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Che cos'è l'esterometro?

L'esterometro è una delle novità della fatturazione elettronica; ha portato con sé un nuovo adempimento IVA relativo alle operazioni di compravendita con i Paesi del intra UE e dell’extra UE.

È obbligatorio per tutte le operazioni tra privati (B2B e B2C), come stabilito della legge 205/2017 (art. 1 comma 909, lettera A ed N).

Operazioni da includere nella comunicazione

Si tratta di un adempimento IVA relativo alle fatture emesse e ricevute verso e da operatori non residenti in Italia.

In linea generale, le operazioni con l’estero sono escluse dalla fatturazione elettronica anche se è possibile emettere fatture elettroniche verso paesi intra UE ed extra UE per gli adempimenti IVA.

L'esclusione obbliga tuttavia ad applicare l’esterometro, ossia effettuare la comunicazione delle operazioni effettuate verso operatori non residenti in Italia.

Le operazioni da includere all’interno dell’esterometro sono:

  • fatture emesse verso i soggetti non stabiliti anche se identificati in Italia ai fini IVA, anche per servizi generici, verso soggetti extra UE, per cui non è stata emessa una fattura e per i quali non c'è una bolla doganale;
  • fatture ricevute dai medesimi soggetti;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extra UE;
  • autofatture per i beni provenienti da magazzini italiani extra UE.

Cosa indicare nell'esterometro

All’interno dell’esterometro, è necessario indicare i dati delle fatture ricevute per l’acquisto di merce da fornitori comunitari (non residenti in Italia) ed extra UE, e i dati delle fatture emesse in formato standard.

È possibile non comunicare le operazioni nell’esterometro purché le fatture emesse siano di tipo elettronico. In questo caso, il codice destinatario per l'invio allo SdI (Sistema di Interscambio) è formato di 7 volte X (XXXXXXX).

Informazioni da trasmettere e modalità di invio dei dati

I dati dei documenti emessi e ricevuti da inserire al suo interno sono i seguenti:

  • i dati del cedente e/o prestatore o del cessionario e/o committente;
  • la data del documento (fattura emessa) o della registrazione (fatture d’acquisto);
  • il numero del documento di vendita o d’acquisto;

La trasmissione del file XML (eXtensible Markup Language) dell’esterometro può essere fatta tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate:

  • fatture emesse: operazioni attive entro i termini previsti in via ordinaria in materia di fatturazione elettronica;
  • fatture d'acquisto: per operazioni ricevute invece, entro il giorno 15 del mese successivo.

Aggiornamenti

Il d.l. n. 146/2021 ha sostanzialmente cambiato le regole per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Il Decreto impone l'utilizzo dello SdI (Sistema di Interscambio) e il formato XML (eXtensible Markup Language) per inviare sia documenti elettronici (fatture, parcelle e note di credito), sia operazioni transfrontaliere.

È facoltativa la comunicazione per le operazioni con bolletta doganale emessa o ricevuta/fattura elettronica mediante lo SdI (Sistema di Interscambio).