Le notifiche dello SdI (Sistema di Interscambio) offrono utili indicazioni alla comprensione del procedimento di analisi istituito dall’Agenzia delle Entrate sulle fatture elettroniche e/o note di credito elettroniche.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le seguenti pagine dove spiega il processo della fattura elettronica:
In queste pagine c’è una descrizione tecnico-giuridica completa delle notifiche che il Sistema di Interscambio trasmette per la comunicazione dell’esito del procedimento di invio di una fattura o nota di credito elettroniche.
Consigliamo la verifica del procedimento di analisi con il vostro consulente fiscale (commercialista, tributarista, esperto contabile e/o ragioniere).
In questo caso parliamo di ricevute inviate dal Sistema di Interscambio ad un soggetto privato nell’ambito della fatturazione elettronica tra privati.
L’acronimo è Ricevuta NS ed è la notifica che lo SdI invia al soggetto trasmittente quando il file della fattura non ha superato uno o più d’uno dei controlli di coerenza e conformità previsti dalle specifiche tecniche.
La fattura può essere scartata ad esempio per i seguenti motivi:
Lo SdI invia la Ricevuta NS entro 5 giorni dalla ricezione della fattura e questo significa che la fattura è da considerarsi non emessa.
Contenuto della notifica di scarto:
L’acronimo è Ricevuta RC e lo SdI la invia per attestare che il documento elettronico è corretto (cioè ha superato i controlli di conformità e coerenza dello SdI) e che è stato consegnato al cessionario/committente.
Contenuto della ricevuta di consegna:
La fattura è da considerarsi emessa a tutti gli effetti e consegnata.
L’acronimo è Ricevuta MC e lo SdI la invia per i documenti elettronici inviati non andati a buon fine nel loro processo di consegna al Soggetto destinatario (allegato A).
In questo caso, lo SdI ha considerato formalmente corretto con il documento, ma non è riuscito a consegnarlo al destinatario.
Contenuto della ricevuta di mancata consegna:
Ci sono due casi pratici per la notifica di ricevuta di mancata consegna.
L’operazione di recapito al destinatario da parte dello SdI non riesce o fallisce perché:
In questi casi, lo SdI invia appunto al soggetto trasmittente questa ricevuta di Impossibilità di recapito – Mancata Consegna, ma, al contempo, la fattura deve essere comunque considerata come emessa a tutti gli effetti per l’Agenzia delle Entrate.
Il cedente/prestatore deve però comunicare tempestivamente al cessionario/committente, attraverso altri canali di comunicazione:
La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Si verifica quando il cedente/prestatore deve inviare la fattura indicando come indirizzo telematico il codice destinatario convenzionale di 7 zeri (0000000), ovverosia quando il cessionario/committente:
Anche in questo caso, la fattura deve essere comunque considerata come emessa a tutti gli effetti per l’Agenzia delle Entrate, ma il cedente /prestatore deve comunicare tempestivamente al cessionario/committente, attraverso altri canali di comunicazione:
L’acronimo è NS, che ci indica quando ci viene inviata una Notifica Scarto del documento elettronico di vendita inviato allo SdI definita dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, allegato B-1, punto 1.3.
Quando il cedente/prestatore riceve tale notifica, così come accade anche nella fatturazione tra privati, la fattura o la nota di credito devono intendersi NON emesse.
L’acronimo è RC, e indica che lo SdI ha recapitato il documento elettronico formalmente corretto alla PA (Cessionaria o Committente) destinataria.
Se l’operazione di recapito riesce, il Sistema di Interscambio trasmette al soggetto trasmittente la Ricevuta di consegna per comunicare l’avvenuta consegna del file al destinatario.
In questo caso la ricevuta RC non è una ricevuta definitiva e non conclude il procedimento di fatturazione perché deve essere necessariamente seguita da altre ricevute tipiche della fatturazione PA.
La PA ha la possibilità di inviare, entro 15 giorni, una notifica di rigetto della fattura chiedendo allo SdI di inviare al soggetto trasmittente una notifica esito di rigetto.
Se nei detti 15 giorni la PA non accetta o rifiuta espressamente la fattura, lo SDI invierà allora al mittente la notifica decorrenza termini, che attesterà la emissione della fattura a tutti gli effetti (vedi più avanti la descrizione di tale notifica).
L’acronimo è NE, e costituisce la notifica inviata dallo SdI al soggetto trasmittente per comunicare l’esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto dalla PA destinataria.
Per ogni fattura elettronica, il Sistema di Interscambio:
Leggendo il contenuto della NE, dunque, il soggetto trasmittente:
A volte, l’esito (rigetto o rifiuto) può essere segnalato dalla PA anche solo indicando la sigla del tipo di esito, che potrà quindi essere:
Nel caso dunque che l’esito comunicato all’interno della NE sia EC02, il cedente/prestatore potrà:
È sempre consigliabile che il cedente/prestatore contatti separatamente la PA cessionaria/committente per conoscere nel dettaglio il motivo dell’eventuale rifiuto ed eventualmente per concordare i conseguenti passi e procedure da seguire.
Nel caso in cui la PA cessionaria/committente dovesse contattare direttamente il soggetto trasmittente per segnalare errori in fattura elettronica e consigliando eventuali modifiche senza aver inviato la NE (positivo o negativo) e senza che i 15 giorni di decorrenza termini siano scaduti (v. al riguardo la descrizione, posta qui più avanti, della ricevuta DT), si consiglia al soggetto trasmittente di concordare con il proprio consulente fiscale il da farsi.
Apparirebbe però opportuno comunicare agli Uffici della PA cessionaria/committente che il soggetto trasmittente non può fare nulla finché l’ufficio non risponda con una NE o finché i suddetti 15 giorni non siano scaduti.
La PA destinataria, però, invece che inviare un notifica di esito, può decidere di NON comunicare per nulla allo Sdi l’esito della fattura (rifiuto accettazione).
In questi casi, decorsi 15 giorni, il Sistema di Interscambio invia al soggetto trasmittente la ricevuta DT, qui di seguito descritta.
L’acronimo è DT; è la notifica inviata dallo SdI sia al soggetto trasmittente sia al soggetto ricevente per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell’accettazione/rifiuto.
Il Sistema di Interscambio invia questa notifica quando, entro il termine dei 15 giorni indicato più sopra, la PA cessionaria/committente non comunica allo stesso SdI la volontà esplicita di accettare o rifiutare la fattura.
La notifica DT ha la funzione di comunicare alle due parti (trasmittente e ricevente) che il Sistema di Interscambio considera chiuso il processo di fatturazione relativo a quella fattura, la quale sarà quindi da considerarsi fiscalmente emessa (pur senza valore civilistico di riconoscimento di debito).
L’acronimo è MC; è la notifica che viene inviata dallo SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l’operazione di consegna del file alla PA destinataria.
Questa notifica viene inviata ad esempio quando sussistano problemi tecnici, non dipendenti dal Sistema di Interscambio, relativi al canale di trasmissione della Pubblica Amministrazione destinataria; problemi tali da impedire allo stesso SdI di consegnare la fattura a quella specifica PA.
I tempi per l’invio della notifica MC da parte dello SdI sono indicati in 48 ore, se il canale di comunicazione tra Sdi e PA è costituito dalla PEC, e di 24 ore negli altri casi.
La ricezione da parte del Sistema di Interscambio della notifica MC in questione è sufficiente a provare che lo stesso SdI ha ricevuto il documento elettronico trasmesso dal cedente/prestatore e quindi a considerare tale stessa fattura come emessa a tutti gli effetti.
Il procedimento di fatturazione non può dirsi tuttavia concluso, in quanto manca ancora l’attestazione di ricezione da parte della PA, e dunque può prevedere l’invio di altre notifiche da parte dello SdI al soggetto trasmittente, la NE, la DT e la AT.
L’acronimo è AT.
Può arrivare al trasmittente nel caso che lo SdI non riesca a consegnare il documento elettronico alla PA.
