Per Microimpresa si fa riferimento ad un’attività imprenditoriale costituita da un numero di dipendenti minore di 10 unità e con un fatturato annuo o un totale attivo dello Stato Patrimoniale inferiore ai due milioni di euro.
Tale definizione è indicata nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea che è stata recepita ed attuata dal legislatore italiano con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005.
Nella definizione delle categorie di imprese la Commissione Europea ha tenuto conto di diversi aspetti non meramente ed unicamente legati alla dimensione o al numero di persone impiegate in esse ma anche relative al fatturato o al bilancio annuale ottenuto dall’azienda.
Vediamo di seguito quali sono le principali differenze tra Microimpresa, Piccola Impresa e Media Impresa:
A questo link (clicca qui) è possibile leggere la guida completa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea che fornisce un orientamento generale per gli imprenditori e altri soggetti interessati nell’applicazione della definizione di PMI.
Tuttavia non ha valore legale e non vincola in alcun modo la Commissione. La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36, costituisce l’unico riferimento autentico per determinare le condizioni relative alla qualifica di PMI.