L’apparato contabile italiano ha ideato una serie di codici sulla natura delle operazioni IVA, o semplicemente natura IVA o codici natura, per l’identificazione univoca di tutte le operazioni che portano a l’emissione di un documento fiscale; il sistema di codice è comprensivo anche delle operazioni esenti dall’applicabilità dell’aliquota IVA.
Il sistema codifica i seguenti aspetti dell’operazione:
Emettere una fattura elettronica, una parcella elettronica e una nota di credito elettronica richiede molta attenzione alla scelta del giusto codice per l’aliquota IVA da comunicare all’Agenzia delle Entrate.
Il sistema di codifica sulla natura delle operazioni IVA ha una struttura composta dalla lettera N (Natura) che precede un numero che classifica la N, cioè la natura.
Qui sotto riportiamo la lista completa dei codici validi:
Analizziamo di seguito.
Si utilizza per le operazioni escluse ai sensi dell’art. 15, DPR n. 633/72 per:
Si utilizza per le operazioni non soggette ad IVA per assenza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72) di emissione della fattura (art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72; rigo VE34 del modello IVA).
Per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1 (nn. 1, 4 e 9) e comma 6-bis lettera a del DPR n. 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi UE debitori dell’imposta deve essere inserita la dicitura Inversione contabile nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.
Si utilizza per le seguenti operazioni:
Si utilizza per le operazioni di esportazioni di beni ex art. 8, comma 1, lett. a), b) e b-bis), DPR n. 633/72, tra le quali sono ricomprese anche (rigo VE30, campo 2 del modello IVA):
Si utilizza per le operazioni di cessioni intraUE (ex art. 41, DL n. 331/93), tra le quali sono comprese:
Le cessioni intraUE di prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte I, DPR n. 633/72, effettuate da produttori agricoli e ittici (ex art. 34, DPR n. 633/72): clicca qui.
Si utilizza per le operazioni di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi (rigo VE30, campo 4 del modello IVA).
Si utilizza per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis, DPR n. 633/72), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, DPR n. 633/72) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano (rigo VE30, campo 5 del modello IVA).
Viene utilizzato anche per alcuni documenti integrativi, inviati dal cessionario e/o committente debitore dell’imposta.
Si utilizza per le operazioni non imponibili fatte nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d’intento (rigo VE31 del modello IVA).
Viene utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond, ad esempio per:
Si utilizza in fatture per le operazioni di cessione (rigo VE32 del modello IVA):
Anche nel caso di trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro ex art. 50- bis, comma 4, lett. i), DL n. 331/93.
Viene utilizzato anche dal cessionario, ad esempio, nei seguenti casi:
Si utilizza per le operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72, per visionarlo clicca qui.
Come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E, in caso di acquisto intraUE effettuato ai sensi dell’art. 42, DL n. 331/93, che non viene integrato con l’IVA, in caso di operazione esente va riportato il codice N4.
Si utilizza per le operazioni in cui si applica il regime dei beni usati (ex art. 36, DL n. 41/95).
Il codice N5 va utilizzato anche per le fatture dalle agenzie di viaggio e turismo (ex art. 74-ter, DPR n. 633/72) riportando l’annotazione regime del margine – agenzie di viaggio (art. 21, comma 6, lett. e), DPR n. 633/72) e il valore dell’imponibile comprensivo di IVA.
Si utilizza per le operazioni di cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione nonché di oro e argento puro ai sensi dell’art. 17, comma 5, DPR n. 633/72.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 3 del modello IVA.
Si utilizza per le prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72 (rigo VE35, campo 4 del modello IVA).
Si utilizza per le operazioni di cessioni dei fabbricati e/o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-bis), DPR n. 633/72 (rigo VE35, campo 5 del modello IVA).
Si utilizza per le operazioni di cessione dei telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. b), DPR n. 633/72 (rigo VE35, campo 6 del modello IVA).
Si utilizza per le operazioni di cessione delle console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72 (rigo VE35, campo 7 del modello IVA).
Si utilizza per le prestazioni di servizi di pulizia e/o demolizione e/o installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 (rigo VE35, campo 8 del modello IVA).
Si utilizza per le operazioni svolte nel settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), DPR n. 633/72 (rigo VE35, campo 9 del modello IVA).
Si utilizza peri eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle sopra elencate, per le quali è prevista l’applicazione dell’inversione contabile ad esclusione delle prestazioni per committenti UE doveva indicato il codice N2.1.
Si utilizza per le operazioni soggette a modalità speciali di determinazione e/o assolvimento dell’IVA:
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