In questo caso lo stesso SdI compie le seguenti operazioni:
Se invece il problema di trasmissione non viene risolto entro i 10 giorni dall’invio della notifica MC, il Sistema di Interscambio invia al soggetto trasmittente la AT, che è la attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.
Questa è la notifica inviata dallo SdI al soggetto trasmittente per attestare l’avvenuta ricezione della fattura (da parte dello stesso Sdi) e la definitiva impossibilità di recapitare il file alla PA destinataria.
L’attestazione trasmissione dà diritto al soggetto trasmittente di recapitare la fattura alla PA destinataria utilizzando canali a lui noti (es. Posta Elettronica Ordinaria, PEC, etc.) senza ulteriori passaggi attraverso lo SdI.
Qui di seguito riportiamo altre notifiche che invia lo SdI al cessionario:
Ora procediamo ad analizzarle singolarmente.
L’acronimo è MT; ed è la notifica che invia lo SdI al soggetto ricevente insieme al file del documento elettronico di acquisto emesso nei confronti del cessionario/committente.
Questa notifica è un file XML che contiene i dati principali di riferimento del file utili per l’elaborazione, ivi compreso l’identificativo del SdI (sia nella fatturazione elettronica tra privati che in quella verso la PA).
Contenuto della metadati:
L’acronimo è SE; esiste solo nella fatturazione elettronica verso la PA (vedi sopra).
Lo SdI la invia al soggetto ricevente per segnalare eventuali incoerenze o errori contenuti nella precedente notifica EC (accettazione o rifiuto del documento elettronico) trasmessa dalla stessa PA allo SdI.
Pertanto questa notifica non viene mai vista dal cedente/prestatore trasmittente.
Contenuto dell’esito di scarto committente:
Le norme più importanti sono:
Si raccomanda di verificare, sempre, l’ultima versione aggiornata di questi provvedimenti e di confrontarsi con il proprio consulente fiscale (commercialista, tributarista, esperto contabile, ragioniere).
Le notifiche dello SdI (Sistema di Interscambio) offrono utili indicazioni alla comprensione del procedimento di analisi istituito dall’Agenzia delle Entrate sulle fatture elettroniche e/o note di credito elettroniche.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le seguenti pagine dove spiega il processo della fattura elettronica:
In queste pagine c’è una descrizione tecnico-giuridica completa delle notifiche che il Sistema di Interscambio trasmette per la comunicazione dell’esito del procedimento di invio di una fattura o nota di credito elettroniche.
Consigliamo la verifica del procedimento di analisi con il vostro consulente fiscale (commercialista, tributarista, esperto contabile e/o ragioniere).
In questo caso parliamo di ricevute inviate dal Sistema di Interscambio ad un soggetto privato nell’ambito della fatturazione elettronica tra privati.
L’acronimo è Ricevuta NS ed è la notifica che lo SdI invia al soggetto trasmittente quando il file della fattura non ha superato uno o più d’uno dei controlli di coerenza e conformità previsti dalle specifiche tecniche.
La fattura può essere scartata ad esempio per i seguenti motivi:
Lo SdI invia la Ricevuta NS entro 5 giorni dalla ricezione della fattura e questo significa che la fattura è da considerarsi non emessa.
Contenuto della notifica di scarto:
L’acronimo è Ricevuta RC e lo SdI la invia per attestare che il documento elettronico è corretto (cioè ha superato i controlli di conformità e coerenza dello SdI) e che è stato consegnato al cessionario/committente.
Contenuto della ricevuta di consegna:
La fattura è da considerarsi emessa a tutti gli effetti e consegnata.
L’acronimo è Ricevuta MC e lo SdI la invia per i documenti elettronici inviati non andati a buon fine nel loro processo di consegna al Soggetto destinatario (allegato A).
In questo caso, lo SdI ha considerato formalmente corretto con il documento, ma non è riuscito a consegnarlo al destinatario.
Contenuto della ricevuta di mancata consegna:
Ci sono due casi pratici per la notifica di ricevuta di mancata consegna.
L’operazione di recapito al destinatario da parte dello SdI non riesce o fallisce perché:
In questi casi, lo SdI invia appunto al soggetto trasmittente questa ricevuta di Impossibilità di recapito – Mancata Consegna, ma, al contempo, la fattura deve essere comunque considerata come emessa a tutti gli effetti per l’Agenzia delle Entrate.
Il cedente/prestatore deve però comunicare tempestivamente al cessionario/committente, attraverso altri canali di comunicazione:
La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Si verifica quando il cedente/prestatore deve inviare la fattura indicando come indirizzo telematico il codice destinatario convenzionale di 7 zeri (0000000), ovverosia quando il cessionario/committente:
Anche in questo caso, la fattura deve essere comunque considerata come emessa a tutti gli effetti per l’Agenzia delle Entrate, ma il cedente /prestatore deve comunicare tempestivamente al cessionario/committente, attraverso altri canali di comunicazione:
L’acronimo è NS, che ci indica quando ci viene inviata una Notifica Scarto del documento elettronico di vendita inviato allo SdI definita dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, allegato B-1, punto 1.3.
Quando il cedente/prestatore riceve tale notifica, così come accade anche nella fatturazione tra privati, la fattura o la nota di credito devono intendersi NON emesse.
L’acronimo è RC, e indica che lo SdI ha recapitato il documento elettronico formalmente corretto alla PA (Cessionaria o Committente) destinataria.
Se l’operazione di recapito riesce, il Sistema di Interscambio trasmette al soggetto trasmittente la Ricevuta di consegna per comunicare l’avvenuta consegna del file al destinatario.
In questo caso la ricevuta RC non è una ricevuta definitiva e non conclude il procedimento di fatturazione perché deve essere necessariamente seguita da altre ricevute tipiche della fatturazione PA.
La PA ha la possibilità di inviare, entro 15 giorni, una notifica di rigetto della fattura chiedendo allo SdI di inviare al soggetto trasmittente una notifica esito di rigetto.
Se nei detti 15 giorni la PA non accetta o rifiuta espressamente la fattura, lo SDI invierà allora al mittente la notifica decorrenza termini, che attesterà la emissione della fattura a tutti gli effetti (vedi più avanti la descrizione di tale notifica).
L’acronimo è NE, e costituisce la notifica inviata dallo SdI al soggetto trasmittente per comunicare l’esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento ricevuto dalla PA destinataria.
Per ogni fattura elettronica, il Sistema di Interscambio:
Leggendo il contenuto della NE, dunque, il soggetto trasmittente:
A volte, l’esito (rigetto o rifiuto) può essere segnalato dalla PA anche solo indicando la sigla del tipo di esito, che potrà quindi essere:
Nel caso dunque che l’esito comunicato all’interno della NE sia EC02, il cedente/prestatore potrà:
È sempre consigliabile che il cedente/prestatore contatti separatamente la PA cessionaria/committente per conoscere nel dettaglio il motivo dell’eventuale rifiuto ed eventualmente per concordare i conseguenti passi e procedure da seguire.
Nel caso in cui la PA cessionaria/committente dovesse contattare direttamente il soggetto trasmittente per segnalare errori in fattura elettronica e consigliando eventuali modifiche senza aver inviato la NE (positivo o negativo) e senza che i 15 giorni di decorrenza termini siano scaduti (v. al riguardo la descrizione, posta qui più avanti, della ricevuta DT), si consiglia al soggetto trasmittente di concordare con il proprio consulente fiscale il da farsi.
Apparirebbe però opportuno comunicare agli Uffici della PA cessionaria/committente che il soggetto trasmittente non può fare nulla finché l’ufficio non risponda con una NE o finché i suddetti 15 giorni non siano scaduti.
La PA destinataria, però, invece che inviare un notifica di esito, può decidere di NON comunicare per nulla allo Sdi l’esito della fattura (rifiuto accettazione).
In questi casi, decorsi 15 giorni, il Sistema di Interscambio invia al soggetto trasmittente la ricevuta DT, qui di seguito descritta.
