Modello CUPE
Il modello per la Certificazione degli Utili e dei Proventi Equiparati deve essere rilasciata entro il 16 marzo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (Imposta sul REddito delle Società), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi l'utile dell'esercizio e le riserve che non costituiscono utili (somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile.
La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili. La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l’Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste. La certificazione deve essere rilasciata ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Gli utili o gli altri proventi da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell’anno riportato nell’apposito spazio previsto nello schema. L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione. Qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione, devono essere rilasciate distinte certificazioni. l soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi e il codice fiscale, anche l’indirizzo completo, indicando il comune, la sigla della provincia, il C.A.P. e la via con il numero civico. La presente certificazione è rilasciata dai seguenti soggetti: • società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR); • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati; • gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.; Generalità Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO genzia ntrate 2 Istruzioni per la compilazione • i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.; • le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; • le imprese di investimento e gli agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli; • gli associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f) del TUIR. Nel campo “Codice del soggetto che rilascia la certificazione” deve essere indicato uno dei seguenti codici: A – se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007); B – se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente; C – se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente; D – se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle apposite sezioni i dati relativi all’intermediario non residente ed all’emittente; E – se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente; F – se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente; G – se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l’apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi. Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l’estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati. In questa sezione devono essere indicati i dati del soggetto emittente attenendosi alle seguenti indicazioni. Nel punto 1, il codice fiscale del soggetto emittente residente. Nel caso di soggetti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del punto 2. Nel punto 3, il cognome e nome o la denominazione del soggetto emittente. Nel punto 4, il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri”, posta in calce alle presenti istruzioni. Nei punti da 5 a 7, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, solo quando l’emittente è un soggetto residente. Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente: • al punto 8 il codice ABI ove attribuito; • al punto 9 il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT; • al punto 10 il codice fiscale italiano se attribuito, o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del paese di residenza; SEZIONE II Dati relativi all’intermediario non residente • al punto 11 la denominazione della società o ente; • al punto 12 il codice dello Stato estero rilevato dall’apposita tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri”, posta in calce alle presenti istruzioni. In questa sezione, nei punti da 13 a 24, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente. Qualora il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue: • nei punti 20 e 22, la località di residenza estera e il relativo indirizzo; • nel punto 23, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri”, posta in calce alle presenti istruzioni; • nel punto 24, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa. Nella sezione IV vanno certificati gli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti o non residenti, con esclusione degli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Vanno altresì indicati i dati dei proventi e delle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, a contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con l’apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi e ad interessi riqualificati come utili ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007). Si ricorda che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, se gli utili derivano da partecipazioni in soggetti residenti in Italia o da enti e società residenti in paesi esteri a fiscalità ordinaria, ovvero da partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata per le quali siano rispettate le condizioni di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 87 del TUIR. La suddetta percentuale si applica in relazione a partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale e da società semplici nonché in relazione a partecipazioni (qualificate e non qualificate) detenute da imprenditori individuali e da società di persone (ivi comprese le società semplici). Gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% ai sensi del decreto del 2 aprile 2008, mentre gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% ai sensi del decreto del 26 maggio 2017. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), il trattamento fiscale degli utili percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche, conseguiti al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa commerciale e derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata, prevedendo una omogenea tassazione a titolo di imposta. Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni, come da ultimo modificate dal decreto 26 maggio 2017 (art. 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018) (vedasi la risoluzione n.56 del 6 giugno 2019). A decorrere dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale ai sensi dell’art. 32-quater del D.L. n. 124 del 2019, come modificato dall’art. 28 del D.L. n. 23 del 2020. Sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta dovranno compilare la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva. SEZIONE III Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati SEZIONE IV Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati 3 Istruzioni per la compilazione Il regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’art. 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi. Inoltre, in deroga alle disposizioni di cui al predetto art. 32-quater, alle distribuzioni formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In queste ultime due ipotesi dovranno essere indicati i dati delle società semplici. I dividendi percepiti da società di capitali non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%. Su tali dividendi non viene applicata alcuna ritenuta. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare (77,74% se si tratta di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016). In particolare la sezione deve essere compilata secondo le modalità che seguono. Nel punto 25, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e se tale numero è rappresentato da una frazione dell’unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale. Nel punto 26, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote, gli strumenti finanziari o i contratti siano intestati a più soggetti. Nel punto 27, deve essere indicato l’ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri. Nel punto 28, deve essere indicato l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore, formato con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nel punto 29 deve essere indicato l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Nel punto 30 deve essere indicato l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, o formato con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa. Nel caso di titoli esteri nei punti 28, 29 e 30 indicare il controvalore in euro. L’ammontare indicato nei punti 28, 29 e 30 devono essere indicati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all’estero. Si precisa che in questi punti non vanno indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 e 116 del TUIR. Nel punto 31 devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR. Nel punto 32 devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Nel punto 33, devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, o con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR. 4 Istruzioni per la compilazione Nel punto 34 devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44 comma 1, lett. f), del TUIR, formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nel punto 35 devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44 comma 1, lett. f), del TUIR, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Nel punto 36, devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 per i percettori persone fisiche non esercenti attività di impresa, e per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44 comma 1, lett. f), del TUIR, formati con gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 per tutti gli altri soggetti operanti in regime di impresa. Nel punto 37 devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007), erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili. Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati nei punti precedenti devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all’estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere. Nel punto 38, deve essere indicato l’ammontare dell’importo degli utili o degli altri proventi, al netto delle imposte applicate all’estero (cosiddetto “netto frontiera”). Nel punto 39, devono essere indicati gli utili corrisposti dalle SIIQ o dalle SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Nel punto 40, deve essere indicata la misura dell’aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata. Nei punti 41 e 42, deve essere indicato rispettivamente, l’importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva applicata. Si precisa che i due punti sono alternativi, la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l’altro. Nel punto 43, deve essere indicata l’imposta eventualmente applicata all’estero. Nel punto 44, devono essere indicati i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004. Questo punto non può essere compilato in presenza dei punti 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Lo spazio delle annotazioni deve essere utilizzato dal soggetto che compila la certificazione degli utili corrisposti, per fornire al percettore tutte le notizie necessarie per una puntuale indicazione delle procedure utilizzate per il calcolo e la definizione degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.