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Che cos'è lo split payment?

Lo split payment (scissione dei pagamenti) è uno speciale sistema di liquidazione e versamento IVA regolamentato dall’art. 17-ter del d.P.R. 633/1972 (Legge IVA).

Si applica nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i suoi fornitori. In sostanza, la regola in base alla quale l’IVA viene addebitata al cliente in fattura è capovolta e sarà la Pubblica Amministrazione stessa a pagare direttamente l’IVA, all’Erario, al posto dei propri fornitori (scissione dei pagamenti dell’imposta all’Erario art. 17 ter d.P.R. 633/1972).

In base a questo sistema:

  • il fornitore incassa il corrispettivo della cessione o prestazione al netto dell’IVA;
  • è direttamente il cessionario/committente a effettuare il versamento all’Erario dell’IVA (con le modalità indicate dall’art. 17-ter, comma 1 del d.P.R. 633/1972);
  • conseguentemente, la percentuale e l’importo dell’IVA devono comunque essere indicate/esposte in fattura, ma NON devono essere caricate in rivalsa nei confronti del cessionario/committente.

Il Consiglio dell’Unione Europea ha consentito all’Italia di continuare ad utilizzare questo meccanismo solo sino al 30 giugno 2023, in deroga a quanto stabilito dalla direttiva 2006/112/CE.

Quando si applica

Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica (salvo alcune eccezioni) quando una società o un professionista devono emettere una fattura nei confronti di:

  • una Pubblica Amministrazione (Regione, Comune, Asl, Università, Ente Pubblico, ecc.) quando non debitrice d’imposta;
  • un altro dei diversi soggetti tassativamente indicati all’art. 17-ter, c. 1-bis del d.P.R. 633/1972 (società controllate dallo Stato, fondazioni pubbliche, ecc.).

Organi pubblici che usano lo split payment

La legge prevede alcuni soggetti obbligati all’utilizzo della nuova procedura:

  • lo Stato italiano;
  • gli organi statali;
  • gli enti pubblici;
  • consorzi formati da enti pubblici;
  • CCIAA;
  • le università;
  • le ASL;
  • gli ospedali;
  • i professionisti;
  • società pubbliche;
  • società per azioni.

Per la verifica degli elenchi si può visitare la pagina del Dipartimento delle Finanze.

Lo split payment è una procedura fiscale esclusiva che viene applicata ai fornitori della Pubblica Amministrazione. Per essere riconosciuti fornitori bisogna farne richiesta ad ogni organo pubblico soggetto allo split payment.

Come funziona

Per l’applicazione i fornitori sono obbligati a emettere fattura elettronica verso la PA.

Cosa fare:

  • creare la fattura in formato XML;
  • firmare la fattura con firma digitale;
  • inviare la fattura allo SdI (Sistema di Interscambio).

Le fatture elettroniche emesse verso la PA devono riportare la seguente dicitura in nota: Operazione soggetta a split payment, il cedente non incassa l’IVA ai sensi dell’ex art.17-ter del d.P.R. 633/1972, l’acquirente è obbligato al versamento all’Agenzia delle Entrate.

Avvertenze

Il cedente/prestatore deve indicare nella fattura che la stessa è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del d.P.R. 633/1972.

Per la scissione dei pagamenti, il cedente/prestatore può emettere, nei confronti della Pubblica Amministrazione, solo una fattura elettronica trasmessa per il tramite del Sistema di Interscambio.

In questo caso, il fatto che la fattura sia sottoposta al meccanismo della scissione dei pagamenti deve essere segnalato nel file XML utilizzando anche il blocco-dati <Esigibilità IVA> (codice 2.2.2.7)> e attribuendogli il valore S (che sta appunto per “scissione dei pagamenti – split payment”).

Errori e sanzioni

Per il fornitore è prevista una sanzione nel caso in cui, nella fattura, non sia indicato chiaramente il meccanismo dello split payment (Circolare 27/2017 dell’Agenzia delle Entrate, art. 9, comma 1, del D. Lgs. 471/1997); sarà, quindi, obbligato ad emettere sia apposita nota di variazione (ex art. 26, c. 3 del d.P.R. 633/1972) che nuovo documento contabile corretto.