Modello AA5/6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/codice-fiscale-modello-aa5_6/modello-e-istruzioni-cf-aa5_6 Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA (enti, associazioni, ecc., che non esercitano un’attività rilevante agli effetti dell’IVA) per richiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539, nonché per comunicare l’avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. Il modello va compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale. In caso di estinzione o di fusione, concentrazione, trasformazione il presente modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuta l’estinzione o le operazioni sopra elencate. Nella parte superiore di tutte le pagine deve essere riportato il codice fiscale. Nell’ipotesi di presentazione del modello per la richiesta di attribuzione del codice fiscale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto che sottoscrive il modello. Per la corretta compilazione del modello, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti nel quadro D devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato. In tal caso, ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l’apposito campo posto in alto a destra. Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G.CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., ecc.). Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell’ordine, giorno, mese ed anno (es. 7 marzo 2010 = 07 03 2010). Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l’indirizzo del soggetto). La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM; Stato Estero = EE). Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero. Negli stessi siti Internet è disponibile anche uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Il presente modello nell’ipotesi di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale deve essere presentato con le modalità di seguito riportate: – in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente; – in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito. Modalità di presentazione Reperibilità del modello Premessa Modello AA5/6 Gli indirizzi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. Nell’ipotesi di utilizzo del presente modello per comunicare le variazioni relative a dati in precedenza comunicati lo stesso può essere presentato anche per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. AVVERTENZA: il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione. TIPO RICHIESTA AVVERTENZA: nei casi di fusione e concentrazione che hanno comportato o meno l’estinzione del soggetto, il presente modello deve essere presentato da tutti i soggetti partecipanti alle predette operazioni, avendo cura di compilare il quadro D. Barrare una delle seguenti caselle: nel caso di RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE per i soggetti che ne siano privi. Indicare, ove possibile, la data di costituzione. L’ufficio attribuisce al contribuente il numero di codice fiscale, che resterà invariato, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, fino al momento dell’estinzione del richiedente. in tutti i casi di VARIAZIONE DEI DATI precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso del numero di codice fiscale; indicare il numero di codice fiscale e la data della variazione. La casella deve essere altresì barrata nell’ipotesi di variazione di dati intervenuta in conseguenza di fusione, concentrazione, trasformazione (vedi istruzioni per la compilazione del quadro D). ATTENZIONE: al fine di consentire la corretta acquisizione dei dati nell’Anagrafe tributaria il modello deve essere sempre compilato integralmente. nel caso di ESTINZIONE indicare il numero di codice fiscale e la data di estinzione. Si ricorda che in tale ipotesi il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica. nel caso di RICHIESTA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE da parte dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di codice fiscale. nel caso di RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI (nel caso in cui un soggetto sia tenuto all’indicazione del codice fiscale del soggetto terzo e questo ne sia sprovvisto) indicare il codice fiscale del soggetto richiedente. Si ricorda che, in tal caso, il modello deve essere presentato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. N.B.: le date indicate nel presente quadro non possono essere successive alla data di presentazione del modello. SOGGETTO D’IMPOSTA DATI IDENTIFICATIVI DENOMINAZIONE: deve essere riportata senza alcuna abbreviazione. Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti. NATURA GIURIDICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella: AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila il modello avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita. QUADRO B 5 4 3 2 1 QUADRO A – 2 – TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA SIGLA: riportare la sigla (eventuale) con cui viene abbreviata la denominazione. CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e nei siti Internet www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l’attività effettivamente esercitata in via prevalente. SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA o, in mancanza, SEDE EFFETTIVA Nel caso di soggetto non residente in Italia devono essere indicati i dati relativi alla sede estera. INDIRIZZO: indicare l’indirizzo completo della sede legale, amministrativa o, in mancanza di questa, della sede effettiva; nel caso di indirizzo estero indicare anche la città. COMUNE: nel caso di indirizzo estero indicare lo Stato. DOMICILIO FISCALE I soggetti diversi dalle persone fisiche, a norma dell’articolo 58 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività. Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall’Amministrazione finanziaria, d’autorità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell’articolo 59 del DPR 600/73, in un comune diverso da quello previsto in via generale, il provvedimento di variazione del domicilio fiscale ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato notificato. Questa sezione, pertanto, deve essere compilata solo dai soggetti non residenti, con sede estera; qualora detti soggetti siano privi di un domicilio fiscale in Italia, lasceranno il riquadro in bianco. SOGGETTI RESIDENTI
- Società in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
- Altre società cooperative
- Mutue assicuratrici
- Consorzi con personalità giuridica
- Associazioni riconosciute
- Fondazioni
- Altri enti ed istituti con personalità giuridica
- Consorzi senza personalità giuridica
- Associazioni non riconosciute e comitati
- Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
- Enti pubblici economici
- Enti pubblici non economici
- Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
- Opere pie e società di mutuo soccorso
- Enti ospedalieri
- Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
- Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non altrimenti classificabili con sede dell’amministrazione od oggetto principale in Italia
- Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
- Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
- Società in accomandita semplice
- Società di armamento
- Associazione fra artisti e professionisti
- Aziende coniugali
- GEIE ( Gruppi europei di interesse economico)
- Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
- Condomìni
- Depositi I.V.A.
- Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
- Trust
- Amministrazioni pubbliche
- Fondazioni bancarie
- Società europea
- Società cooperativa europea
- Rete di imprese SOGGETTI NON RESIDENTI
- Società semplici, irregolari e di fatto
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società di armamento
- Associazioni fra professionisti
- Società in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Consorzi
- Altri enti ed istituti
- Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
- Fondazioni
- Opere pie e società di mutuo soccorso
- Altre organizzazioni di persone e di beni
- Trust
- GEIE ( Gruppi europei di interesse economico) – 3 – RAPPRESENTANTE Indicare i dati identificativi del rappresentante legale del soggetto per il quale viene richiesto il codice fiscale. In caso di più rappresentanti nel presente quadro, devono essere indicati i dati di un solo soggetto. Se il soggetto a cui è riferito il modello è non residente, privo di un domicilio fiscale in Italia, ed il suo rappresentante non è titolare di codice fiscale, in questo quadro devono essere indicati solo i suoi dati identificativi. CODICE CARICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella: AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila il modello avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita. TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE Il quadro deve essere compilato al fine di comunicare le intervenute operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione che hanno interessato i soggetti tenuti ad utilizzare il presente modello. L’articolo 7, comma 8, del D.P.R. n. 605 del 1973, prevede che tale comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni da parte di ciascun soggetto partecipante alle predette operazioni. Si ricorda che la compilazione del quadro comporta l’obbligo di presentare il modello esclusivamente per via telematica. Barrare la casella corrispondente all’evento verificatosi: nell’ipotesi di partecipazione ad un’operazione di fusione. Indicare negli appositi campi i codici fiscali (se attribuiti) di tutti i soggetti partecipanti nonché nell’apposita sezione i dati relativi al soggetto non estinto ovvero risultante dall’operazione di fusione. Nel quadro A: – il soggetto non estinto deve barrare la casella 2 (variazione dati); – il soggetto estinto deve barrare la casella 3 (estinzione). In entrambi i casi la data da indicare è quella in cui è avvenuta l’operazione di fusione. nell’ipotesi di partecipazione ad un’operazione di concentrazione. Indicare negli appositi campi i codici fiscali (se attribuiti) di tutti i soggetti partecipanti. Nel quadro A deve essere barrata la casella 2, indicando la data in cui è avvenuta l’operazione di concentrazione. 1 2 QUADRO C QUADRO D 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 5 Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata) 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 13 Amministratore di condominio 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione – 4 – nell’ipotesi di trasformazione. Nel quadro A deve essere barrata la casella 2, indicando la data da cui ha effetto la trasformazione. Occorre altresì compilare gli altri quadri avendo cura di indicare i dati variati a seguito della trasformazione. Si evidenzia che la trasformazione non comporta l’attribuzione di un nuovo numero di codice fiscale. Nella particolare ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinata dall’articolo 2500-octies del codice civile, il presente modello non deve essere utilizzato. La società di capitali risultante dalla trasformazione presenterà il modello AA7 per la richiesta del numero di partita IVA, avendo cura di indicare il numero di codice fiscale, se già posseduto dal soggetto trasformando. Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall’ufficio e presentati, unitamente al modello, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello. Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal rappresentante legale o negoziale ovvero nell’ipotesi di presentazione del modello per la richiesta del codice fiscale di terzi (casella 5 del quadro A) dal richiedente o dal suo rappresentante. Indicare nell’apposito campo il numero di codice fiscale del soggetto persona fisica che sottoscrive il modello. Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato. Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che trasmette il modello. L’intermediario deve riportare: • il proprio codice fiscale; • se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; • la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere il modello. Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se il modello è stato predisposto dal contribuente, oppure la seconda se il modello è stato predisposto da chi effettua l’invio. La presentazione del presente modello per via telematica può essere effettuata: 1) direttamente; 2) tramite intermediari abilitati. 1) Presentazione telematica diretta I soggetti che predispongono il modello possono scegliere di trasmetterlo direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che ne attesta l’avvenuto ricevimento. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il modello devono obbligatoriamente avvalersi: • del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato od ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti; • del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta. Tale modalità di trasmissione deve essere utilizzata anche nell’ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare il modello per via telematica pur non essendo obbligato. Modalità di abilitazione a) Presentazione attraverso il servizio telematico Entratel Per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:
- richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi …” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
- stampare l’esito della pre-iscrizione mediante la funzione “Stampa allegato per ufficio”;
- compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria. 3 Modello presentato tramite il servizio telematico IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Allegati Delega Sottoscrizione – 5 – L’Ufficio rilascia una busta “virtuale”, il cui numero è indicato nell’attestazione consegnata dall’operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall’utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione “Primo accesso – Prelievo dati”, delle credenziali necessarie alla generazione dell’ambiente di sicurezza e all’accesso nelle aree riservate del sito web dedicato ai servizi telematici. Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell’ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei Gestori incaricati o degli Operatori incaricati. I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l’elenco degli uffici dell’Agenzia delle Entrate cui rivolgersi, sono disponibili sul sito, http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all’uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all’assistenza telefonica di un call center appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall’ufficio all’atto dell’autorizzazione all’accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet http://assistenza.finanze.it oltre che i siti www.agenziaentrate.gov.it e http://telematici.agenziaentrate.gov.it, per informazioni di carattere normativo e tecnico. b) Presentazione tramite il canale Fisconline Requisito essenziale per la presentazione del presente modello tramite il servizio telematico Internet (Fisconline), è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto utilizzando l’apposita funzione disponibile sul sito Internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all’utilizzo del canale Fisconline, in quanto è sempre possibile presentare il modello tramite un intermediario abilitato. 2) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998) Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia i modelli da loro predisposti per conto del dichiarante sia i modelli predisposti dal contribuente per i quali hanno assunto l’impegno della presentazione per via telematica. Sono altresì obbligati alla presentazione telematica dei modelli da loro predisposti gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, alle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono i modelli utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l’impegno a trasmetterli è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti. L’accettazione dei modelli predisposti dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata. Comunicazione di avvenuta presentazione telematica La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta presentazione del modello per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, consultabile nella sezione “Ricevute” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione.