Modello AGI/1
DICHIARAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA
L’art. 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha inserito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’art. 70, il titolo V-bis Gruppo IVA, in base al quale i soggetti passivi d’imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter, possono esercitare l’opzione per divenire un unico soggetto passivo denominato Gruppo IVA (di seguito “Gruppo”). Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018 ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo. I vincoli finanziario, economico e organizzativo devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione. I soggetti che erano stati esclusi dal Gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, all’atto dell’opzione, non sussisteva il vincolo finanziario, partecipano al Gruppo a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (art. 70-quater, comma 5). L’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’art. 70-novies (art. 70-quater, comma 4). Al Gruppo non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all’estero. Questo modello è utilizzato per l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo (art. 70-bis) da parte del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e dei soggetti partecipanti al Gruppo medesimo. A seguito della presentazione del modello, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’IVA. Il modello è utilizzato anche per comunicare: • le opzioni contabili, per l’esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36 bis; • l’inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l’ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo; • il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti (art. 70-septies, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo; • la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione; • la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70- novies, comma 1); • la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4). Se la dichiarazione di opzione è stata presentata ma il Gruppo IVA non ha ancora efficacia, è possibile inviare una dichiarazione sostitutiva di opzione, nel caso in cui si abbia la necessità di integrare, correggere o cancellare i dati precedentemente trasmessi. I dati riportati nella dichiarazione sostitutiva vanno a sostituire totalmente quelli precedentemente registrati; restano invece valide sia la partita IVA già attribuita al Gruppo sia la data di efficacia del Gruppo. AVVERTENZA: anche nel periodo di efficacia dell’opzione, le variazioni riguardanti le partite IVA dei soggetti partecipanti devono essere comunicate con la prevista modulistica anagrafica (moA COSA SERVE IL MODELLO DICHIARAZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (ove non diversamente specificato, gli artt. di legge di seguito richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni) 2 ISTRUZIONI GRUPPO IVA dello AA7 - domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA di soggetti diversi dalle persone fisiche o modello AA9 -dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA per imprese individuali e lavoratori autonomi). Questi modelli vanno sempre compilati indicando la partita IVA dei singoli partecipanti. Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello viene presentato dal rappresentante del Gruppo. Il rappresentante del Gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all’art. 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l’opzione, è rappresentante del Gruppo il soggetto partecipante con volume d’affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del Gruppo medesimo (art. 70-septies, comma 2). Esercizio dell’opzione o della revoca Il modello può essere presentato: • dal 1º gennaio al 30 settembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; • dal 1º ottobre al 31 dicembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo (art. 70-quater, comma 3; art. 70-novies, comma 2). Opzioni contabili Per l’esercizio delle opzioni contabili (artt. 36 e 36-bis), il modello può essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo. Le opzioni contabili hanno effetto a decorrere dalla stessa data di efficacia dell’opzione per la costituzione del Gruppo. Inclusione/esclusione partecipante In caso di ingresso di soggetti passivi precedentemente non compresi nel Gruppo, il modello deve essere presentato entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui si sono instaurati i vincoli di cui all’art. 70-ter (art. 70-quater, comma 5). Tenuto conto dei commi 4 e 5 dell’art. 70-ter, in base al criterio definito nella Risoluzione n. 30 del 7 maggio 2021 della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti, la data di instaurazione del vincolo finanziario viene determinata in base alla data effettiva di acquisizione del rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. nei confronti dei nuovi partecipanti. Pertanto: – se il controllo viene conseguito entro il 1° luglio dell’anno X, il vincolo finanziario si instaura nei confronti di un nuovo partecipante nel medesimo anno X, conseguentemente la dichiarazione di inclusione deve essere presentata entro il termine ultimo di 90 giorni decorrenti dalla data del 1° luglio dello stesso anno X – se il controllo viene conseguito in data successiva al 1° luglio dell’anno X, il vincolo finanziario si instaura nel corso dell’anno solare X+1, conseguentemente la dichiarazione di inclusione deve essere presentata entro il termine ultimo di 90 giorni decorrenti dalla data del 1° luglio dell’anno X+1. Esempi: – se la data di acquisizione del rapporto di controllo è il 20/06/2021, il modello deve essere presentato entro il 29/09/2021 – se la data di acquisizione del rapporto di controllo è 05/07/2021, il modello deve essere presentato entro il 29/09/2022; In caso di cessazione dalla partecipazione al Gruppo da parte di uno o più soggetti partecipanti, il modello deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento (art. 70- decies, comma 5). Subentro rappresentante In caso di subentro di un nuovo rappresentante, la sostituzione deve essere comunicata da quest’ultimo entro trenta giorni e ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante (art. 70-septies, comma 3); se il precedente rappresentante non cessa di partecipare al Gruppo, la sostituzione ha effetto dalla data di ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate. DOVE TROVARE IL MODELLO CHI PRESENTA IL MODELLO QUANDO PRESENTARE IL MODELLO Variazione dati In caso di variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, il modello deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento. Cessazione In caso di cessazione del Gruppo a seguito del venir meno della pluralità dei soggetti partecipanti, il modello deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento (art. 70- decies, comma 5). Dichiarazione sostitutiva di opzione Può essere presentata per integrare, correggere o cancellare i dati precedentemente trasmessi, se l'opzione stessa non ha ancora efficacia, quindi: • fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione della prima dichiarazione, se quest’ultima è stata presentata entro il 30 settembre; • fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della prima dichiarazione, se quest’ultima è stata presentata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre. Restano valide sia la partita IVA già attribuita al Gruppo sia la data di efficacia del Gruppo. Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione web disponibile nell’area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, accessibile utilizzando le proprie credenziali personali di accesso. Il modello, predisposto dal rappresentante del Gruppo, viene reso disponibile ad ogni partecipante nella propria area autenticata. La sottoscrizione viene effettuata da ciascun partecipante, utilizzando l’apposita funzionalità dell’applicazione web; per i soggetti diversi dalle persone fisiche viene effettuata per il tramite dei “gestori incaricati” ovvero degli “incaricati”, questi ultimi preventivamente autorizzati ad operare sulle funzioni per la gestione del Gruppo. Completata la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, il rappresentante può sottoscrivere a sua volta e inviare la dichiarazione. La sottoscrizione telematica del modello da parte di tutti i partecipanti deve sempre essere effettuata, per ogni tipo di dichiarazione, al fine di garantire totale conoscenza di composizione e caratteristiche del Gruppo, e accettazione del modello stesso. Nel caso di esclusione di un partecipante, è richiesta la sottoscrizione anche di quest’ultimo. Il modello è composto: • dal frontespizio, per l’indicazione del tipo di dichiarazione, dei dati relativi al Gruppo e al rappresentante del Gruppo e per la sua sottoscrizione; • dal modulo, costituito dal quadro A per l’indicazione dei dati relativi ai soggetti che partecipano al Gruppo e per la loro sottoscrizione e dal quadro B per l’indicazione delle attività svolte dal Gruppo. In caso di utilizzo di più moduli è possibile riportare il numero progressivo nella parte superiore della pagina. Nella parte superiore del modello deve essere riportato il codice fiscale del rappresentante del Gruppo. Tipo di dichiarazione 1 - Opzione. La casella va barrata in caso di esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo. L’esercizio dell’opzione determina l’attribuzione della partita IVA al Gruppo, alla quale è associato, quale codice di classificazione della natura giuridica “61- Gruppo”. In sede di opzione vanno compilati tutti i dati del Frontespizio, il quadro A - Soggetti partecipanti al Gruppo IVA ed il quadro B - Attività svolte dal Gruppo IVA. La casella va barrata anche in caso di dichiarazione sostitutiva di opzione. Vanno compilati integralmente il Frontespizio, indicando la partita IVA del Gruppo, il quadro A - Soggetti partecipanti al Gruppo IVA e il quadro B - Attività svolte dal Gruppo IVA. STRUTTURA DEL MODELLO FRONTESPIZIO COME PRESENTARE IL MODELLO 3 ISTRUZIONI GRUPPO IVA 2 - Opzioni contabili. La casella va barrata in caso di integrazione della dichiarazione di costituzione del Gruppo per l’esercizio delle seguenti opzioni, qualora non comunicate in sede di costituzione del Gruppo: • dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (art. 36-bis): deve essere selezionata l’apposita casella prevista nel frontespizio nella sezione Dati relativi al Gruppo IVA; • contabilità separata (art. 36): deve essere selezionata l’apposita casella prevista nel quadro B - Attività svolte dal Gruppo IVA, e barrata la casella [A] quale Tipo di comunicazione, a fronte delle attività, già indicate in sede di costituzione del Gruppo, per le quali viene esercitata l’opzione. Con l’integrazione per le opzioni contabili non è possibile comunicare ulteriori attività svolte dal Gruppo. 3 - Inclusione/esclusione partecipante. La casella va barrata in caso di ingresso di uno o più partecipanti inizialmente non compresi nel gruppo Gruppo e/o di cessazione dalla partecipazione al Gruppo di uno o più soggetti. Va compilato il quadro A - Soggetti partecipanti al Gruppo IVA, avendo cura di indicare la data in cui si è verificato l’evento e le informazioni riguardanti i soggetti da includere o escludere. Nel caso in cui, a seguito della inclusione/esclusione di uno o più partecipanti, vengano modificate anche le attività esercitate dal Gruppo va compilato il quadro B senza barrare la successiva casella "Variazione dati". 