L’acronimo è DT; è la notifica inviata dallo SdI sia al soggetto trasmittente sia al soggetto ricevente per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell’accettazione/rifiuto.
Il Sistema di Interscambio invia questa notifica quando, entro il termine dei 15 giorni indicato più sopra, la PA cessionaria/committente non comunica allo stesso SdI la volontà esplicita di accettare o rifiutare la fattura.
La notifica DT ha la funzione di comunicare alle due parti (trasmittente e ricevente) che il Sistema di Interscambio considera chiuso il processo di fatturazione relativo a quella fattura, la quale sarà quindi da considerarsi fiscalmente emessa (pur senza valore civilistico di riconoscimento di debito).
L’acronimo è MC; è la notifica che viene inviata dallo SdI al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l’operazione di consegna del file alla PA destinataria.
Questa notifica viene inviata ad esempio quando sussistano problemi tecnici, non dipendenti dal Sistema di Interscambio, relativi al canale di trasmissione della Pubblica Amministrazione destinataria; problemi tali da impedire allo stesso SdI di consegnare la fattura a quella specifica PA.
I tempi per l’invio della notifica MC da parte dello SdI sono indicati in 48 ore, se il canale di comunicazione tra Sdi e PA è costituito dalla PEC, e di 24 ore negli altri casi.
La ricezione da parte del Sistema di Interscambio della notifica MC in questione è sufficiente a provare che lo stesso SdI ha ricevuto il documento elettronico trasmesso dal cedente/prestatore e quindi a considerare tale stessa fattura come emessa a tutti gli effetti.
Il procedimento di fatturazione non può dirsi tuttavia concluso, in quanto manca ancora l’attestazione di ricezione da parte della PA, e dunque può prevedere l’invio di altre notifiche da parte dello SdI al soggetto trasmittente, la NE, la DT e la AT.
L’acronimo è AT.
Può arrivare al trasmittente nel caso che lo SdI non riesca a consegnare il documento elettronico alla PA.
In questo caso lo stesso SdI compie le seguenti operazioni:
Se invece il problema di trasmissione non viene risolto entro i 10 giorni dall’invio della notifica MC, il Sistema di Interscambio invia al soggetto trasmittente la AT, che è la attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.
Questa è la notifica inviata dallo SdI al soggetto trasmittente per attestare l’avvenuta ricezione della fattura (da parte dello stesso Sdi) e la definitiva impossibilità di recapitare il file alla PA destinataria.
L’attestazione trasmissione dà diritto al soggetto trasmittente di recapitare la fattura alla PA destinataria utilizzando canali a lui noti (es. Posta Elettronica Ordinaria, PEC, etc.) senza ulteriori passaggi attraverso lo SdI.
Qui di seguito riportiamo altre notifiche che invia lo SdI al cessionario:
Ora procediamo ad analizzarle singolarmente.
L’acronimo è MT; ed è la notifica che invia lo SdI al soggetto ricevente insieme al file del documento elettronico di acquisto emesso nei confronti del cessionario/committente.
Questa notifica è un file XML che contiene i dati principali di riferimento del file utili per l’elaborazione, ivi compreso l’identificativo del SdI (sia nella fatturazione elettronica tra privati che in quella verso la PA).
Contenuto della metadati:
L’acronimo è SE; esiste solo nella fatturazione elettronica verso la PA (vedi sopra).
Lo SdI la invia al soggetto ricevente per segnalare eventuali incoerenze o errori contenuti nella precedente notifica EC (accettazione o rifiuto del documento elettronico) trasmessa dalla stessa PA allo SdI.
Pertanto questa notifica non viene mai vista dal cedente/prestatore trasmittente.
Contenuto dell’esito di scarto committente:
Le norme più importanti sono:
Si raccomanda di verificare, sempre, l’ultima versione aggiornata di questi provvedimenti e di confrontarsi con il proprio consulente fiscale (commercialista, tributarista, esperto contabile, ragioniere).