Il documento di trasporto (o DDT) viene utilizzato per giustificare il trasferimento della merce da parte delle società che operano nel commercio di merci, semilavorati e materie prime.
Questo documento avente validità fiscale è stato introdotto dal DPR 472/96 in sostituzione della precedente bolla accompagnatoria.
Poiché il documento di trasporto ha il compito di giustificare il trasferimento delle merci tra due soggetti (cedente e cessionario), questo deve essere emesso (in duplice copia) rigorosamente prima dell’invio della merce, a prescindere da quale soggetto effettui il trasporto. Tale documento può accompagnare la merce o essere inviato al cliente non oltre il giorno della spedizione.
Il trasporto può essere effettuato:
Gli elementi obbligatori del documento di trasporto sono:
A queste informazioni obbligatorie è possibile aggiungere dei dettagli facoltativi che posso fungere da promemoria e allo stesso tempo aiutare alla successiva compilazione della fattura differita.
In sintesi il documento di trasporto:
Dalla schermata principale vai nel menu di sinistra, clicca su VENDITE e, successivamente, su DDT.
Clicca su NUOVO.
Completa tutti i campi delle sotto schede DATI, NOTE (se necessario) e DATI TRASPORTO, successivamente clicca su AZIONI e poi su Salva e genera PDF.
Ricordati di completare tutti i campi della sotto sezione PRESTAZIONE o BENI/SERVIZI per procedere all’emissione del documento:
Cliccando qui è possibile fare calcolo netto e duplica linea (aggiungere una linea (bene/servizio); oppure con + AGGIUNGI BENE/SERVIZIO puoi aggiungere una nuova linea (prodotto/servizio).
Se temporaneamente preferisci salvare solo i dati del DDT, clicca su SALVA; se invece vuoi generare anche il PDF, clicca su AZIONI e poi su Salva e genera pdf.
A questo punto vai nella sotto scheda EMAIL e valorizza tutti i campi per spedire il DDT di reso al cliente nel caso gestisca lui la spedizione oppure al tuo corriere nel caso la spedizione del reso rientra nella tua gestione.
Ad esempio col DDT predefinito in Fattura24, è possibile inserire:
Ci sono casi, ad esempio il trasporto merci per riparazione, in conto lavorazione, in comodato d’uso, e così via, in cui è necessario trasportare delle merci senza che sia stata effettuata una vendita.
In tali casi si parla appunto di trasporto merci non destinate alla vendita.
Anche in tale casistica è necessaria l’emissione del documento di trasporto, ma diventa obbligatorio specificare la causale che nel caso di vendita è invece facoltativa.
La motivazione di questa obbligatorietà risiede nel fatto che ad un’eventuale contestazione amministrativa è necessario dimostrare che non si tratti di una vendita simulata, ma di una movimentazione di merci legata ad altri fattori (ad esempio la riparazione).
In caso contrario, secondo art. 53 del D.P.R. 633/72, può essere applicata da parte dell’amministrazione finanziaria, la presunzione di cessione e si può quindi ipotizzare che si tratti di una cessione di beni senza emissione di fattura fiscale.