4 - Subentro rappresentante. La casella va barrata in caso di subentro in qualità di rappresentante di un altro soggetto partecipante al Gruppo. Se il precedente rappresentante cessa di partecipare al Gruppo, senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti, il nuovo rappresentante compila il Frontespizio e nel quadro A - Soggetti partecipanti al Gruppo IVA compila un rigo con riferimento al rappresentante cessato. Se il precedente rappresentante non cessa di partecipare al Gruppo, il nuovo rappresentante compila solo il Frontespizio. 5 - Variazione dati. La casella va barrata in caso di modifica della denominazione del Gruppo o di variazione delle attività precedentemente dichiarate nel quadro B - Attività svolte dal Gruppo IVA. Deve essere indicata la data di variazione nel Frontespizio. 6 - Revoca. La casella va barrata per esercitare la revoca dell’opzione che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70-novies, comma 2). 7 - Cessazione. La casella va barrata per comunicare la cessazione del Gruppo a seguito del venir meno della pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4). Deve essere indicata la data di cessazione nel Frontespizio. Nota bene: ciascuna dichiarazione va presentata in via esclusiva per un solo “tipo di dichiarazione”. Pertanto, nel riquadro non possono essere barrate più caselle contemporaneamente. L’applicazione web rende disponibile la lista dei partecipanti che sono obbligati alla sottoscrizione telematica, per ogni tipo di dichiarazione successiva all’Opzione, in corrispondenza del quadro A. Dati relativi al Gruppo IVA In questa sezione va indicata la denominazione del Gruppo. Se il modello è presentato per casi diversi dall’esercizio dell’opzione, nell’apposito campo va indicato il numero di Partita IVA attribuito al Gruppo. La casella Opzione 36-bis va barrata nel caso in cui il Gruppo intenda esercitare l’opzione per la dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti. È possibile selezionarla solo in sede di opzione per la costituzione del Gruppo o di integrazione della dichiarazione per l’esercizio delle opzioni contabili. Dati relativi al rappresentante del Gruppo IVA In questa sezione va indicata la Partita IVA del rappresentante del Gruppo. Quest’ultimo indica il proprio Codice fiscale nel campo posto in alto a destra. Sottoscrizione Il riquadro è compilato con l’indicazione del Codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione. Se il dichiarante è una società che presenta il modello per conto del rappresentante del 4 ISTRUZIONI GRUPPO IVA 5 ISTRUZIONI GRUPPO IVA Gruppo deve essere compilato anche il campo Codice fiscale società. La sottoscrizione del modello viene effettuata utilizzando l’apposita funzionalità dell’applicazione web. La casella Elezione di domicilio va barrata obbligatoriamente in sede di opzione per la costituzione del Gruppo e attesta l’elezione di domicilio presso il rappresentante del Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione. La casella va barrata anche in caso di ingresso di nuovi partecipanti al Gruppo ed in caso di subentro di un nuovo rappresentante. La casella Attestazione sussistenza vincoli di cui all’art. 70-ter va barrata obbligatoriamente in sede di opzione per la costituzione del Gruppo per attestare la sussistenza, tra i soggetti partecipanti al Gruppo, dei vincoli di cui all’art. 70-ter. La casella va barrata anche in caso di ingresso di nuovi partecipanti al Gruppo. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI Nel quadro vanno riportati i dati relativi a tutti i soggetti partecipanti al Gruppo in caso di esercizio dell’opzione. In caso di compilazione del modello per Inclusione/Esclusione partecipante, deve essere compilata la colonna 3 o la colonna 4 a fronte dei soggetti interessati dall’evento. In caso di compilazione del modello per Subentro rappresentante, se il precedente rappresentante cessa di partecipare al Gruppo, deve essere compilata la colonna 4 a fronte della sua posizione. Nei righi da A1 a A10 vanno indicati nella colonna 1 e nella colonna 5, rispettivamente, la partita IVA e la firma del soggetto partecipante al Gruppo oppure del soggetto che fuoriesce dal Gruppo medesimo. La colonna 2 (Data) va compilata solo se compilate le successive colonne 3 o 4, per indicare la data in cui si sono verificati gli eventi (Inclusione/Esclusione). In caso di inclusione ai sensi dell’art. 70-quater, comma 5 (colonna 3, codice 1), in base a quanto stabilito dalla Risoluzione n. 30 del 7 maggio 2021 della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti, deve essere indicata la data effettiva di acquisizione del rapporto di controllo ex art. 2359 c.c. nei confronti di ciascun nuovo partecipante. In caso di inclusione di un soggetto neo-costituito, derivante da un’operazione di conferimento di ramo d’azienda o di scissione parziale nella quale tutti i soggetti conferenti facciano già parte del medesimo Gruppo, deve essere indicata la data di inizio attività del soggetto conferitario, riportata nel modello AA7. La colonna 3 (Inclusione) è compilata indicando uno dei seguenti codici:
- nel caso in cui il soggetto di cui alla colonna 1 sia entrato a far parte del Gruppo successivamente alla data di efficacia dell’opzione (art. 70-quater, comma 5); in questo caso: a. se il controllo viene conseguito entro il 1° luglio dell’anno X, il soggetto partecipa al Gruppo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno X+1; b. se il controllo viene conseguito in data successiva al 1° luglio dell’anno X, il soggetto partecipa al Gruppo a partire dal 1° gennaio dell’anno X+2; Esempi: a. se la data di acquisizione del rapporto di controllo è il 20/06/2021, il modello deve essere presentato entro il 29/09/2021; il nuovo partecipante entra a far parte del Gruppo a decorrere dal 1° gennaio 2022; b. se il la data di acquisizione del rapporto di controllo è 05/07/2021, il modello deve essere presentato entro il 29/09/2022; il nuovo partecipante entra a far parte del Gruppo a decorrere dal 1° gennaio 2023.
- nel caso in cui il soggetto di cui alla colonna 1 eserciti l’opzione per partecipare al Gruppo a seguito di accertamento del mancato esercizio dell’opzione (art. 70-quater, comma 1, lett. b); in tal QUADRO A Soggetti partecipanti al Gruppo IVA caso l’opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- nel caso in cui il soggetto neo-costituito di cui alla colonna 1 derivi da un’operazione di conferimento di ramo d’azienda o di scissione parziale, nella quale tutti i soggetti conferenti facciano già parte del medesimo Gruppo; in tal caso, in base a quanto stabilito dalla Risoluzione n. 30 del 7 maggio 2021 della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti, l’inclusione nel Gruppo del soggetto neo-costituito ha effetto senza soluzione di continuità. La colonna 4 (Esclusione) è compilata nel caso in cui il soggetto di cui alla colonna 1 cessi di partecipare al Gruppo per uno dei casi previsti dal comma 2 dell’art. 70-decies, indicando uno dei seguenti codici: A. se viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto; B. se è riconosciuto il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto, ai sensi dell’art. 70-ter, comma 5; C. se tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell’azienda ai sensi dell’art. 670 del codice di procedura civile; D. se tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale; E. se tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria. In caso di subentro del rappresentante per cessazione dell’attività del precedente, va indicato il codice specifico: F. cessazione attività rappresentante. La partecipazione al Gruppo cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi contraddistinti dalle lett. A), C), D), E) e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell’ipotesi contraddistinta dalla lett. B), la partecipazione al Gruppo cessa a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. La colonna 6 (Data sottoscrizione), in fase di compilazione della dichiarazione con l’apposita applicazione web, verrà impostata in automatico dal sistema al momento dell’acquisizione della sottoscrizione da parte del partecipante e verrà riportata sulla dichiarazione visualizzata da parte del rappresentante e di tutti i partecipanti. Qualora il numero di soggetti fosse superiore a 10 possono essere utilizzati più moduli progressivamente numerati. Nel quadro va indicata l’attività o le attività svolte dal Gruppo. Deve essere compilato obbligatoriamente in sede di opzione per la costituzione del Gruppo. Può essere compilato per l’esercizio delle opzioni di contabilità separata, non comunicate in sede di costituzione del Gruppo. Va compilato in caso di Variazione dati, per comunicare l’acquisizione di ulteriori attività o la cessazione di attività già comunicate. In particolare, nei righi da B1 a B10, vanno indicati: • nella colonna 1, il tipo di comunicazione. In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre barrare la casella [A] in sede di esercizio dell’opzione, in caso di inizio di una nuova attività, o per integrare l’attività con l’indicazione delle opzioni contabili, oppure la casella [C] in caso di cessazione di una attività precedentemente esercitata; • nella colonna 2, il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it; • nella colonna 3, la descrizione corrispondente al codice attività indicato. La casella di colonna 4 (Contabilità separata) va barrata nel caso in cui il Gruppo, relativamente all’attività indicata, applichi l’imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, a norma dell’art. 36 o di altre specifiche disposizioni. La selezione della casella Contabilità separata è consentita anche in caso di dichiarazione integrativa per effettuare le opzioni contabili ex art. 36 per attività già comunicate; in tal caso deve essere barrata anche la casella [A]. Qualora il numero di attività fosse superiore a 10 possono essere utilizzati più moduli progressivamente numerati.