Regime forfettario – La prima fattura
Guida pratica
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La finanziaria 2008 ha introdotto un regime di pa
Chi per l’anno corrente ha deciso di usufruire del nuovo regime forfettario, dovrà emettere fattura facendo attenzione che sia conforme a quanto richiesto dal regime agevolato. Come sappiamo la nuova manovra finanziaria ha modificato i requisiti d’accesso al regime (puoi leggere la nostro articolo sul Regime Forfettario qui).
Vediamo come creare la prima fattura forfettaria 2016.
Sono previste infatti, per chi ha aderito al regime agevolato nell’anno 2015-2016 alcune semplificazioni che vedremo chiaramente nella redazione della fattura forfettaria.
Ne elenchiamo alcune:
Nel caso di start up (grazie alla legge di stabilità 2016) per i primi 5 anni il reddito imponibile viene ridotto di 1/3 se:
Vi sono degli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti che utilizzano il nuovo regime forfettario. E’ necessario che le fatture e le bolle doganali siano conservate e numerate, bisogna introdurre l’annotazione “Operazione in franchigia IVA”. Nei casi in cui si è esonerati dall’obbligo di fattura, il contribuente dovrà comunque rilasciare scontrino o ricevuta fiscale.
Infine i corrispettivi devono essere certificati. Il contribuente (in regime forfettario) che non svolge una delle attività elencate nell’articolo 2 del DPR 696/1996 (vendita tabacchi, carburante o giornali) deve emettere e conservare fattura e nei casi di esonero della fattura, è necessario emettere e conservare lo scontrino fiscale o la ricevuta.
Una fattura emessa da chi usufruisce del regime forfettario 2016:
Secondo la circolare 14/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate, il meccanismo del reverse charge non si applica in determinati regimi agevolati, tra cui il regime forfettario. In tal caso il contribuente italiano che si avvale di regime forfettario che effettua cessioni in reverse charge “interno” (ad esempio riparazioni, pulizia, manutenzione, ecc) deve emettere fattura indicando che il cessionario soggetto passivo IVA non è tenuto ad applicare l’imposta.
Se invece è il contribuente forfettario italiano ad acquistare beni o servizi attraverso l’inversione contabile, questo sarà tenuto ad assolvere l’imposta come da meccanismo di inversione contabile e, non potendo esercitare la detrazione IVA, dovrà versare l’imposta a debito.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, nel nuovo regime forfettario è prevista per le fatture di importo superiore a 77,47 euro. Il bollo va quindi assolto acquistando, per un importo di 2 euro, un contrassegno telematico (ex marca da bollo) o nel caso di fattura elettronica, attraverso il bollo virtuale. Il bollo è obbligatorio poiché tali operazioni non sono soggette ad iva come da CM n.7/E del 2008. Le fatture che riguardano acquisti intracomunitari o per quelle in cui il contribuente forfettario risulta debitore di IVA (es: reverse charge), sono esenti da bollo.
Se il contribuente che si avvale del nuovo regime forfettario effettua acquisti intracomunitari inerenti beni o servizi generici, è tenuto secondo l’articolo 7-ter del DPR 633/1972 a:
Un esempio di compilazione di fattura forfettaria: