Elenco delle ricevute del Sistema di Interscambio
Lo Stato mette a disposizione del contribuente le seguenti pagine per la spiegazione del processo di fatturazione elettronica:
In tali sedi potrete trovare la descrizione tecnico-giuridica completa dei tipi di ricevute che il Sistema di Interscambio trasmetterà per comunicare l’esito del procedimento di invio di una fattura o nota di credito elettroniche.
Qui di seguito offriamo invece un sintetico elenco delle ricevute del Sistema di Interscambio, che non può essere di certo esaustivo della materia, ma può offrivi indicazioni preliminari utili alla comprensione del procedimento istituito dall’Agenzia delle Entrate per la comunicazione degli esiti delle fatture o note di credito elettroniche inviate; procedimento che vi consigliamo in ogni caso di verificare sempre con il vostro commercialista.
– “NS”
La ricevuta NS è la “Ricevuta di scarto” definita dal Provv.to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 (v. punto 10.1.1.2 di tale Provv.to).
Questa ricevuta è la notifica inviata dal Sistema di Interscambio al soggetto trasmittente nei casi in cui non siano stati superati uno o più controlli tra quelli effettuati dallo Sdi sul file fattura ricevuto, che quindi viene ‘scartato’.
Ad esempio, la fattura viene scartata, tra gli altri motivi, quando:
Il Sistema di Interscambio dovrebbe inviare tale ricevuta NS entro 5 giorni dalla ricezione della fattura.
Se il contribuente riceve questa ricevuta, significa che la fattura da lui inviata è da considerarsi NON emessa (v. al riguardo art. 2.4 del Provv.to 30/4/2018).
– “RC”
Se i controlli sopra descritti vanno a buon fine, il Sistema di Interscambio recapita la fattura o nota di credito elettronica al soggetto (cessionario o committente) destinatario.
Se l’operazione di recapito riesce, il Sistema di Interscambio trasmette al soggetto trasmittente la “Ricevuta di consegna” RC, definita dal Provv.to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 (v. punto 10.1.1.1 di tale Provv.to) per comunicare l’avvenuta consegna del file al destinatario.
Contenuto:
La fattura, in questo caso, è da considerarsi emessa a tutti gli effetti, oltre che consegnata.
– “MC”
Caso 1
Può accadere che l’operazione di recapito al destinatario da parte del Sistema di Interscambio non riesca e fallisca perché, ad esempio:
In questi casi, il Sistema di Interscambio invia al soggetto trasmittente, nel caso della fatturazione tra privati (BtB e BtC), la “Ricevuta di impossibilità di recapito” MC definita dal Provv.to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 (v. punto 10.1.1.3 di tale Provv.to).
In questi casi, cioè quando il contribuente/soggetto trasmittente riceve questa ricevuta MC, la fattura inviata dallo stesso contribuente deve essere comunque considerata come emessa a tutti gli effetti nei confronti dello Stato.
Il procedimento di fatturazione non è però ancora concluso, perché la stessa fattura non è ancora definitivamente ricevuta ai fini fiscali dal destinatario.
In questi casi, allora, il cedente/prestatore, ai sensi dell’art. 3.4 del detto Provv.to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/2018, è tenuto tempestivamente a comunicare, per vie diverse dal Sistema di Interscambio, al cessionario/committente che la fattura è stata emessa e che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate; tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica (v. punto 3.4, lett. a e b del detto Provv.to).
– “MC”
Caso 2
Si rammenta che, nei casi in cui:
il cedente/prestatore dovrà compilare la fattura o nota di credito elettronica riempiendo il campo codice destinatario con il valore “0000000”.
In questi casi, se la fattura o nota di credito elettronica sia correttamente predisposta (e quindi non comporti l’invio di una ricevuta NS) il Sistema di Interscambio NON recapiterà il documento al destinatario finale, ma lo metterà a disposizione dello stesso destinatario cessionario/committente nell’area riservata di questo nel sito web dell’Agenzia delle Entrate (che peraltro metterà parallelamente a disposizione del mittente nella sua area riservata nel detto sito web un duplicato informatico della fattura inviata).
Il cedente/prestatore, nei casi in questione, dovrà consegnare direttamente al suo cliente cessionario/committente una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a disposizione di quello dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Si rammenta al riguardo che fattura24 non si occupa automaticamente di tali attività accessorie e conseguenti di comunicazione con il soggetto destinatario, che dovranno essere compiute autonomamente dall’Utente.
– “NS”
La ricevuta NS è la “Ricevuta di scarto” definita dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, allegato B-1, punto 1.3.
Questa ricevuta è la notifica inviata dal Sistema di Interscambio al soggetto trasmittente nei casi in cui non siano stati superati uno o più controlli tra quelli effettuati dallo Sdi sulla validità e completezza del file fattura ricevuto, che quindi viene ‘scartato’.
Quando il cedente/prestatore riceve tale notifica, così come accade anche nella fatturazione tra privati, la fattura o la nota di credito devono intendersi NON emesse.
– “RC”
Se i controlli di validità e completezza del documento elettronico (fattura o nota di credito) vanno a buon fine, il Sistema di Interscambio recapita la fattura o nota di credito elettronica alla PA (Cessionaria o Committente) destinataria.
Se l’operazione di recapito riesce, il Sistema di Interscambio trasmette al soggetto trasmittente la “Ricevuta di consegna” RC, definita dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, allegato B-1, punto 1.2.
per comunicare l’avvenuta consegna del file al destinatario.
Come rilevato anche dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 marzo 2014, n. 1 (v. art. 3), il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna RC, è sufficiente a provare la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione cessionaria/committente.
Ma, come noto, in questo caso la ricevuta RC, a differenza di quanto accade nella fatturazione tra privati, NON è una ricevuta definitiva e NON conclude il procedimento di fatturazione perché deve essere necessariamente seguita da altre ricevute tipiche della fatturazione PA.
Infatti, la PA ha la possibilità di inviare, entro 15 giorni, una notifica di rigetto della fattura chiedendo al Sistema di Interscambio di inviare al soggetto trasmittente una notifica ‘NE’ con esito di rigetto (EC02), di cui si descrive il contenuto poco più avanti. Se nei detti 15 giorni la PA non accetta o rifiuta espressamente la fattura, lo SDI invierà allora al mittente la ricevuta DT di decorrenza termini, che attesterà la emissione della fattura a tutti gli effetti (v. descrizione specifica più avanti).
– “NE”
LA NE è la “notifica di esito cedente/prestatore” definita dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, allegato B-1, punto 1.7, che è la notifica inviata dal Sistema di Interscambio al soggetto trasmittente per comunicare l’esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto dalla Pubblica Amministrazione destinataria.
In sostanza, per ogni fattura elettronica, il Sistema di Interscambio:
Leggendo il contenuto della notifica NE, dunque, il soggetto trasmittente:
A volte, l’esito (rigetto o rifiuto) può essere segnalato dalla PA anche solo indicando la sigla del tipo di esito, che potrà quindi essere: “EC01” (che vale come “ACCETTAZIONE”) o “EC02” (che vale come “RIFIUTO”).
Nel caso dunque che l’esito comunicato all’interno della ricevuta NE sia di rifiuto, il cedente/prestatore in teoria potrà:
E’ sempre consigliabile, comunque, che il cedente/prestatore, prima di assumere qualsiasi decisione, contatti separatamente la PA cessionaria/Committente per conoscere nel dettaglio il motivo dell’eventuale rifiuto della fattura ed eventualmente per concordare i conseguenti passi e procedure da seguire (ri-emissione della stessa fattura o nota di credito seguita da nuova fattura).
Nel caso che gli Uffici della PA cessionaria/committente dovessero contattare direttamente il soggetto trasmittente per segnalare errori in fattura elettronica e per consigliare le eventuali modifiche senza aver inviato “Notifica di esito” (positivo o negativo) e senza che i 15 giorni di decorrenza termini siano scaduti (v. al riguardo la descrizione, posta qui più avanti, della ricevuta DT), si consiglia al soggetto trasmittente di concordare con il proprio commercialista il da farsi; apparirebbe però opportuno comunicare agli Uffici della PA cessionaria/committente che il soggetto trasmittente non può fare nulla finché l’ufficio non risponda con “Notifica di esito” o finché i suddetti 15 giorni non siano scaduti.
La PA destinataria, però, invece che inviare un notifica di esito, può decidere di NON comunicare per nulla allo Sdi l’esito della fattura (rifiuto accettazione).
In questi casi, decorsi 15 giorni, il Sistema di Interscambio invia al soggetto trasmittente la ricevuta DT, qui di seguito descritta.
– “DT”
È la “Notifica decorrenza termini”, definita dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, allegato B-1, punto 1.8, inviata dal Sistema di Interscambio sia al soggetto trasmittente sia al soggetto trasmittente per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell’accettazione/rifiuto.
Più in particolare, il Sistema di Interscambio invia questa notifica quando, entro il termine dei 15 giorni indicato più sopra, la Pubblica Amministrazione cessionaria/committente non comunica allo stesso Sdi la volontà esplicita di accettare o rifiutare la fattura.
La notifica DT, come previsto dal suindicato D.M. 55/2013, allegato B, art. 4, ha la funzione di comunicare alle due parti (trasmittente/ricevente) che il Sistema di Interscambio considera chiuso il processo relativo a quella fattura; ma NON comporta che la fattura sia da considerarsi come accettata dalla PA.
– “MC”
Questa è la “Notifica di mancata consegna” MC definita dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, allegato B-1, punto 1.4., che viene inviata dal Sistema di Interscambio al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l’operazione di consegna del file alla PA destinataria.
Questa notifica viene inviata ad esempio quando sussistano problemi tecnici, non dipendenti dal Sistema di Interscambio, relativi al canale di trasmissione della Pubblica Amministrazione destinataria; problemi tali da impedire allo stesso Sdi di consegnare la fattura a quella specifica PA.
Per una migliore comprensione della casistica in cui lo Sdi può inviare la notifica MC, si rimanda al D.M. 55/2013, allegato B, e alla Circolare 30 marzo 2014, n. 1 del Min. Finanze.
I tempi per l’invio della notifica MC da parte dello Sdi sono indicati in 48 ore, se il canale di comunicazione tra Sdi e PA è costituito dalla PEC, e di 24 ore negli altri casi.
Come chiarito anche dalla Circolare 1/2014 MEF, la ricezione da parte del Sistema di Interscambio della notifica MC in questione è sufficiente a provare che lo stesso Sdi ha ricevuto la fattura (o nota di credito) trasmessa dal cedente /prestatore e quindi a considerare tale stessa fattura come “emessa” a tutti gli effetti.
Il procedimento di fatturazione non può dirsi tuttavia concluso, in quanto manca ancora l’attestazione di ricezione da parte della PA.
Il procedimento, dunque, continua e può prevedere l’invio di altre notifiche da parte dello Sdi al soggetto trasmittente, la NE, la DT e la AT, descritte qui di seguito.
– “AT”
Nel caso che il Sistema di Interscambio non riesca a consegnare la fattura o la nota di credito alla PA destinataria (per problemi tecnici di comunicazione o per le altre cause indicate dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, allegato B-1, punto 1.10), lo stesso Sdi compie le seguenti operazioni:
Se invece il problema di trasmissione non viene risolto entro i 10 giorni dall’invio della notifica MC, il Sistema di Interscambio invia al soggetto trasmittente la “AT”, che è la “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito” definita dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, allegato B-1, punto 1.10.
Questa è la notifica inviata dal Sistema di Interscambio al soggetto trasmittente per attestare l’avvenuta ricezione della fattura (da parte dello stesso Sdi) e la definitiva impossibilità di recapitare il file alla PA destinataria.
Questa attestazione, come previsto nel D.M. 55/2013, all. B, art. 4.5, dà diritto al soggetto trasmittente di recapitare la fattura all’Amministrazione destinataria utilizzando canali a lui noti (es. Posta Elettronica Ordinaria, PEC, etc.) senza ulteriori passaggi attraverso il Sistema di interscambio.
La casistica delle ipotesi di impossibilità di consegna è indicata nel suddetto punto 1.10 dell’all. b-1 del dm 55/2013.
Riepilogo delle più importanti norme sulla FE e sulle relative ricevute