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Modello Anr/3

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/identificazione-iva-soggetti-non-residenti-anr3/modello-anr3

Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, esercenti attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità Europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, che ai sensi dell’art. 17, secondo comma, intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, assolvendo gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall’applicazione di tale tributo direttamente. I predetti soggetti che vogliano adottare detto sistema devono identificarsi direttamente, ai sensi dell’art. 35-ter, producendo la presente dichiarazione all’ufficio competente prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia. Il modello ANR deve essere altresì utilizzato per comunicare le variazioni di uno o più dei dati indicati nella dichiarazione per l’identificazione diretta ovvero per comunicare la cessazione dell’attività. Il modello deve essere compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante. Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione. Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell’ordine, giorno, mese ed anno (es. 25 novembre 2009 = 25 11 2009). Gli indirizzi vanno indicati in modo completo. Ai sensi dell’art. 17, secondo comma, il ricorso all’identificazione diretta è alternativo alla nomina di un rappresentante fiscale. Pertanto, i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale, se intendono identificarsi direttamente e procedere direttamente ad assolvere gli adempimenti IVA connessi alle operazioni effettuate in Italia, devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA richiesta per loro conto dal rappresentante fiscale in precedenza nominato utilizzando il modello AA7 o AA9. Solo successivamente i soggetti non residenti potranno identificarsi direttamente presentando il presente modello. Si evidenzia che il soggetto non residente, sulla base delle modifiche introdotte nell’art. 17, secondo comma, dall’art. 11 del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166 del 20 novembre 2009, non può assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato. In particolare, in presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente di operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato. Il presente modello e le relative istruzioni sono resi disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero. Le dichiarazioni per l’identificazione diretta nello Stato con conseguente attribuzione di partita IVA, devono essere presentate esclusivamente all’Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, cui è attribuita la competenza in tale materia, secondo le seguenti modalità: Alternatività tra identificazione diretta e rappresentante fiscale Modalità di presentazione Reperibilità del modello Presenza di stabile organizzazione Premessa Modello ANR/3 – direttamente all’ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata); – a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, nonché la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’IVA posseduta nello Stato di appartenenza. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite. Le dichiarazioni di variazione dati ovvero di cessazione attività possono invece essere presentate, oltre che secondo le modalità sopra descritte, anche per via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati. TIPO DI DICHIARAZIONE La casella 1 – IDENTIFICAZIONE DIRETTA – deve essere barrata dal soggetto non residente che intende identificarsi al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente. Il modello deve essere presentato in data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti in Italia agli effetti dell’IVA. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA da indicare in tutti gli atti rilevanti ai fini di tale tributo e da utilizzare per le operazioni in relazione alle quali viene adottato il sistema di identificazione diretta. La casella 2 – VARIAZIONE DATI – deve essere barrata in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati da parte di soggetti già identificati direttamente; indicare il numero di partita IVA e la data in cui è avvenuta la variazione. La dichiarazione di variazione dati deve essere presentata, ai sensi dell’art. 35-ter, comma 4, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione oggetto di comunicazione. ATTENZIONE: al fine di consentire la corretta acquisizione dei dati nell’Anagrafe Tributaria il modello deve essere sempre compilato integralmente. Si precisa che più variazioni intervenute nella stessa data possono essere comunicate con un unico modello. La casella 3 – CESSAZIONE ATTIVITÀ – deve essere barrata dal soggetto non residente che non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente ovvero che abbia cessato l’esercizio di attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento. La casella deve essere altresì barrata in caso di estinzione del soggetto non residente, identificatosi direttamente, avvenuta in conseguenza di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni ecc.). Indicare il numero di partita IVA e la data di cessazione. La dichiarazione di cessazione attività nelle ipotesi di estinzione del soggetto non residente avvenuta a seguito di trasformazioni ovvero di cessazione dell’esercizio di attività nello Stato estero di stabilimento deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata detta estinzione. La casella 4 – RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA – deve essere barrata da parte del soggetto che abbia smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di partita IVA attribuito. SOGGETTO D’IMPOSTA SEZIONE 1: PERSONE FISICHE La presente sezione deve essere compilata dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi (artisti o professionisti). Dati identificativi DITTA: indicare, se esistente, la denominazione della ditta. Per le denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti. NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell’Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza ovvero altro numero identificativo attribuito. CODICE FISCALE: il campo deve essere sempre compilato qualora il soggetto non residente sia già in possesso del numero di codice fiscale e in ogni caso nelle ipotesi di: – presentazione della dichiarazione di variazione dati (casella 2 del quadro A); – presentazione della dichiarazione di cessazione attività (casella 3 del quadro A); – richiesta duplicato del certificato di partita IVA (casella 4 del quadro A); QUADRO A QUADRO B – 2 – – presentazione della dichiarazione per l’identificazione diretta (casella 1 del quadro A), da parte dei soggetti non residenti che in precedenza abbiano nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, secondo comma, acquisendo pertanto il numero di codice fiscale. Domicilio estero Indicare l’indirizzo completo della sede dell’impresa individuale ovvero, per i lavoratori autonomi, l’ubicazione dello studio. SEZIONE 2: SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE La presente sezione deve essere compilata dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti ecc.). Dati identificativi DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: deve essere riportata senza alcuna abbreviazione, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta. Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti. NATURA GIURIDICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella: TABELLA NATURA GIURIDICA NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell’Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza ovvero altro numero identificativo attribuito. CODICE FISCALE: il campo deve essere sempre compilato qualora il soggetto non residente sia già in possesso del numero di codice fiscale e in ogni caso nelle ipotesi di: – presentazione della dichiarazione di variazione dati (casella 2 del quadro A); – presentazione della dichiarazione di cessazione attività (casella 3 del quadro A); – richiesta duplicato del certificato di partita IVA (casella 4 del quadro A); – presentazione della dichiarazione per l’identificazione diretta (casella 1 del quadro A), da parte dei soggetti non residenti che in precedenza abbiano nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, secondo comma, acquisendo pertanto il numero di codice fiscale. Sede legale INDIRIZZO: indicare l’indirizzo completo della sede legale. Rappresentante Indicare i dati identificativi nonché la residenza anagrafica estera del rappresentante legale. Il campo codice fiscale deve essere compilato se il rappresentante è già in possesso del numero di codice fiscale. ATTIVITÀ ESERCITATA Nel presente quadro deve essere indicata l’attività esercitata abitualmente nello Stato estero di stabilimento. CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell’attività svolta desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici locali dell’Agenzia delle entrate e nei siti Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l’attività effettivamente esercitata. 30. Società semplici, irregolari e di fatto 31. Società in nome collettivo 32. Società in accomandita semplice 33. Società di armamento 34. Associazioni fra professionisti 35. Società in accomandita per azioni 36. Società a responsabilità limitata 37. Società per azioni 38. Consorzi 39. Altri enti ed istituti 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto 41. Fondazioni 42. Opere pie e società di mutuo soccorso 43. Altre organizzazioni di persone e di beni 44. Trust 45. GEIE ( Gruppi europei di interesse economico) QUADRO C – 3 – Indicare nell’apposito campo l’ufficio dell’amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull’attività del contribuente, come previsto dall’art. 35-ter, comma 2, lettera c). Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall’ufficio e presentati unitamente alla dichiarazione. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere apposta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza. Con la sottoscrizione della dichiarazione per l’identificazione diretta, il soggetto non residente assume anche l’impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall’amministrazione finanziaria italiana, come espressamente richiesto dall’art. 35-ter, comma 2, lettera e). Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all’ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, questa deve essere consegnata all’ufficio. Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che trasmette la dichiarazione di variazione dati o di cessazione attività. L’intermediario deve riportare: • il proprio codice fiscale; • se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; • la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la dichiarazione. Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio. Le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività possono essere presentate per via telematica: – direttamente dal soggetto estero; – tramite intermediari abilitati. a) Presentazione telematica diretta I soggetti che scelgono di presentare direttamente per via telematica le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività si avvalgono del servizio telematico Entratel. Più precisamente, i soggetti diversi dalle persone fisiche, che si identificano direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato, trasmettono, per via telematica, le dichiarazioni di variazione dati o di cessazione attività per mezzo dei gestori incaricati e cioè di persone fisiche che hanno il compito di effettuare transazioni telematiche con l’Agenzia delle entrate, in nome e per conto della società. Quest’ultima comunica i nominativi dei gestori incaricati: a) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; b) con modalità cartacea, presentando al Centro Operativo di Pescara la richiesta, redatta sull’apposita modulistica, disponibile sul sito dedicato ai servizi telematici. In tal caso, la domanda può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale. I gestori incaricati, designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, le dichiarazioni di variazione dati e di cessazione di attività vengono autenticate con le credenziali della società; il gestore o l’operatore incaricato accedono al sito dedicato ai servizi telematici con le loro credenziali, scelgono la funzione che consente loro di operare in nome e per conto della società non residente e trasmettono le dichiarazioni firmate con le credenziali della società stessa. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle predette dichiarazioni è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. ALLEGATI UFFICIO COMPETENTE DELLO STATO ESTERO Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELEGA FIRMA DELLA DICHIARAZIONE – 4 – Modalità di abilitazione L’abilitazione al servizio telematico Entratel è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara contestualmente all’attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta e nell’allegato che l’utente stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio telematico Entratel mediante una funzione specifica presente nel sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. La stampa dell’esito della pre-iscrizione deve pervenire al Centro Operativo di Pescara entro 30 giorni dalla ricezione del codice di pre-iscrizione. Il Centro Operativo di Pescara abilita l’utente e provvede alla spedizione, a mezzo posta, della busta “virtuale”, il cui numero viene utilizzato dall’utente per il prelievo dei dati necessari per la generazione dell’ambiente di sicurezza e, solo se l’utente è una persona fisica, per l’accesso alle aree riservate del sito dedicato ai servizi telematici. La busta virtuale può essere anche consegnata ad un soggetto da questi incaricato: quest’ultimo deve esibire idonea delega unitamente ad un valido documento d’identità, proprio e del delegante. Si ricorda che il Centro Operativo di Pescara provvede, ove richiesto, all’inserimento dei nominativi dei gestori incaricati e al rilascio delle abilitazioni ai servizi telematici del rappresentante legale e delle persone fisiche incaricate (gestori incaricati ed operatori incaricati) di operare in nome e per conto della società identificata direttamente ai fini IVA. b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (incaricati di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni) Gli incaricati indicati nell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di variazione dati e cessazione attività da loro predisposte. Sono altresì obbligati alla trasmissione delle predette dichiarazioni, da loro predisposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle suddette dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa; l’intermediario può richiedere un corrispettivo per l’attività di trasmissione telematica prestata. Documentazione che l’intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione delle dichiarazioni. Sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’intermediario abilitato deve: • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione delle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività o dell’assunzione dell’incarico per la relativa predisposizione, l’impegno a presentare, per via telematica, all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti, precisando se le dichiarazioni gli sono state consegnate già compilate o sono da lui stesso predisposte; detto impegno deve essere datato e sottoscritto dall’intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, deve essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” della presente dichiarazione; • rilasciare altresì al dichiarante l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e deve essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della stessa dichiarazione ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’intermediario è tenuto a conservare, anche su supporti informatici, copia delle dichiarazioni trasmesse, per lo stesso periodo previsto dal suddetto art. 43, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie l’intermediario è tenuto ad osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di – 5 – continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale. Comunicazione di avvenuta presentazione La comunicazione dell’Agenzia delle entrate, attestante l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni, è trasmessa telematicamente all’utente o all’intermediario che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, consultabile nella sezione “Ricevute” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo essa può essere richiesta (sia dal dichiarante che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate senza limiti di tempo.