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Che cos'è l'esenzione IVA?

Quando si parla di esenzione IVA, ci si riferisce alle operazioni di natura commerciale alle quali viene applicata un’aliquota IVA pari allo 0%; non vengono calcolati gli importi IVA.

Esistono diversi casi di non applicabilità dell’IVA; vengono gestiti, all'interno delle fatture elettroniche, utilizzando apposite modalità.

Applicare l'esenzione IVA

L’IVA decade e non deve successivamente essere versata all'erario se manca uno dei tre requisiti:

  • Soggettivo: ci sono attività svolte abitualmente che possono non imputare l’IVA e quindi non versarla all’erario come nel caso delle attività commerciali e/o agricole, arti e/o professioni;
  • Oggettiva: prestazioni o vendite esenti da IVA come la cessione di un bene e/o la prestazione di un servizio;
  • Territoriale: le autorità governative competenti possono decidere in particolari territori di abolire temporaneamente il pagamento dell’IVA per aiutare il mercato del lavoro a ripartire (zone terremotate).

Bene e servizi esenti

Tutte le operazioni di cessione e/o prestazione sono imponibili di IVA, sono soggette ad addebito; esistono operazioni non imponibili e/o esenti IVA, sempre soggette agli obblighi di fatturazione, di registrazione e di dichiarazione ma, non sono addebitabili al cliente ne sulla cessione del bene ne sulla prestazione.

Le operazioni esenti, quindi non imponibili, sono:

  • esportazioni;
  • operazioni assimilate alle esportazioni sono operazioni che fanno parte del plafond IVA;
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, intesi come il trasporto di persone o per scambi intesi come prestazioni di natura tecnica in luoghi dove si effettuano attività commerciali internazionali;
  • cessione ai viaggiatori extracomunitari di beni e servizi ai turisti extra UE, non si applica per semplificare l'eventuale rimborso IVA allo stesso;
  • operazioni con San Marino e Città del Vaticano;
  • operazioni effettuate nell'ambito dei rapporti regolati da trattati ed accordi internazionali;
  • cessioni intracomunitarie su operazioni extra territoriali verso Paesi membri la Comunità Europea.

Il Plafond IVA è uno strumento che semplifica la creazione dei crediti IVA verso l'erario e, successivamente, a consuntivo, il rimborso troppo oneroso da parte dell'erario, al contribuente. Per poter usufruire del plafond IVA, fisso o variabile, bisogna essere esportatori abituali, quindi l’esportazione deve essere almeno pari al 10% del totale volume d'esercizio, calcolato in un anno solare precedente o, nei 12 mesi precedenti.

Di seguito vediamo le operazioni esenti secondo l'art.10 del d.P.R. 633/1972:

  1. Prestazioni;
  2. Gestione delle prestazioni;
  3. Operazioni;
  4. Cessione;
  5. Altre esenzioni.

Prestazioni

  • servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti;
  • compagnie barracellari;
  • mandato, mediazione e intermediazione;
  • trasporto di malati o feriti con veicoli idonei;
  • trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza (non oltre i 50km dal centro);
  • educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere;
  • proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù;
  • servizio postale universale;
  • sanitarie;
  • proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
  • previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
  • servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi;
  • proprie dei servizi di pompe funebri;
  • socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale.

Gestione delle prestazioni

La gestione della prestazione dei servizi, al punto precedente, da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento e di fondi comuni di investimento.

Operazioni

  • negoziazione sui depositi di fondi;
  • conti correnti;
  • pagamenti, giroconti;
  • crediti e ad assegni o altri effetti commerciali ad eccezione del recupero di crediti;
  • relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali;
  • assicurative;
  • riassicurative: assicurazioni rivolte alle compagnie assicurative;
  • operazione sui vitalizi;
  • sulle valute estere in corso di validità e operazioni sui crediti in valuta estera esclusi i biglietti da collezione, monete da collezione e operazioni copertura rischi di cambio;
  • relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti (l. 342/1953);
  • relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere;
  • relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti da aziende ed istituti di credito.

Cessione

  • fabbricati o di porzioni di fabbricato soggette ad intervento entro i 5 anni;
  • fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
  • oro da investimento anche non allocato compreso quello rappresentato da certificati in oro;
  • a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi;
  • fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni Onlus;
  • organi, sangue e latte umani e plasma sanguigno.

Altre esenzioni

  • assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento;
  • dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
  • fondi pensione (d.lgs. n. 124/1993);
  • locazioni e affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli;
  • oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro superiore ad 1 grammo di purezza pari o superiore a 995 millesimi;
  • monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi coniate dopo il 1800 e che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine;
  • importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione;
  • cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta.

Esenzione per le partite IVA

Le persone fisiche in fase di avvio d’impresa, arte o libera professione possono accedere al regime forfettario purchè con compensi non superiori ai 65.000 €.

Questo regime fiscale agevolato comporta l'esonero dalla maggior parte degli adempimenti IVA nei confronti dei clienti e dell'erario.

Nel caso che si volesse accedere al regime forfettario, anche dopo aver avviato la società, bisogna verificare se nell'anno precedente:

  • i ricavi o compensi conseguiti siano al di sotto dei 85.000 €;
  • le spese sostenute siano non superiori ai i 20.000,00 € lordi per:
    • lavoro accessorio;
    • lavoro dipendente;
    • compensi a collaboratori (anche a progetto);
    • spese sugli utili per gli associati.

Nel caso di residenza estera, ma in un altro Stato membro della UE o in uno Stato economico europeo, bisogna aver prodotto, in Italia, almeno il 75% del reddito.

Le nature IVA in fatture elettroniche

La fattura elettronica ha reso necessaria la conoscenza, da parte delle aziende, dei dati relativi all’esenzione IVA, già conosciuti dai consulenti fiscali e inseriti all’interno dello spesometro.

La natura IVA è un dato molto importante da inserire all’interno delle fatture elettroniche per coloro che emettono fatture con esenzione IVA, in quanto consente all’Agenzia delle Entrate di conoscere la natura dell’IVA, così come avveniva in precedenza con lo spesometro.

In Fattura24, sono già disponibili tutte le casistiche con i rispettivi codice natura per l'esenzione IVA. È possibile visualizzare i codici all’interno delle configurazioni avanzate alla voce Aliquote IVA.

I codici natura IVA sono i seguenti:

  1. N1: escluse ex art. 15;
  2. N2: non soggette:
    • N2.1: non soggette ex artt. da 7 a 7-septies;
    • N2.2: non soggette altri casi;
  3. N3: non imponibili:
    • N3.1: non imponibili esportazioni;
    • N3.2: non imponibili cessioni intraUE;
    • N3.3: non imponibili cessioni verso San Marino;
    • N3.4: non imponibili operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
    • N3.5: non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento;
    • N3.6: non imponibili altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
  4. N4: esenti;
  5. N5: regime del margine IVA non esposta in fattura;
  6. N6: inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti):
    • N6.1: inversione contabile per la cessione di rottami e altri materiali di recupero;
    • N6.2: inversione contabile per la cessione di oro e argento puro;
    • N6.3: inversione contabile per il subappalto nel settore edile;
    • N6.4: inversione contabile per la cessione dei fabbricati;
    • N6.5: inversione contabile per la cessione dei telefoni cellulari;
    • N6.6: inversione contabile per la cessione dei prodotti elettronici;
    • N6.7: inversione contabile per le prestazioni nel comparto edile e nei settori connessi ad esso;
    • N6.8: inversione contabile per le operazioni nel settore energetico;
    • N6.9: inversione contabile per altri casi;
  7. N7: IVA assolta in altro Paese della UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies d.P.R. 633/72).

Tuttavia, in casi particolari è possibile procedere alla creazione di un’aliquota IVA personalizzata accedendo al medesimo menu.

All’interno del file XML della fattura elettronica, dopo aver inserito l’aliquota IVA dello 0%, bisognerà quindi indicare i motivi di mancanza applicazione per l'esenzione IVA.

Ad ogni tipo di inapplicabilità dell’aliquota IVA, quindi quelle con lo 0%, corrisponde una specifica natura IVA che viene indicata con un codice formato dalla lettera N e da un numero.