Società di diritto
Dizionario di contabilità
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Nel diritto (normative giuridiche) e nella ragioneria (scritture aziendali) viene intesa società di diritto quel soggetto che svolge attività d’impresa (economica professionale) e questa può essere costituita da un unico soggetto (unipersonale) o da più soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) riunite in un’impresa collettiva (attività economica organizzata).
La società di diritto, in generale, è regolamentata dal Diritto Societario.
La definizione di società la possiamo trovare all’interno del Codice Civile (art. 2247); il termine si traduce come un contratto societario fra due o più persone che conferiscono beni o servizi comuni di un’attività economica che come unico scopo c’è la divisione dell’utile.
L’articolo del Codice Civile da una definizione generale e non approfondisce le diverse tipologie riconosciute dal nostro ordinamento giuridico (elementi normative) come ad esempio la distinzione di società non a scopo di lucro (No-Profit), le società unilaterali (soggetti singoli), i consorzi ((aggregazione volontaria coordinate) o le associazioni (perseguimento scopo comune).
Molto importante è indicare l’oggetto sociale, cioè il bene materiale o immateriale attraverso il quale sussiste il contratto. Esso (nel Diritto Civile) è uno degli elementi essenziali (come l’Accordo, la Causa e la forma) al momento della richiesta di pattuizione cioè di accordo contrattuale (dal latino “ad substantiam”).
Al momento di costituire una società bisogna determinare lo scopo sociale, cioè l’attività perseguita dal soggetto.
Per le Imprese è il lucro oggettivo e soggettivo (art. 2082 c.c.); per le Società è lo scopo del fine (art. 2247 c.c.) che può essere di lucro (divisione dei proventi tra i soci), mutualistico (cooperative e/o mutue assicuratrici che garantiscono beni e servizi ai soci – D.lgs. 6/2003) e consortile ( supporto alle consorziate con vantaggio patrimoniale – ex art. 2615 c.c.).
L’ordinamento giuridico italiano ha stilato un elenco chiuso delle possibili società che si posso scegliere in base alle esigenze d’impresa (cioè dell’attività che si vuole aprire). Fa eccezione la Società semplice che utilizzate per oggetti d’esercizio diverso dall’oggetto d’esercizio commerciale (art. 2249 c.c.).
Esistono leggi speciali che definiscono ulteriori limitazioni indicando per alcune attività il ricorso a determinate tipologie societarie anche se non è necessaria la scelta esplicita prevista dalla legge.
Nell’ordinamento giuridico le Società semplici (S.s.) non possono esercitare l’attività commerciale (art. 2249 c.c. e art. 2195 c.c.) ma posso esercitare l’attività agricola (art. 2135 c.c.) e l’attività professionale sotto forma di associazione (non imprenditoriale).
Tutte gli altri tipi societari possono aver un qualifica societaria commerciale (nel caso non svolgano attività commerciale non hanno lo Statuto dell’Imprenditore Commerciale quindi non sono soggette al fallimento e alle procedure concorsuali come la norma non pacifica) e tale qualifica rileva (per i soggetti IRES) che i redditi sono imputati al reddito d’impresa.
Le Società di persone e le Società di Capitali sono rappresentano due aree che raggruppano le società a scopo di lucro (Profit):
La distinzione tra queste due aree è il grado di autonomia patrimoniale (separazione del patrimonio del soggetto di diritto non della persona fisica) e la personalità giuridica (enti che rispondono delle proprie obbligazioni sul loro patrimonio non sul patrimonio degli singoli associati) da parte del legislatore.
In questo caso per contratto di società viene inteso come il conferimento (da uno o più soggetti) di beni e servizi per l’esercizio in comune dell’attività economica organizzata; parliamo della divisione degli utili.
L’autonomia patrimoniale si può distinguere nei seguenti modi a seconda si tratti di capitali o persone:
Esiste anche un riconoscimento della personalità giuridica per le società di capitali (art. 2331 c.c.) mentre le società di persone vengono caratterizzate dalla soggettività giuridica che è titolare dei rapporti giuridici e del patrimonio.
L’Europa ha voluto uniformare la situazione del diritto societario presente e specifica di tutto i paesi membri istituendo due figure soggette a regolamentazione:
Si può costituire solo sul territorio comunitario con regime di costituzione e di gestione unico (anzichè a normative statali differenti) regolate dal Regolamento Europeo n° 2157 del 8 ottobre 2001.
La sede deve essere all’interno della comunità quindi in uno stato membro (lo Stato può imporre che le società europee registrate nel suo territorio abbiano l’obbligo di far coincidere l’indirizzo amministrativo centrale con quello della sede sociale.
La struttura della società europea è costituita dai suoi organi (soci) che possono optare per un modello monistico (due soli organi; cioè l’assemblea dei soci e amministratore) oppure per un modello dualistico (tre soli organi; cioè l’assemblea dei soci, l’organo di direzione e l’organi di controllo).
Associazione autonoma di persone riunite su base volontaria con un unico scopo perseguito attraverso l’impresa democratica utile alla cooperazione operativa in tutta l’Unione con un’unica personalità giuridica e stesse regole come previsto per le società per azioni sviluppate sulla Società Europea Quindi si fonda sullo scopo mutualistico regolata dal Regolamento Europeo n° 2157 del 8 ottobre 2001.
Può essere costituita da: