà che l’elemento informativo del campo/tag 2.2.2.2 “Natura” NON sia valorizzato a “N6” (che sta, sempre secondo le Specifiche, per “Inversione contabile”).
Con il meccanismo dello split payment-scissione dei pagamenti, i fornitori delle PA (o degli altri soggetti indicati dall’art. 17, c. 1-bis summenzionato) accumuleranno credito IVA dovuto agli acquisti effettuati per erogare le relative prestazioni; per tali operazioni è possibile detrarre l’IVA ed esse rientrano quindi nel calcolo relativo ai rimborsi IVA.
Si ricorda infine che, nei casi di applicazione obbligatoria dello Split Payment, le fatture predisposte/emesse in violazione delle relative regole non saranno accettate dal cessionario/committente e non saranno quindi nemmeno liquidate.
Sono peraltro previste anche sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme qui esaminate.